Certificazione Antimafia Informazione 2020: richiesta e rilascio

Certificazione Antimafia Informazione 2020 serve a società imprese, per partecipare ad appalti pubblici, forniture e servizi Pubblica Amministrazione

Certificazione Antimafia Informazione 2020: richiesta e rilascio

Certificazione Antimafia Informazione 2020: richiesta e rilascio. 


Nuova procedura di richiesta e rilascio della Certificazione Antimafia 2019 con l’entrata in vigore anticipata del Nuovo Codice delle leggi antimafia stabilito dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 che ha regolato la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, con il D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, pubblicato sulla G.U. del 13 dicembre 2012.

 

Le nuove norme in merito alla certificazione antimafia, hanno previsto che da predetta data, la documentazione antimafia sia rilasciata dalla prefetture attraverso l’acquisizione telematica dei dati mediante le banche dati del CED interforze del Ministero dell’Interno di concerto a quella delle camere di commercio.

  

Certificazione Antimafia nuova normativa:

Certificazione Antimafia Informazione nuova normativa: 

  • Le novità circa la certificazione antimafia nuova normativa, riguardano oltre alle nuove procedure di rilascio e acquisizione dei dati, anche l’espansione dei soggetti coinvolti dalle verifiche e dai controlli antimafia da parte della Prefettura.

  • Viene invece mantenuta all’interno della documentazione antimafia, la distinzione fra comunicazione antimafia ed informazione antimafia, atte a verificare con la prima la sussistenza o meno di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 67, derivanti dall’adozione di misure di prevenzione, o di sentenze di condanna, anche non definitive ma confermate in grado di appello, per particolari tipologie di reati gravi, connessi all’attività della criminalità organizzata, e con la seconda, oltre alle verifiche dei presupposti contenuti nella comunicazione, vi è il controllo della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese, mentre viene abrogata, con la nuova normativa, la cd. informazione atipica.  

  • Sono inoltre confermate le soglie di valore che determinano l’obbligo di rilascio della Comunicazione o della Informazione o al di sotto delle quali non va richiesta la documentazione antimafia.

Nello specifico, la certificazione antimafia:

  • non va richiesta per i contratti di importo non superiore a 150.000 euro.

  • la comunicazione è obbligatoria per la stipula dei contratti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria.

  • l’informazione è obbligatoria per la stipula di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l’autorizzazione di subcontratti di importo superiore a 150.000 euro. 

   

Informazione Antimafia 2020: quando è obbligatoria?

La certificazione Informazione Antimafia 2020 è obbligatoria per poter procedere alla stipula, all’approvazione, all’autorizzazione i contratti e subcontratti nelle seguenti soglie:

  • Per le Opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: la soglia comunitaria è di € 5.000.000,00, IVA esclusa.

  • Per i Servizi: la soglia comunitaria è di € 200.000,00, IVA esclusa.

  • Per le forniture: la soglia comunitaria è € 200.000,00, IVA esclusa

  • Per le forniture di beni per le Amministrazioni. 

  • Per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00.

E poi ancora per:

  • Per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00.

  • Appalti degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali applicare la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251//2011):

  • Opere e lavori pubblici: inferiore a € 5.000.000,00;

  • Forniture e Servizi: inferiore a € 400.000,00.

 

Durata e validità della certificazione antimafia 2020:

La certificazione informazione antimafia 2020 ha una validità di 12 mesi dalla data dell’acquisizione, termine inteso non dalla data di rilascio del benestare da parte del prefetto, bensì dall’acquisizione da parte dell’amministrazione in base alla verifica dei requisiti inseriti nella banca dati.

 

La validità annuale dell’informazione, permane tale se non vi sono state variazioni nell’assetto societario o nella gestione, dei legali rappresentati. Qualora vi sia una delle suddette variazioni, entro 30 giorni dall’evento che ha modificato l’assetto societario, si ha l’obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l’informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta la variazione relativa ai soggetti destinatari di verifiche antimafia.

 

Informazione antimafia e comunicazione antimafia: differenze

L’informazione antimafia fa parte della Certificazione Antimafia, e viene rilasciata a seguito delle verifiche dei presupposti contenuti nella Comunicazione Antimafia, o nell' autocertificazione antimafia ma anche della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese White List.

Tali circostanze, elencate nella nuova normativa, riprendono quelle già indicate dalla vecchia legislazione come per esempio:

  • Provvedimenti di misura cautelare, di giudizio, o condanna anche non definitiva per i reati quali: estorsione, riciclaggio, associazione di stampo mafioso, usura e sequestro di persona.

