Contratti di lavoro 2020: quali sono, cosa è cambiato e novità

Quali sono i nuovi contratti di lavoro 2020 che ci sono in Italia dopo la riforma Jobs Act per lavoratori datori di lavoro aziende e imprese società, novità

Contratti di lavoro 2020: quali sono, cosa è cambiato e novità

Contratti di lavoro 2020 quali sono, cosa cambia e novità: dopo le novità contratti di lavoro introdotte con il Jobs Act e dal Decreto Dignità, ecco quali sono le novità per le aziende, le società, i datori di lavoro e per i lavoratori.

 

Nel 2020 appare quindi inevitabile chiedersi quali sono i contratti di lavoro che esistono oggi in Italia in cosa e come sono cambiati con la riforma del lavoro e quali invece sono spariti per sempre.

 

Per questo motivo abbiamo voluto approfondire l'argomento, stilando una piccola e semplice guida ai contratti di lavoro 2020 con tutte le novità apportate dal Jobs Act e dal Decreto Dignità su ogni singola tipologia contrattuale.

 

Contratti di lavoro 2020: quali sono?

Contratti di lavoro 2020: quali sono? Con quale tipo di contratto di lavoro un lavoratore può essere assunto in Italia nel 2020?

Per rispondere a questa semplice domanda, occorre far riferimento alle novità introdotte dal Jobs Act sul riordino dei contratti e dal Decreto Dignità.

 

Infatti, a partire dal 7 marzo 2015, il datore di lavoro, quindi l'impresa o la società che vuole contrattualizzare un lavoratore, può ricorrere al contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, in vigore con il Decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 e riservato e applicato esclusivamente ai lavoratori assunti, trasformati o qualificati, dal 7 marzo 2015 che prevede l'introduzione idi un nuovo regime di tutela per i licenziamenti illegittimi togliendo ogni discrezionalità al giudice e prevedendo un’indennità risarcitoria crescente in ragione dell’anzianità di servizio in azienda.

 

Dal momento che questo tipo di contratto, l'abbiamo già trattato ampiamente nel nostro precedente articolo Contratto a tutele crescenti cos'è e come funziona, passiamo alle novità introdotte dal decreto definitivo Jobs Act sul riordino dei contratti e ammortizzatori sociali approvato dal CdM dell'11 giugno 2015 e poi pubblicati in GU con il decreto 81/2015:

  • 1) Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro, per cui il nuovo congedo parentale Jobs Act.

  • 2) Testo semplificato delle tipologie contrattuali che riassume le tipologie contrattuali in vigore in Italia;

Tale decreto definitivo sul riordino dei contratti introdotto dal Jobs Act e sulla modifica della mansione, prevede che in Italia i contratti di lavoro che si possono applicare a chi è in cerca di occupazione o da chi vuole assumere, sono:

  • Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti: per i nuovi assunti a partire dal 7 marzo 2015;

  • Contratto a tempo determinato;

  • Contratto di somministrazione ex contratto interinale;

  • Contratto a chiamata;

  • Lavoro accessorio - Prestazione Oaccasionale PrestO e Libretto Famiglia;

  • Apprendistato;

  • Part-time;

  • Contratto a progetto fino al 24 giugno 2015, e fino al 31 dicembre 2015 per quelli in essere alal data di entrata in viogre del decreto attuativo Jobs Act..

Nella stessa seduta, sono stati poi sottoposti all'esame preliminare altri 4 decreti riguardanti il lavoro e le politiche sociali in attuazione della legge n. 183 del 2014, recanti disposizioni in materia di:

  • Razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale;

  • Riordino degli ammortizzatori sociali.

  • Riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

  • Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese ed altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.

 

Nuovi contratti di lavoro: il contratto a chiamata 2020

Il contratto a chiamata 2020 è un tipo di contratto di lavoro che si attiva solo quando il datore di lavoro necessita di un lavoratore per svolgere una prestazione, in questi casi, l'utilizzatore chiama quando ha bisogno di un lavoratore dello spettacolo, receptionist, guardiani e custodi, addetti al centralino ecc.

 

Durata contratto: la Legge Fornero ha introdotto in materia dei contratti intermittenti dei specifici requisiti, primi fra tutti la possibilità di instaurare tali rapporti solo per esigenze e periodi previsti dai contratti collettivi, territoriali o aziendali, ed in mancanza di questi, per le sole attività indicate dal DM del 23 ottobre 2004: soggetti sotto i 24 anni o di età superiore a 55 anni. 

 

Durata contrattuale: La L. 99/2013, di conversione del D.L. 76/2013, ha previsto che il contratto di lavoro intermittente non può avere una durata superiore a 400 giornate nell’arco di 3 anni solari, ad esclusione del settore turismo, spettacolo e pubblici servizi. Superato detto termine, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

 

Contratto a chiamata novità Jobs Act: per quanto riguarda le modalità con le quali il datore di lavoro deve chiamare il lavoratore sono state specificate con la Legge Fornero, L. 92/2012 che oltre a stabilirne l'obbligo, ha provveduto a stabilire come queste devono essere effettuate, ossia, comunicazione obbligatoria pre-assuntiva e comunicazione amministrativa prima di ogni chiamata del medesimo lavoratore.

