La Società tra professionisti STP è stata introdotta e riconosciuta nel nostro ordinamento come società mono o multi disciplinare regolamentata dal D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, portante il “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”.
Tale decreto ministeriale, ha infatti provveduto a definire i modelli di società, l'oggetto della prestazione professionale e la sue modalità di esecuzione da parte del socio professionista, come funziona una società tra professionisti nel 2020 e come fare l'iscrizione al registro delle Imprese e dell'eventuale iscrizione all'albo o ordinamento ecc.
Società tra professionisti 2020: cos'è una STP?
Le società tra professionisti articolo 1 del D.M 34/2013 sono società costituite secondo uno dei modelli societari previsti dal nostro ordinamento che hanno l'esercizio di una o più attività professionali come oggetto.
Si parla infatti di STP mono disciplinare quando l'oggetto sociale della società professionale prevede l'esercizio di una sola attività mentre si ha una STP multi disciplinare quando l'oggetto sociale prevede più attività professionali.
In altre parole queste società sono società tipiche che seguono il modello prescelto dai soci professionisti per cui società semplice, società semplice in nome collettivo o in accomandata semplice SPA, o SRL o cooperative costituite da almeno 3 soci persone fisiche, ciò che differenzia queste società è semplicemente l'oggetto sociale che prevede l'esercizio di una o più attività professionali.
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Chi può aprire una STP? Le Professioni protette:
Possono aprire una STP i soli professionisti appartenenti alle professioni protette, ossia, quelle che per essere esercitate hanno l'obbligo di iscrizione a collegi, ordini e albi specifici. La costituzione di una STP è, pertanto, riservata alle professioni protette come ad esempio quella dei:
Medici: professioni medico-chirurgo, veterinari, farmacisti, levatrici, assistenti sanitaria visitatrice o infermiera professionale, fisioterapisti e massoterapisti, psicologi.
Infermieri: solo in forma di cooperativa sociale.
Maestri di sci.
Ingegneri e Avvocati.
Commercialisti ed esperti contabili.
Che tipo di società STP aprire?
La STP può essere costituita secondo uno dei seguenti tipi societari:
società semplice;
società in nome collettivo;
società in accomandita semplice;
società per azioni;
società in accomandita per azioni;
società a responsabilità limitata;
società cooperativa.
Nello specifico, il Notariato specifica che la società tra professionisti può essere aperta come SRL e quindi con un versamento del capitale sociale da 1 a 10.000 euro mentre non è possibile aprire una SRL semplificata perché il comma 4 dell’art. 10, l. 483/2011 impone l’adozione nell’atto costitutivo di clausole statutarie pattizie incompatibili con il modello standard stabilito per le s.r.l. semplificate. Strada più agevole, invece, per la creazione di una STP sotto forma di società semplice in quanto per definizione è una forma societaria utilizzabile per le attività economiche non commerciali, quindi in linea con l'oggetto della società tra professionisti dotata di un proprio statuto e quindi non configurabile come attività di impresa.
Infine, il Notariato valuta la possibilità che la STP possa rientrare come start up innovativa sebbene infatti manchi nella legislazione di un esplicito diniego alla sua applicazione appare comunque difficile ipotizzarne il riscorso in quanto alla base della start up vi è la produzione e commercializzazione di prodotti innovativi di alto valore tecnologico che poco ha che fare con l'esercizio dell'attività professionale.
Pertanto, i professionisti prima di scegliere la forma societaria più adatta alle proprie necessità devono comunque tenere bene presente 2 fattori molti importanti che caratterizzano l'oggetto sociale della STP quali:
1) Regime di responsabilità per la prestazione professionale che rimane ancora un fattore molto controverso tra chi ritiene che la responsabilità del singolo professionista ricada anche sugli altri soci e tra coloro che ritengono che tale responsabilità sia legata solo al professionista che esercita l'attività in via esclusiva con il cliente e
2) l'eventuale presenza di soci non professionisti per le prestazioni tecniche.
