730 congiunto 2020, 730 integrativo, 730 rettificativo: cosa sono?

Chi deve fare il 730 e quando invece si può fare il modello 730 congiunto per i coniugi e uniti civilmente, il 730/2020 integrativo o il rettificativo?

730 congiunto 2020, 730 integrativo, 730 rettificativo: cosa sono?

730 congiunto, integrativo e rettificativo quando serve?


Il modello 730/2020 è il modello che consente ai contribuenti che hanno percepito nell’anno di imposta 2019 esclusivamente redditi da lavoro dipendente e pensione, di comunicare e trasmettere la Dichiarazione dei Redditi 2020

 

Vediamo quindi chi deve presentare il modello 730/2020 sia per chi utilizza il modello ordinario che quello precompilato con i dati in possesso dell'Anagrafe tributaria.

 

Chi deve fare il 730 anno 2020?

Chi deve fare il 730 anno 2020? Devono utilizzare il modello 730/2020, i seguenti contribuenti:

  • pensionati o lavoratori dipendenti;

  • contribuenti in cassa Integrazione e in Mobilità;

  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;

  • sacerdoti della Chiesa cattolica;

  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive come ad esempio consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.

  • soggetti che svolgono lavori socialmente utili;

  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato per un periodo di lavoro inferiore ad un anno. La dichiarazione in questo caso deve essere trasmessa mediante Caf o professionista intermediario.

  • Personale scolastico a tempo determinato da settembre a giugno;

  • Lavoratori con solo redditi da collaborazione coordinata e continuativa;

  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

 

Chi può presentare il modello 730 anno 2020?

Chi può presentare il Modello 730 anno 2020, sono i contribuenti che nel corso del 2018 hanno percepito:

  • Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come per esempio co.co.co. e contratti di lavoro a progetto.

  • Redditi dei terreni e dei fabbricati

  • Redditi di capitale

  • Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA, per esempio per le prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

  • Redditi diversi come per esempio i redditi percepiti di terreni e fabbricati situati all’estero.

  • Alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D come per esempio redditi derivati per dalla vendita terreni o immobili, cessione a qualsiasi titolo oneroso di beni immobili acquistati ecc.

 

Modello 730 2020 congiunto tra coniugi e Unione Civile: quando si usa?

La dichiarazione dei redditi congiunta 2020

  • i coniugi possono presentare la Dichiarazione congiunta anche con il 730/2020 precompilato congiunto. Tale dichiarazione, può essere effettuata, quando i soggetti possiedono esclusivamente redditi e almeno uno dei due può utilizzare il Modello 730.

  • Tale Modello 730, dovrà essere presentato in questo specifico caso, al datore di lavoro o ente pensionistico di uno dei due oppure a un Caf o ad un commercialista, oppure, trasmetterlo on line.

Importante: Non è possibile utilizzare la forma congiunta, se si presenta la dichiarazione dei redditi 2020 per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

  • Nella dichiarazione dei redditi congiunta, va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato.

 

Modello 730/2020 Integrativo o rettificativo: quando serve?

Modello 730/2020 Integrativo: cos’è e come funziona, entro quando va presentato? Come fare per correggere gli errori sulla dichiarazione dei redditi già trasmessa?

 

Il contribuente che si accorge di aver commesso degli errori durante la compilazione del modello 730 già trasmesso e consegnato, può utilizzare il 730 integrativo Rettificativo, che consente appunto di poter correggere eventuali errori prima che avvenga la verifica e controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

a) cosa fare se non si sono indicate tutte le deduzioni e detrazioni spettanti?

Se il contribuente si accorge di non aver indicato nella dichiarazione dei redditi 2018 tutti gli oneri deducibili che hanno determinato maggior credito o un minor debito, o per correggere un'imposta pari a quella determinata, può scegliere se:

  • presentare un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione.Il termine ultimo per presentare il nuovo modello 730 rettificativo è il 26 ottobre.

     

  • presentare un modello UNICO Persone fisiche utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello UNICO Persone fisiche può essere presentato entro la nuova scadenza 2020, 30 novembre (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore). 

 

b) cosa fare se non si sono forniti i dati del sostituto d’imposta?

  • Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

  • Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito i dati del sostituto d’imposta che tutti gli oneri deducibili può presentare un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

c) cosa fare per correggere i dati che hanno determinato un minor debito?

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello Redditi, ex UNICO, Persone fisiche.

 

Pertanto se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al versamento contestuale della differenza a pagare del tributo dovuto + degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera + della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso).

  • entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa): pertanto se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto + gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera + le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

     

  • entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730. 

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