Tali modalità sono state confermate dal Jobs Act in:

  • 1) via email, che dal 1° giugno 2015 deve essere effettuata tramite PEC al seguente indirizzo: intermittenti@pec.lavoro.gov.it;

  • 2) servizio informatico tramite il Portale Cliclavoro;

  • 3) SMS al numero 3399942256, solo nel caso in cui la prestazione debba essere resa non oltre le 12 ore dalla comunicazione;

  • 4) via FAX, solo nel caso di malfunzionamento dei sistemi informatici.

Per maggiori informazioni, leggi la nostra guida su contratto a chiamata cos'è e come funziona, requisiti e retribuzione.

 

Nuovi contratti a tempo indeterminato 2020 e mansione:

Le novità introdotte nel contratto a tempo indeterminato 2020 con il Jobs ACT, mirano a far diventare tale forma contrattuale quella più comune e utilizzata in Italia.

A tal fine, il Governo ha provveduto con la Legge di Stabilità 2020 a riconfermare una serie di incentivi e agevolazioni a quelle imprese che contrattualizzeranno dipendenti a tempo indeterminato a tutele crescenti nel 2020.

Con il nuovo bonus assunzioni 2020 è previsto per i datori di lavoro un esonero contributivo per 3 anni al 50%.

 

Le novità introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n.23, oltre alla semplificazione nei casi di cessazione del rapporto di lavoro mediante l'indennità di licenziamento legata agli anni di servizio è l'offerta di conciliazione facoltativa da parte del datore di lavoro. 

 

Per quanto riguarda la mansione del lavoratore, la normativa è cambiata dall'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 approvato in via definitiva dal CdM dell'11 giugno 2015, che prevede che il lavoratore può essere assegnato a qualsiasi mansione del livello di inquadramento, purché la nuova attività lavorativa rientri nella stessa categoria. Ciò che cambia quindi è che oggi, il lavoratore può essere collocato dal datore di lavoro a mansioni non solo equivalenti alla sua professionalità ma anche ad altre, per cui diventa legale spostare il dipendente a mansioni inferiori. 

 

Quando è possibile il demansionamento? In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l’impresa, l'azienda può spostare il lavoratore ad altre mansioni inferiori purché mantenga lo stesso stipendio, fatta eccezione per i trattamenti accessori legati alla vecchia attività.

 

Accordo conservazione del posto di lavoro: Diventa inoltre legale, l'accordo individuale "in sede protetta” per cui sede sindacale o organismi riconosciuti e autorizzati dalla legge, tra datore di lavoro e lavoratore per prevedere di comune accordo l'abbassamento di livello e retribuzione al fine di evitare il licenziamento.

Dal 2019 è in vigore la proroga bonus assunzioni giovani 2020.

 

Contratto a tempo determinato 2020:

Contratto a tempo determinato 2020: Una delle novità più importanti introdotte con il Job Act nel contratto a termine è stata l'eliminazione dall'obbligo da parte dell'azienda di indicare la causale, ossia, il motivo che giustifica l'utilizzo di questo tipo di contratto.

Con questa novità, quindi si è andato a semplificare l'operato del datore di lavoro, che non più costretto a dover specificare e giustificare l'assunzione a termine con motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Si ricorda che il contratto a tempo determinato ora contratto a termine a-causale, è applicabile a qualsiasi mansione anche sotto forma di somministrazione a tempo determinato.

 

A partire dall'anno scorso però per effetto del Decreto Dignità è tornato l'obbligo di indicare la causale per i contratti a termine superiori a 12 mesi ed altre novità valide ancora nel 2020:

 

Durata contrattuale

L’apposizione del termine, a pena di nullità, deve risultare dall’atto scritto, fatta eccezione per i rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni.

Con il decreto-legge n. 87/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2018, la durata massima è fissata in:

  • in 12 mesi e aumentata a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

    • esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;

    • esigenze sostitutive di altri lavoratori;

    • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Quanto tempo deve passare tra un rinnovo e l'altro? Tra il primo e secondo rinnovo di contratto, pena sanzioni per il datore di lavoro, devono essere rispettati i seguenti intervalli di tempo:

  • intervallo di 10 giorni se la durata del primo contratto è inferiore ai 6 mesi;

  • intervallo di 20 giorni se la durata del primo contratto è superiore ai 6 mesi.

Limite percentuale dei dipendenti a termine: ogni datore di lavoro per non incorrere in sanzioni, è tenuto a rispettare a partire dal 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 34/2014, il limite del numero di contratti a tempo determinato da stipulabili in azienda.

 

Tale percentuale è pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, ad esempio le aziende che hanno 5 dipendenti a tempo indeterminato possono stipulare 1 solo contratto a termine.

 

Se tale limite non viene rispettato, fatta eccezione per le eventuali deroghe previste dai contratti collettivi e per le sostituzioni personale assente, stagionali, spettacoli, e lavoratori con più di 50 anni, è prevista una sanzione amministrativa per il datore di lavoro.