Società tra professionisti requisiti 2020:
Quali sono i requisiti richiesti per aprire e costituire una società di professionisti? I requisiti STP 2020 sono i seguenti:
Esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. Sono pertanto escluse le cd. professioni “non protette” ovvero quelle esercitate senza obbligo di iscrizione a ordini, albi o collegi.
I soci della STP devono essere professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, residenti in uno dei paesi degli Stati membri dell'Unione europea. Pertanto la partecipazione di soggetti non professionisti è relativa solo allo svolgimento di prestazioni tecniche strumentali alla società o per finalità di investimento.
Numero dei soci professionisti e partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve determinare una maggioranza di due terzi. La mancanza di tale requisito per oltre 6 mesi produce lo scioglimento della società e la sua iscrizione presso il relativo albo.
Incarico professionale: va conferito solo ai soci in possesso dei requisiti e designato direttamente o indirettamente dall'utente.
Obbligo stipulazione polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti della STP.
Esclusione del socio espulso e cancellato dall'albo.
La denominazione sociale STP deve contenere obbligatoriamente l'indicazione di società tra professionisti;
Le società cooperative devono essere costituite da almeno 3 soci persone fisiche.
Tutti questi requisiti STP oltre che a dover essere posseduti dai soci professionisti al momento della costituzione della società devono essere ricompresi nello statuto, inoltre è vietata la partecipazione dei soci ad altre società di professionisti mentre è possibile lo svolgimento dell'attività in forma autonoma e individuale o all'interno di un'associazione professionale rispetto alla STP.
Iscrizione al Registro delle Imprese: come funziona?
Come funziona l'iscrizione della STP al Registro delle Imprese?
FASE 1: Per la STP è obbligatoria l'iscrizione al Registro delle Imprese come società tra professionisti, per cui va presentata la domanda di iscrizione alla sezione speciale, diversa in base al tipo di forma societaria prescelta dai soci.
Nella domanda va compilato il riquadro note n. 20 indicando la seguente dicitura: "la presente società è una società tra professionisti ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e del decreto del ministro della giustizia 8 febbraio 2013 n. 34, per cui la società (art. 7 del detto d.m.) è iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell'art. 16, comma 2, secondo periodo, del dlgs 96/2001”.
Successivamente va presentata un'altra domanda di iscrizione ma questa volta al relativo Consiglio dell'ordine/collegio/albo di appartenenza, nel caso di STP multidisciplinare, e quindi di società tra professionisti che esercitano più professioni protette, va individuata prima l'attività prevalente nello statuto e poi l'iscrizione all'ordine nella circoscrizione in cui è ubicata la sede legale della STP.
Fase 2: Una volta effettuati tali adempimenti, il rappresentante legale della STP procede a far annotare l'avvenuta iscrizione della società al consiglio dell'ordine, collegio o albo e comunica entro 30 giorni l'inizio dell'attività.
Per effettuare l'annotazione, è sufficiente compilare il modello S5, sezione inizio attività, riquadro A5 “Iscrizione in albi, ruoli,
elenchi e registri” indicando i relativi estremi di iscrizione e pagamento dei diritti di segreteria pari a € 30,00. Per le STP tra avvocati si applicano invece le disposizioni contenute nel d.lgs. n.96/2001, che prevede che possano costituirsi solo come società regolate dalle norme sulle società in nome collettivo e con attività esclusiva di avvocato.
Riassumendo quindi i passi da compiere per iscrivere la STP al registro delle imprese sono:
Stipula dell'atto costitutivo della STP secondo le modalità previste dal libro V, titoli V e VI C.C. per la forma societaria prescelta.
Presentazione della domanda di iscrizione al Registro Imprese nella Sezione Ordinaria per la società e Sezione Speciale STP con successivo rilascio del Certificato di iscrizione come società inattiva.
Domanda di iscrizione nella Sezione Speciale dell'Albo di riferimento, verifiche e successiva delibera di accettazione, pubblicazione dati nella Sezione Speciale dell'Albo professionale.
Annotazione dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.