Mediazione Tributaria 2020: cos'è come funziona e quando si fa?

Mediazione Tributaria 2020 per liti fiscali da 50 mila euro Agenzia delle Entrate, Agenzia delle dogane e dei Monopoli, enti locali e agenti riscossione

Mediazione Tributaria 2020: cos'è come funziona e quando si fa?

La Mediazione Tributaria 2020 Agenzia delle Entrate è uno strumento introdotto con l’articolo 39, comma 9, del decreto-legge Salva Italia del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e inserito nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l’articolo 17-bis, chiamato “Il reclamo e la mediazione” che riguarda appunto l’istituzione della Mediazione Tributaria.

 

Tale disposizione, riguarda le controversie, le cosiddette Liti Fiscali di valore non superiore a 50 mila euro e di competenza dell’Agenzia delle Entrate, notificate a partire dal 1° aprile 2012, e per le quali il contribuente intende presentare un ricorso - reclamo.

 

La mediazione tributaria è obbligatoria per tutti coloro che intendono impugnare un accertamento fiscale che si ritiene illegittimo, pari o inferiore a 50 mila euro. Prima di procedere in giudizio, si deve tentare una soluzione alternativa della controversia, provando a trovare un accordo con l’Agenzia delle Entrate.

 

Per cui se il contribuente presenta un semplice ricorso all'Agenzia delle Entrate, si apre in automatico una nuova fase amministrativa che può concludersi in 2 modi:

  • 1) con l'accoglimento del reclamo;

  • 2) con una mediazione tra il contribuente ed un ente quale Agenzia delle Entrate, Regioni, comuni, etc.

Tale fase amministrativa dura 90 giorni e si attiva senza bisogno di una istanza di mediazione.

 

Il reclamo/mediazione tributaria può concludersi in uno dei seguenti modi:

  • Accoglimento delle richieste del contribuente e quindi con l’annullamento dell’atto; 

  • Accoglimento della proposta di mediazione e pagamento delle relative sanzioni nella misura del 35%. In caso di accoglimento della mediazione la stessa si perfeziona solo con il pagamento, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, dell'importo dovuto o in caso di rateizzazione in massimo 8 rate della prima rata;

  • Mancato accoglimento del reclamo, in tale caso il contribuente deve costituirsi dinanzi alla Commissione Tributaria di competenza entro il termine di 30 giorni.

  • Nel caso in cui il contribuente non ottenga l'annullamento dell’atto può comunque ottenere la riduzione automatica del 40% delle sanzioni.

 

Andiamo quindi a vedere cos'è e come funziona la mediazione tributaria Agenzia delle Entrate 2020.

 

Mediazione Tributaria cos'è?

Che cos'è la mediazione tributaria?

  • La mediazione tributaria, così come definita dall’articolo 17- bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, è un efficace rimedio amministrativo per deflazionare il contenzioso relativo ad atti di valore non elevato emessi dall’Agenzia delle Entrate in modo da far diminuire in maniera sostanziale il numero dei giudizi tributari e contribuire a sviluppare la tax compliance. Pertanto, la mediazione tributaria offre i seguenti vantaggi:

    • La Mediazione Tributaria per i contribuenti: offre la possibilità di instaurare un maggiore dialogo con l’Agenzia delle Entrate con la possibilità di manifestare le proprie ragioni e di difendersi in sede amministrativa, evitando gli oneri del giudizio davanti alla Commissione Tributaria.

    • La Mediazione Tributaria per l’Agenzia delle entrate e per i contribuenti: di affrontare le vicende tributarie mediante soluzioni legittime e trasparenti, rimuovendo eventuali vizi dell’atto amministrativo.

In altre parole, attraverso la mediazione tributaria il contribuente e l’Agenzia delle Entrate cercano un accordo per risolvere la lite fiscale e quindi il contenzioso, il ricorso a tale istituto non ha costi ulteriori in quanto in caso di mancata conclusione positiva della fase amministrativa della mediazione, la normativa considera l’azione giudiziaria già esercitata, richiedendo al contribuente, per l’attivazione del contenzioso, esclusivamente l’ordinario onere della costituzione in giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale.

 

Mediazione Tributaria obbligatoria 2020 requisiti:

La mediazione tributaria è obbligatoria per chi decide di impugnare un accertamento fiscale che ritiene illegittimo, pari o inferiore a 50 mila euro.

 

Prima di procedere in giudizio, si deve tentare una soluzione alternativa della controversia, provando a trovare un accordo con l’Agenzia delle Entrate.

 

La Caratteristica principale della Mediazione Tributaria è di essere riservata esclusivamente ad atti di valore non superiore a 50 mila euro, che, da un lato, fa obbligo al contribuente che intenda adire il Giudice di presentare preventivamente l’istanza all’Ufficio e, dall’altro lato, impone all’Ufficio di esaminare sistematicamente l’istanza del contribuente e di riscontrarla in maniera espressa.

 

Mediazione Tributaria: per quali liti fiscali?

La normativa ha individuato sulla base di specifici criteri, una tipologia di controversie, o liti fiscali, in relazione alle quali il ricorso deve essere preceduto obbligatoriamente dalla procedura di mediazione e sono in base:

  • alla tipologia di atto impugnato;

  • alla parte resistente nell’eventuale giudizio;

  • al valore della controversia.

 

Mediazione tributaria 2020: Tipologia atto impugnato

La norma ha stabilito che il contribuente ogni volta che intende impugnare tramite ricorso uno degli atti individuati dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 19927 ed emesso dall’Agenzia delle Entrate, il cui valore della controversia non sia superiore a 50 mila euro, deve obbligatoriamente ricorrere alla procedura di mediazione tributaria.

 

La mediazione tributaria è obbligatoria per le controversie relative a:

  • iscrizioni a ruolo;

  • rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;

  • diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

  • il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti, ipotesi queste che offrono comunque la possibilità per il contribuente di concludere la mediazione, evitando l’instaurazione di un giudizio;

  • mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest'ultimo;

  • cartelle di pagamento per vizi propri;

  • fermi di beni mobili registrati;

  • iscrizioni di ipoteche sugli immobili;

  • ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità davanti le Commissioni tributarie.

 

Istanza di mediazione nei casi di impugnazione: è possibile?

L'istanza di mediazione non può essere proposta in caso di impugnazione:

  • per un valore superiore a 20mila euro fino al 2017 e a 50mila euro dal 1° gennaio 2018;

  • per un valore indeterminabile, fatta eccezione delle liti di natura catastale;

  • per atti non impugnabili di provvedimenti emessi;

  • ipoteca e sequestro conservativo.

Ricordiamo che il valore della controversia, va calcolato per ogni atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio.

In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

 

Mediazione Tributaria per Cartelle Agenzia Entrate-Riscossione:

Le controversie relative agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, come le cartelle di pagamento, non rientrano tra gli atti per i quali la norma prevede la fase di mediazione, ma solo se:

 

a) il contribuente solleva contestazioni attinenti esclusivamente a vizi propri della cartella di pagamento, fatta eccezione per la mancata notificazione la controversia non può essere oggetto di mediazione.

 

b) nel caso in cui impugni la cartella esattoriale sollevando vizi riconducibili solo all’attività dell’Agenzia delle Entrate e la relativa controversia sia di valore non superiore a ventimila euro, il contribuente deve preventivamente esperire il procedimento di mediazione;

 

c) qualora il contribuente, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, formuli eccezioni relative sia all’attività svolta dall’Agenzia sia a quella dell’Agente della riscossione, si possono verificare le seguenti ipotesi:

  • Il contribuente notifica il ricorso solo all’AdER o altro agente della riscossione “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. 

  • Il contribuente avvia la fase di mediazione nei confronti dell’Agenzia, senza notificare il ricorso all’Agente della riscossione: in questo caso la mancata conclusione favorevole della mediazione, consente al contribuente di valutare l’eventuale prosecuzione del contenzioso, mediante la costituzione in giudizio 

  • Il contribuente notifica il ricorso all’Agente della riscossione e contestualmente avvia la fase di mediazione con l’Agenzia delle Entrate: applicazione dell’articolo 17- bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 (cfr. punto 10.1.1).

 

Mediazione Tributaria 2020: calcolo valore della lite fiscale

La Mediazione Tributaria fa riferimento esclusivamente a liti e contenziosi non superiori a 50.000 euro "Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.

 

Pertanto, il valore della controversia deve essere calcolato in base a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il valore della controversia è invece costituito dalla somma delle sanzioni contestate.