Questa limitazione non si applica inoltre, ai contratti stipulati da enti per l'attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica ecc.

Per il contratto a tempo determinato leggi le novità decreto Dignità.

 

Contratto di somministrazione 2020 ex interinale - Staff leasing:

Il nuovo contratto Staff leasing, ossia, il contratto di somministrazione 2020, ex contratto interinale è stato modificato con il decreto Jobs Act che ha esteso dal 24 giugno 2015, il contratto a tempo indeterminato (staff leasing) realizzato all'interno della somministrazione, aumentandone il campo di applicazione.

 

Per effetto del decreto Dignità:

Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato non può essere superiore al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti (con arrotondamento del decimale all’unità superiore, qualora esso sia eguale o superiore a 0,5).

Tale limite non si applica in caso di:

  • lavoratori in mobilità;

  • disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati .

 

Ricordiamo che il lavoro somministrato, prevede la stipula di contratto scritto tra l'impresa che utilizza il lavoratore per le sue attività e l'agenzia autorizzata iscritta nell'apposito

 

Durata massima del contratto di somministrazione a tempo e n° rinnovi: Stesse regole fissate dal Decreto Dignità per il contratto a tempo determinato

 

Contratto di somministrazione a tempo indeterminato staff leasing: è possibile per qualsiasi ambito di attività e tipologia di lavoratori, con un solo limite di tipo quantitativo, infatti può essere stipulato nel limite del 20% rispetto al numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore alla data del 1° gennaio dell’anno in cui viene a stipularsi il contratto.

Tale percentuale può essere oggetto di modifica da parte della contrattazione collettiva applicabile dall’utilizzatore.

 

Contratto di Apprendistato 2020:

Il contratto di apprendistato 2020 è stato molte volte revisionato nella normativa, l'ultimo aggiornamento è stato con la Legge n. 78/2014, che di fatto ha voluto introdurre una semplificazione a questa forma contrattuale prevedendo il contratto scritto del patto di prova e del piano formativo individuale (PFI) contestuale all'assunzione. 

 

Le tipologie attualmente in vigore per gli apprendisti sono 3:

  • Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

  • Apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere;

  • Apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Oltre all'apprendistato per i lavoratori in mobilità che rientra comunque nella forma di apprendistato con la specifica finalità di qualificare o riqualificare i lavoratori, senza alcun limite di età. 

 

Contratto Part time 2020:

Il contratto part time 2020 non è un altro tipo di contratto ma solo un determinato regime di orario di lavoro che invece di essere a tempo pieno è a tempo parziale. Le novità introdotte in questo regime riguardano quelle introdotte dalla legge Fornero, che hanno riguardano le clausole di flessibilità ed elasticità, introducendo il tema delle limitazioni per il datore di lavoro, qualora non siano contemplate dal contratto collettivo, di proporre al dipendente di effettuare lavoro straordinario non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. Le parti quindi possono stabilire degli accordi in base ai quali, l'orario di lavoro può essere modificato in modo più flessibile ed elastico al fine di venire incontro alle esigenze delle azienda e a quelle del dipendente part time.

 

Clausole flessibili o elastiche che devono però essere scritte con diritto di ripensamento e la cui inosservanza non può rientrare nel giustificato motivo di licenziamento. Inoltre, è stata ammessa la possibilità per il dipendente di richiedere il part time per particolari esigenze di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.

 

Tipi di part-time: Orizzontale, se il dipendente lavora tutti i giorni ma meno ore rispetto al normale orario di lavoro;  Verticale, quando il dipendente lavora a tempo pieno ma solo in alcuni giorni della settimana, mese o anno; Misto se il dipendente lavora sia a sistema orizzontale che verticale.

 

Contratto a progetto e mini co.co.co. da quando sono aboliti?

I contratti di collaborazione a progetto i cd. Co. Co. Pro., dal momento in cui entrerà in vigore il decreto attuativo del Jobs Act sul riordino dei contratti, non potranno essere più stipulati, quelli ancora in essere invece potranno essere proseguiti non oltre la scadenza contrattuale.

 

Ciò significa che grazie al Jobs Act i contratti a progetto e le mini cococ sono aboliti dal 24 giugno 2015, e dal 1° gennaio 2016 anche quelli ancora in essere alla suddetta data, non potranno proseguire. Dopo detto termine, infatti, tali contratti di lavoro diventeranno contratti di lavoro subordinati e quindi da dipendente. Solo i contratti a progetto regolati da accordi collettivi stipulati con i sindacati che prevedono specifiche discipline per la retribuzione, continueranno ad essere attivati se motivati da particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore insieme ad altre poche tipologie di collaborazioni.

 

A tal fine, il Jobs Act prevede che dal 1° gennaio 2016, sia previsto un piano ad hoc per la stabilizzazione, e quindi assunzione a tempo indeterminato o determinato, dei collaboratori a progetto e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa a favore dell'impresa. 

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