Bonus colf e badanti 2020: domanda INPS, cos’è e come funziona

Bonus colf e badanti 2020 da 500 euro cos'è, come funziona, a chi spetta e come fare domanda dell’indennità lavoratori domestici nuovo Decreto Rilancio

Bonus colf e badanti 2020: domanda INPS, cos’è e come funziona

Bonus colf e badanti 2020: Al fine di far fronte all'emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia, il Governo, ha trovato l'accordo e la misura è stata inserita per quel che è stato ribattezzato decreto Rilancio.

 

Nato prima come decreto Aprile e poi decreto Maggio, il Dl Rilancio 2020 prevede nuovo bonus colf e badanti 2020 di 500 euro per due mesi, 1000 euro in totale.

 

La nuova indennità - bonus colf, badanti, baby sitter domestici 2020 sarà pagata dall'INPS previa domanda. Con la circolare 65 del 28 maggio 2020 l'Inps ha illustrato i requisiti e le modalità per richiedere la nuova indennità temporanea.

 

In base al testo definitivo del decreto Rilancio 2020 e alla circolare esplicativa andiamo a vedere cos'è e come funziona il nuovo bonus Inps per colf, badanti e lavoratori domestici, i quali sono i requisiti richiesti e come fare domanda all'Inps.

 

Bonus colf e badanti 2020 domande Inps al via:

L'Inps con il seguente messaggio comunica il via alle domande bonus colf e badanti:

È da oggi attivo il servizio per la presentazione delle domande per l'indennità COVID-19 per lavoratori domestici. La misura straordinaria di sostegno è stata introdotta dall’articolo 85 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 per supportare i lavoratori domestici in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.Dopo aver effettuato l’autenticazione al servizio, sono consultabili i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta.

 

Bonus colf e badanti 2020 cos'è e come funziona:

Bonus colf e badanti cos'è? Il bonus colf e badanti è una nuova misura prevista nel decreto Rilancio a tutela dei lavoratori domestici.

 

Bonus colf e badanti 2020 come funziona: In base a quanto previsto dal decreto, il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, viene destinata ai lavatoratori domestici per i mesi aprile e maggio, un'indennità di 500 euro al mese per due mesi.

 

Prima dell'uscita della bozza, si parlava di un bonus colf e badanti di importo variabile tra i 400 e i 600 euro da calcolare in base all'orario di lavoro previsto dal contratto e di un secondo vincolo, quello di aver registrato un calo delle ore lavorate durante il periodo di emergenza.

 

Entrambi i requisiti sono però scomparsi nell’ultima versione del testo del decreto Rilancio ed il bonus lavoratori domestici è passato a 500 euro per tutti.

 

Bonus 500 euro colf e badanti 2020: requisiti decreto Rilancio

Bonus 500 euro colf e badanti requisiti e a chi spetta: sempre in base alla circolare Inps, Il bonus di 500 euro spetta a:

 

Soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL, che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente, come di seguito individuati:

  • Colf;

  • Badanti.

Per quanto riguarda le categorie di lavoratori interessati dalla nuova misura, possono accedere al beneficio tutti i lavoratori per i quali, alla data del 23 febbraio 2020:

  • risulti l’iscrizione del rapporto di lavoro attivo nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS;

  • l’orario settimanale dell’unico rapporto di lavoro o la somma dell’orario dei vari rapporti di lavoro, alla medesima data del 23 febbraio 2020, abbia una durata complessiva superiore a 10 ore;

  • non risulti la convivenza con alcuno dei datori di lavoro.

I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli la cui instaurazione non è stata respinta dall’INPS, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestico. Sono esclusi, per espressa previsione di legge, i contratti di lavoro da emersione di cui all’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020.

 

La durata complessiva, superiore a 10 ore settimanali, deve risultare dalle comunicazioni inviate all’INPS dal datore di lavoro entro il 23 febbraio 2020.

 

Infine, anche la condizione della “non convivenza” con il datore di lavoro è desunta dalle comunicazioni inviate all’INPS dal datore di lavoro entro la predetta data, sulla base del contratto.

 

Inoltre:

  • Il bonus spetterà per i mesi di aprile e maggio 2020, per un totale di un bonus 1000 euro in due mesi e sarà accreditata insieme.

  • il bonus 500 euro spetta ai lavoratori domestici se non risultano conviventi col datore di lavoro.

  • il bonus di 500 euro non spetta se la colf, badante o baby sitter è titolare di pensione, ad esclusione dell’assegno ordinario di invalidità.

 

Bonus colf e badanti 2020 domanda Inps e bonus 600 euro:

Innazitutto va detto che il bonus 500 euro colf e badanti aprile e maggio sarà esente Irpef e non sarà cumulabile con il bonus 600 euro riconosciuto dall’INPS.

 

Non cumulabile anche con il reddito di cittadinanza e pensioni fatta eccezione per quella di invalidità.

 

Bonus colf e badanti 2020 domanda all’INPS

Colf e badanti titolari di contratto di lavoro domestico per richiedere il bonus devono presentare l'apposita domanda direttamente all’INPS, che riconoscerà l’indennità in un’unica soluzione, e quindi un bonus 1000 euro che spetta per i mesi di aprile e maggio 2020.

  • WEB - www.inps.it - sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN, PIN semplificato).

  • domanda tramite Caf e Patronato.

Per accedere al sito INPS e compilare la domanda bonus colf e badanti 2020 il cittadino deve accedere con una delle seguenti credenzial:

  • PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);

  • SPID di livello 2 o superiore;

 

Bonus colf e badanti compatibilità:

Incompatibilità dell’indennità LD con le altre indennità legate all’emergenza COVID-19, con le misure di contrasto alla povertà e con i trattamenti pensionistici

 

Per effetto di quanto previsto dall’articolo 85, comma 3, del D.L. n. 34/2020, la nuova indennità LD non è cumulabile con alcuna delle indennità COVID-19, introdotte dal decreto Cura Italia e dal decreto Rilancio.

 

In base alla circolare Inps, il bonus colf e badanti è incompatibile per i mesi di aprile e maggio con:

  • indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27, D.L. n. 18/2020);

  • indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (art. 28, D.L. n. 18/2020);

  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, D.L. n. 18/2020);

  • indennità lavoratori del settore agricolo (art. 30, D.L. n. 18/2020);

  • indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38, D.L. n. 18/2020);

  • Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44, D.L. n. 18/2020, così come modificato dall’art. 78, D.L. n. 34/2020);

  • indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 84, D.L. n. 34/2020);

  • indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ed enti, società e federazioni ad essi collegati (art. 98, D.L. n. 34/2020);

  • Reddito di emergenza (art. 82, D.L. n. 34/2020);

  • Reddito di cittadinanza, il cui ammontare del beneficio risulti superiore o pari all’ammontare dell’indennità LD.

 

Nel caso in cui il richiedente (o uno dei membri del suo nucleo familiare) inoltri, in concomitanza della presentazione della domanda di indennità per lavoratore domestico, un’altra istanza per fruire di una delle suddette prestazioni incompatibili, tutte verranno istruite sulla base dei requisiti richiesti dalla legge.

 

Nel caso di percettori del Reddito di cittadinanza, l’articolo 85, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020 prevede che «l’indennità non spetta ai percettori per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità».

 

Al riguardo, in fase di istruttoria della domanda di indennità LD, si procederà a verificare se il richiedente risulti inserito in un nucleo familiare che sia percettore di Rdc/Pdc., nonché l’importo complessivamente percepito per le mensilità di aprile e maggio. Possono aversi i seguenti casi.

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