 

Riassumendo:

  • qualora un atto si riferisca a più tributi (per esempio, Irpef e Irap ovvero imposta di registro, ipotecaria e catastale) il valore deve essere calcolato con riferimento al totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione da parte del contribuente

  • in presenza di impugnazione cumulativa avverso una pluralità di atti, la necessità di uno specifico e concreto nesso tra l’atto impositivo oggetto dell’istanza di mediazione e le contestazioni formulate dal contribuente, impone di individuare il valore della lite con riferimento a ciascun atto impugnato con il ricorso cumulativo

  • Relativamente alle controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, il valore della controversia va invece determinato tenendo conto dell’importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori.

Nel caso in cui l’istanza di rimborso riguardi più periodi d’imposta, occorre fare riferimento al singolo rapporto tributario sottostante al singolo periodo d’imposta. Pertanto, in tali ipotesi il valore della lite è dato dall’importo del tributo richiesto a rimborso per singolo periodo di imposta.

  

Mediazione per contributi previdenziali: come funziona?

La Mediazione Tributaria 2020 per i contributi INPS INAIL: la Mediazione Tributaria produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, in quanto la loro base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

 

Si tratta, in particolare, dei casi in cui la mediazione riguardi avvisi di accertamento o iscrizioni a ruolo conseguenti a liquidazione o controllo formale delle dichiarazioni.

In tal caso, il valore della lite va, ovviamente, determinato al netto dei contributi accertati.

 

L’atto di mediazione deve quindi indicare anche i contributi ricalcolati sulla base del reddito imponibile determinato nell’atto stesso.

  

Istanza di mediazione tributaria: come funziona?

Con l’istanza di mediazione tributaria, il contribuente oltre a richiedere al Giudice tributario l’annullamento, totale o parziale dell’atto può proporre una proposta di mediazione, che possa portare alla rideterminazione dell’ammontare della pretesa. In altre parole, l’Agenzia viene chiamata in giudizio e con il contribuente trova un accordo per chiudere il contenzioso.

 

La notifica dell’istanza di mediazione determina la data a partire dalla quale decorre il termine per la discussione della controversia, 90 giorni, entro i quali si svolge una fase amministrativa di esame preliminare della controversia il cui scopo è quello di consentire all’Agenzia delle Entrate e al contribuente, di verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della lite.

 

Chi può fare istanza di mediazione tributaria?

L’istanza di mediazione tributaria può essere presentata:

  • dal contribuente che ha la capacità di stare in giudizio, sia direttamente sia a mezzo di procuratore generale o speciale; la procura va conferita con atto pubblico o per scrittura privata autenticata;

  • dal rappresentante legale del contribuente che non ha la capacità di stare in giudizio;

  • dal difensore, nelle controversie di valore pari o superiore a 2.582,28 euro.

 

Mediazione tributaria: come compilare l’istanza

La norma stabilisce che nell’istanza di mediazione tributaria vadano indicati i seguenti dati:

  • la Direzione che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto”

  • il contribuente e il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, codice fiscale e l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

  • l’atto impugnato e l’oggetto dell’istanza

  • i motivi del ricorso

  • proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa

  • domicilio presso il quale il contribuente intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento

  • indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di altri recapiti 

  • valore della controversia

  • il contenuto integrale del (potenziale) ricorso

  • proposta motivata di mediazione in forma libera

  • eventuale richiesta di sospensione della riscossione

 

Mediazione tributaria: bollo e contributo unificato

L’articolo 18, comma 1, stabilisce che “L’imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti ... nel processo tributario, soggetti al contributo unificato”.

Il contributo unificato è obbligatorio per i reclami con o senza proposta di mediazione nelle controversie di valore non superiore a ventimila euro, al momento del deposito nella Segreteria della Commissione tributaria provinciale, decorso il termine di 90 giorni previsto dal citato comma 9 o il termine più breve nel caso di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo stesso;”.

 

Importante: il contributo unificato risulta dovuto solo in caso in cui il contribuente,  a seguito di una mediazione negativa, depositi il ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale.

 

Mediazione tributaria: documenti e atti da allegare

La procedura di mediazione ha come obiettivo la valutazione delle reali possibilità di evitare il contenzioso, pertanto, per consentire all’Agenzia di procedere con immediatezza alla valutazione dell’istanza il contribuente deve allegare all’istanza di mediazione:

  • copia dell’atto impugnato;

  • copia di tutti i documenti che il contribuente intende allegare al ricorso da depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale

 

Mediazione tributaria Agenzia delle Entrate: come va notificata

La notifica dell’istanza di mediazione tributaria nei confronti dell’Ufficio che ha emesso l’atto deve essere effettuata:

  • a mezzo di ufficiale giudiziario;

  • mediante consegna diretta all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che ne rilascia ricevuta;

  • direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’istanza in plico senza busta, con raccomandata con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. 

 

Mediazione Tributaria Domanda: modello e scadenza

L’istanza di mediazione tributaria va notificata, pena l’inammissibilità, entro:

  • 60 giorni dalla data di notifica dell’atto che il contribuente intende impugnare;

  • in caso di rifiuto tacito opposto a una domanda di rimborso, l’istanza può essere proposta dopo 90 giorni dalla domanda di rimborso presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto

  • in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell’eventuale, successiva istanza di mediazione è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione.

L’atto contenente sia il ricorso che l’istanza di mediazione deve essere notificato alla Direzione regionale o provinciale o al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate competenti con le modalità e nel termine previsti per il ricorso commissione tributaria. 

Si applica, quindi, la sospensione per ferie.

  

Come funziona l’accordo di mediazione?

Una volta verificata l’ammissibilità della mediazione l’Ufficio, procede nei seguenti modi:

1) se l’istanza presentata dal contribuente contiene una motivata proposta di mediazione: l’Ufficio invita il contribuente a sottoscrivere il relativo accordo di mediazione senza bisogno di particolari formalità

 

2) in mancanza di proposta formulata nell’istanza: l’Ufficio comunica una propria proposta motivata di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa tributaria, recante, in calce, il nominativo e i recapiti del funzionario incaricato, al fine di consentire all’istante di contattare in modo celere l’Ufficio, sia per la sottoscrizione dell’accordo, qualora intenda integralmente aderirvi, sia per avviare un contraddittorio sulla proposta di mediazione.

 

3) nei casi in cui è possibile la mediazione: l’Ufficio invita il contribuente al contraddittorio

La conclusione della mediazione, deve condurre necessariamente alla definizione del rapporto, evitando l’attivazione della fase giurisdizionale.

 

Mediazione tributaria e Il Contraddittorio

In caso di mediazione favorevole, l’Ufficio invita il contribuente tramite posta elettronica ordinaria al contraddittorio, l’Ufficio in questa sede si valuteranno gli elementi oggetto di analisi come:

  • i motivi del ricorso 

  • esibizione di documenti non disponibili dal contribuente in fase di accertamento con adesione

  • formazione di un orientamento della Corte di cassazione ovvero della giurisprudenza di merito locale, contrario o favorevole alle posizioni dell’Agenzia

Al contraddittorio, il contribuente può partecipare personalmente oppure può essere rappresentato da un difensore, una volta terminato deve essere firmato il verbale di contraddittorio sia dal contribuente o dal difensore munito di procura e, dall’altro, dal dirigente o dal funzionario incaricato del contraddittorio.

Qualora il contribuente non si presenti al contraddittorio, il dirigente o funzionario incaricato annota la “mancata presentazione” dello stesso sull’originale dell’invito al contraddittorio.

 

La mediazione tributaria consente al contribuente dell’automatica riduzione delle sanzioni amministrative del 60%. Tale beneficio può essere riconosciuto anche se il contribuente decide di pagare interamente l’imposta del procedimento di mediazione.

L’accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte dell’Ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo. Il pagamento deve essere effettuato, anche tramite compensazione, con il modello F24 mediazione tributaria.

 

In caso di mancato versamento delle rate successive alla prima, l’atto di mediazione costituisce titolo per la riscossione coattiva

  

Mediazione tributaria: vantaggi

In caso di avvenuta mediazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo risultante dalla mediazione

 

Nello specifico, a seguito della notifica di un avviso di accertamento o di liquidazione, il contribuente, entro il termine per la proposizione del ricorso:

  • ricorre alla mediazione tributaria: ottenendo la riduzione a un terzo sanzione se il valore del contenzioso, della lite fiscale non è superiore a 50 mila euro

Qualora non sia possibile procedere a una rideterminazione della pretesa tributaria, l’Ufficio illustra la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni al 40%, in caso di conclusione di accordo di mediazione con accettazione dell’intero importo del tributo richiesto con l’atto impugnato.

L’Ufficio informa inoltre il contribuente che, in assenza di un’adesione alla proposta di mediazione, nei termini in essa indicati, si procederà a difendere gli interessi erariali in ogni grado di giudizio, insistendo nella richiesta di condanna alle spese di giudizio e del procedimento di mediazione.

 

Mediazione tributaria: accordo finale

La conclusione dell’accordo di mediazione determina il momento a partire dal quale decorre il termine per effettuare il pagamento che perfeziona l’accordo di mediazione.

 

Generalmente, l’accordo si conclude al momento della sottoscrizione, da parte dell’Ufficio e del contribuente, di un atto contenente, tra l’altro, l’indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione tributo, interessi, sanzioni e le modalità di versamento degli stessi e delle stesse modalità di rateizzazione delle somme dovute.

Nel caso di adesione alla proposta di una delle parti, il termine di 20 giorni per l’effettuazione del versamento delle somme dovute decorre:

  • dalla spedizione dell’atto di adesione da parte del contribuente che l’ha sottoscritto, quando la proposta sia stata formulata dall’Ufficio

  • dal ricevimento dell’atto di adesione dell’Ufficio, se la proposta era contenuta nell’istanza di mediazione presentata dal contribuente

Importante: Una volta conclusa con la sottoscrizione, la mediazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute

 

Come versare le somme dell’accordo di mediazione?

La controversia e la mediazione tributaria si conclude con il pagamento entro 20 giorni delle somme stabilite in base all’accordo di mediazione e sottoscritto dalle parti, trattandosi di importi non superiori ai 50.000 euro la rateizzazione è ammissibile.

 

Il mancato pagamento anche di una sola delle 7 rate successive alla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo”.


Pertanto, il mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione, con iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo e di una sanzione pari al 60% delle somme ancora dovute.

 

Anche in caso di avviso di accertamento c.d. “esecutivo”, adottato ai sensi dell’articolo 29 del DL n. 78 del 2010, le rate successive alla prima, dovute e non versate, sono riscosse mediante iscrizione a ruolo.

 

Qualora le somme versate siano lievemente inferiori a quelle dovute per un errore del contribuente che, anche oltre il termine di legge, abbia successivamente sanato l’errore, l’Ufficio valuta l’opportunità di ritenere valido il pagamento, tenendo conto dell’intento deflativo dell’istituto e dei principi di economicità, nonché di conservazione dell’atto amministrativo.

 

Le stesse valutazioni possono essere effettuate nel caso di lieve ritardo nel versamento da parte del contribuente o di altre minime irregolarità.

  

Ricorso alla Commissione tributaria

Trascorsi 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della Direzione regionale o provinciale o del Centro operativo, senza che sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuto l’accoglimento, anche parziale, o il diniego dell’istanza, inizia a decorrere il termine di 30 giorni per l’eventuale costituzione in giudizio del contribuente.

 

La costituzione in giudizio avviene con il deposito presso la Commissione tributaria provinciale, del ricorso con l’istanza, con le stesse modalità previste per il ricorso non preceduto da mediazione tributaria obbligatoria. Se il contribuente riceve il diniego o l’accoglimento parziale entro il 90° giorno, il termine per l’eventuale costituzione in giudizio decorre dalla data di ricevimento.

 

Cosa succede in caso di mediazione negativa?

Un eventuale esito negativo del procedimento di mediazione ha come conseguenza: l’iscrizione a ruolo dell’atto, o l’affidamento dello stesso a carico dell’Agente della riscossione e l’immediata revoca della sospensione precedentemente concessa.

 

In altre parole, se il procedimento di mediazione si conclude con esito negativo, nell’eventuale successivo giudizio tributario, la parte soccombente è condannata a pagare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio, a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione.

 

Quanto costa ricorrere alla mediazione tributaria?

La Mediazione tributaria obbligatoria per determinati atti sopra elencati non comporta nessun costo aggiuntivo rispetto ad un ricorso presentato alla Commissione tributaria regionale e provinciale, fatta eccezione per il contributo unificato che risulta dovuto solo in caso in cui il contribuente, a seguito di una mediazione negativa, depositi il ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale.

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