  • Proposte o provvedimenti di misure di prevenzione.

  • Accertamenti disposti dal prefetto su cantieri, amministrazioni pubbliche e istituti finanziari.

  • Mentre tra le nuove circostanze elencate nella nuova normativa sulla Certificazione - Informazione Antimafia, vi sono:

  • Provvedimenti di misura cautelare, giudizio o condanna anche non definitiva per i reati di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta di contraente e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.);

  • Trasferimento fraudolento di valori.

  • Mancata denuncia dei reati di concussione ed estorsione commessi per finalità di tipo mafioso o avvalendosi di associazioni di stampo mafioso, da parte dei soggetti di cui alla lett. b) dell’art. 38 del Codice degli appalti, anche laddove non sottoposti a procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una condanna. 

  • Infiltrazione nell’amministrazione e negli organi della società, o trasferimento della titolarità delle imprese individuali e quote societarie, a familiari e conviventi dei soggetti destinatari dei provvedimenti giudiziari.

  • Provvedimenti di condanna, anche se non definitiva per reati strumentali all’attività delle organizzazioni criminali atti a favorire anche indirettamente tali attività. 

  • Accertamenti circa le violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari se ripetuti in 5 anni.

  

Certificazione Informazione Antimafia 2020 richiesta Prefettura:

La certificazione informazione antimafia 2020 va richiesta tramite acquisizione della banca dati unica e direttamente al Prefetto della provincia in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all’art. 91, comma 1, lettere a) e c) D. Lgs. 159/2011 o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.

 

Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all’estero, l’informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia dove ha inizio l’esecuzione dei contratti e dei subcontratti di lavori, servizi o forniture pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti indicati nell’art. 67 D. Lgs. 159/2011.

  

Certificazione Antimafia Informazione modello domanda fac simile:

I soggetti obbligati a richiedere il rilascio dell’Informazione Antimafia devono presentare la seguente documentazione antimafia che deve riportare sempre l’indicazione del direttore tecnico, ove previsto e deve riferirsi in tutti i casi anche ai famigliari conviventi:

  • Fac simile Modello Domanda di informazioni antimafia Editabile:

  • Mod. richiesta informazioni art. 91 D. Lgs. 159/2011

  • Dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A.

  • Copia integrale della visura camerale aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente TUTTI i componenti che ricoprono cariche all’interno della società (per le società di capitali la visura dovrà riportare l’indicazione dei soci e dei titolari di diritti su quote e azioni) o dichiarazione sostitutiva del legale Rappresentante recante le medesime indicazioni.

  • Generalità complete del direttore tecnico/direttori tecnici, ove previsto.

  • copia documentazione relativa ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’art. 85 D. Lgs. 159/2011, completa di generalità.

Nel caso di Società consortili o di Consorzi la richiesta è integrata con:

  • dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.

  • copia delle visure camerali integrali o dichiarazioni sostitutive dei Legali Rappresentanti recanti le medesime indicazioni, riferite alle suddette società consorziate.

 

Certificazione Informazione Antimafia rilascio:

Il rilascio certificazione informazione antimafia, necessario per la stipula di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l’autorizzazione di subcontratti di importo superiore a 150.000 euro, avviene immediatamente previa consultazione della banca dati da parte della Prefettura, se non emergono al momento dell’acquisizione dei dati, fatti o cause di divieto o decadenza  o un tentativo di infiltrazione mafiosa a carico di soggetti già censiti nella banca dati, viene rilasciata immediatamente l’informazione antimafia liberatoria.

Qualora dovessero emergere circostanze che impediscono il rilascio della certificazione antimafia o se il soggetto non è già censito nella banca dati, il prefetto ha il compito di attivare accertamenti e verifiche delle ipotesi sopra elencate dopodiché rilascia l’informazione interdittiva nel termine di 45 giorni, ai quali se ne possono aggiungere altri 30 giorni per i casi più complessi.  

  

Certificazione Antimafia quando non serve?

La documentazione antimafia, comunicazione o l’informazione antimafia, non è necessaria nei seguenti casi:

  • Rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti ed aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche

  • Rapporti tra i soggetti pubblici ed altri soggetti, anche privati, sottoposti per legge alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall’art. 10 legge 575/1965

  • Rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza

  • Per stipulare o rinnovare contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale

  • Per provvedimenti, atti, contratti ed erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro.

COPYRIGHT THEITALIANTIMES.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA