Assegno bancario non trasferibile: importo massimo e compilazione

Assegno Bancario 2020 cos'è e come funziona, quali dati bisogna indicare e come si compila importo e data emissione, valuta e protesto e cancellazione CAI

Assegno bancario non trasferibile: importo massimo e compilazione

L’Assegno bancario o postale è uno strumento che consente di effettuare pagamenti in sostituzione al denaro contante, il rilascio del blocchetto avviene su richiesta e autorizzazione da parte della propria Banca che ne autorizza l’emissione.

 

I soggetti coinvolti nell’emissione di un Assegno bancario e di un Assegno Circolare sono:

 

- Traente: ovvero colui che emette e firma l’assegno.

- Trattario: è la banca presso la quale il traente ha il conto corrente.

- Beneficiario: è colui che riceve e incassa la somma riportata sull’assegno, una volta identificato dalla banca.

 

Vediamo quindi nello specifico cos'è e come funziona e come si compila l'assegno bancario non trasferibile nel 2020.

 

Qual è la differenza tra un assegno bancario e uno circolare?

  • L’emissione di un assegno bancario o di assegno circolare consente di trasferire denaro da un traente, cioè colui che materialmente emette il titolo, verso un beneficiario cioè colui che di fatto riceve l’importo dell’assegno al momento dell’incasso.

  • La differenza tra un Assegno Bancario e un Assegno Circolare sta nel fatto che: l’Assegno Bancario o Postale Non Circolare è sì sempre uno strumento di pagamento che consente al titolare del conto corrente di pagare una determinata somma ad un altra persona o a se stesso ma in questo caso è il traente che ordina alla banca di pagare per proprio conto un determinato beneficiario mentre con l’assegno circolare è la banca stessa che si impegna a pagare la somma indicata sull’assegno al beneficiario.

  • In altre parole, l’assegno bancario non garantisce al beneficiario la disponibilità della somma indicata sull’assegno in quanto il conto corrente del traente può essere scoperto, cioè  privo di fondi ed è per questo motivo che gli assegni bancari vengono accreditati con la clausola salvo buon fine (sbf). Con l’assegno circolare invece, è la stessa banca emittente che si impegna a pagare e che quindi garantisce con mezzi propri la copertura dell’assegno.

 

Assegno bancario o postale: cos'è

Ogni cittadino, può richiedere l’emissione di un assegno circolare alle Poste Italiane sia in qualità di correntista che per comodità. L’assegno vidimato che non è altro un assegno circolare ed ha le stesse caratteristiche di quello emesso dal sistema bancario tanto da essere accettato anche dalla Pubblica Amministrazione nei casi in cui è obbligatorio pagare delle sanzioni con assegno circolare.

 

E’ importante sapere, che per richiedere l’emissione di un assegno vidimato postale non è obbligatorio avere un conto corrente postale, in quanto la persona per veder emesso l’assegno deve versare in contanti l’intera cifra dell’assegno circolare postale. 

L’Assegno Bancario in generale è un mezzo di pagamento scritto con il quale il traente, ossia, colui che di fatto compila e firma l’assegno, chiede alla propria banca di versare la somma indicata sull’assegno ad un’altra persona, il cd. beneficiario. E’ inoltre:

  • pagabile a vista: cioè può essere pagato dalla banca del cliente che ha emesso l’assegno al momento della presentazione del titolo

  • titolo di credito: perché il beneficiario può trasferire l’assegno ad altre persone

Il libretto degli assegni può contenere 10 o 20 assegni ed è composto da due parti cd. "madre" ovvero il talloncino unito al libretto sul quale vengono annotati i dati relativi al beneficiario, alla data di emissione, all’importo pagato e la cd. "figlia", che è il vero e proprio assegno che viene dato come pagamento in sostituzione del denaro contante.

 

Il blocchetto degli assegni viene rilasciato a chi ne fa richiesta solo dopo aver:

  • aperto un conto corrente presso una Banca o alla Posta.

  • sottoscritto la "convenzione di assegno", in base alla quale il cliente può emettere assegni.

  • depositato presso la banca o la Posta la propria firma che servirà, durante il rapporto, alla banca stessa per controllare l’autenticità della firma sugli assegni.

Dal canto suo, il cliente, invece, deve assicurare la presenza di denaro sufficiente sul conto corrente al momento della riscossione dell’assegno da parte del beneficiario.

Quali dati contiene e come si compila un assegno?

L’assegno bancario per essere ritenuto titolo valido al pagamento deve contenere alcuni dati importanti:

Dati prestampati quali:

  • Denominazione di assegno bancario

  • Nome della banca che effettuerà il pagamento

  • Luogo di pagamento (piazza di pagamento)

  • Coordinate bancarie (codici ABI e CAB)

Dati che devono essere indicati da chi emette l’assegno:

  • Data emissione: il titolare dell’assegno deve indicare obbligatoriamente la data in cui emette il titolo, ciò è fondamentale in quanto da tale data inizia a a decorre il termine utile per chi riceve l’assegno, di incassare la somma indicata. Inoltre, la data di emissione è un’informazione che la banca utilizza per registrare il pagamento sul conto corrente. 

  • Rischi: gli eventuali rischi connessi alla data di emissione di un assegno bancario si riferiscono ad una errata indicazione della stessa anche successiva a quella effettiva (post-datazione) che comporta il pericolo per chi emette l’assegno di non disporre i fondi sufficienti al momento dell’incasso. Si ricorda che la post-datazione di un assegno bancario non è consentita dalla legge e ciò non preclude neanche la possibilità di venire presentato all’incasso questo potrebbe rappresentare un problema qualora ci fosse l’indisponibilità a pagare da parte di chi ha emesso l’assegno con le annesse conseguenze relative a sanzioni e "protesto" dell’assegno.

Luogo emissione: un assegno si dice "su piazza" quando è pagato nello stesso comune in cui è stato emesso, "fuori piazza" se in un comune diverso da quello di emissione.

 

Importo: deve essere indicato sull’assegno per 2 volte: in cifre e in lettere, quest’ultimo è il valore che prevale in caso di discordanza, l’importo comprende anche due decimali, che sull’importo a in cifre sono riportate dopo la virgola ad esempio: € 500,50, con una una barra in quello in lettere, ma sempre in forma numerica ad esempio: € Cinquecento/50. Inoltre è bene far precedere e seguire al valore indicato in numeri il simbolo #, in modo che nessuno possa modificarlo in seguito.

 

Nome del beneficiario: L’indicazione del beneficiario e la presenza della clausola di non trasferibilità, anche nei casi in cui non è obbligatoria, evitano che l’assegno circoli fra troppe persone e che comunque arrivi a persone non conosciute da chi l’ha emesso, inoltre, è vietato emettere un assegno per un importo pari o superiore a  1.000,00 euro senza aver indicato il nome o la ragione sociale del beneficiario.

 

Firma del correntista: la firma sull’assegno bancario deve corrispondere a quella depositata in banca. É fondamentale verificare che l’assegno sia completo. Potrebbe, in caso contrario, non essere pagato. Per essere valido l’assegno deve essere integro. Se un assegno ha lo spigolo superiore sinistro tagliato non può circolare e non deve essere accettato in pagamento perché potrebbe essere stato rubato: le banche infatti quando accettano un assegno sono tenute a tagliarne lo spigolo superiore sinistro.

   

Cos'è la Girata e la valuta?

Con la cd. girata, ovvero, la firma che viene apposta sul retro dell’assegno da parte del beneficiario e di eventuali altri giranti rende trasferibile la somma indicata sul titolo ad un altro beneficiario, fatta eccezione per gli assegni che invece presentano la clausola "non trasferibile" e per i quali il titolo può essere pagato solo al beneficiario indicato sull’assegno che non può procedere quindi alla girata ma solo all’incasso presso la banca che ha emesso il titolo o depositandolo sul proprio conto corrente.

 

Assegno Bancario cos’è la valuta? Significato:

La data di Valuta: di un assegno è la data dalla quale iniziano a maturare gli interessi per gli importi versati tramite assegno bancario che non può superare i 3 giorni lavorativi successivi alla data di versamento.

La data disponibilità: è invece la data dalla quale si può disporre materialmente del denaro versato tramite assegno bancario che non può superare i 4 giorni lavorativi  successivi alla data di versamento.

Importante: sia per la data di valuta che di disponibilità degli assegni bancari, circolari e bonifici, devono essere conteggiati esclusivamente i giorni lavorativi che vanno dal lunedì al venerdì, senza calcolare i giorni festivi e sabato e domenica

 

Assegno bancario 2020 clausola Non Trasferibile, cosa significa?

Con l’entrata in vigore del D. L. n. 201 del 6.12.2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici" , convertito, con modificazioni, con Legge 214/2011 sono stati fissati nuovi limiti al fine di arginare il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco pertanto si è provveduto ad abbassare la soglia della clausola "non trasferibile" obbligatoria per trasferimenti pari o superiori a 1.000 euro e non più 2,500 euro.

 

In base alla nuova normativa anticiriciclaggio, gli assegni bancari e circolari sono prestampati con la clausola "non trasferibile" salvo esplicita richiesta contraria del cliente. I blocchetti di assegni privi della clausola "non trasferibile" che possono essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro si possono richiedere in banca pagando la somma di euro 1,50 per ciascun assegno circolare o modulo di assegno bancario in forma libera, a titolo di imposta di bollo. In caso di violazione, è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie determinate in misura percentuale rispetto all’importo dell’assegno.

 

A  fronte dell’inosservanza delle predette norme, l’art. 58 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive integrazioni e modificazioni, prevede l’applicazione delle seguenti sanzioni:

1) Trasferimento di denaro contante o di libretti di risparmio bancari o postali al portatore o di titoli al portatore per importi pari o superiori a 1.000 € senza il tramite di una banca o di Poste Italiane SpA

  • Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40% dell’importo trasferito con un minimo non inferiore a 3.000 €. Sanzione poi modficata nel 2017*.

  • Per le violazioni riguardanti importi superiori a 50.000 € la sanzione minima (cioè l’1%) è aumentata di 5 volte

  • Solo per i casi di cui ai punti 1 e 2, il soggetto che ha commesso l’infrazione (per importo non superiore a 250.000 €) ha la possibilità di effettuare un pagamento in misura ridotta (oblazione) pari a 2% dell’importo (doppio del minimo edittale). Il pagamento, da effettuare entro 60 giorni dall’avvenuta notifica della contestazione, definisce e chiude il procedimento sanzionatorio (facoltà esercitabile solo una volta all’anno).

2) Mancata apposizione della clausola di non trasferibilità e/o della denominazione del beneficiario sugli assegni bancari/postali, sugli assegni circolari e sui vaglia postali/cambiari di importo pari o superiore a 1.000 €
3) Assegni emessi all’ordine del traente girati ad un soggetto diverso da una banca o Poste Italiane SpA (indipendentemente dall’importo).

4) Detenzione di libretti di risparmio al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 €

  • Sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40% del saldo del libretto con un minimo non inferiore a 3.000 €

  • Per le violazioni riguardanti importi superiori a 50.000 € le sanzioni minima e massima (cioè il 30 e 40%) sono aumentate del 50%

5) Mancata estinzione dei libretti di risparmio al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 € o mancata riconduzione a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012
  • Sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40% del saldo del libretto con un minimo non inferiore a 3.000 €

  • Per le violazioni riguardanti importi superiori a 50.000 € le sanzioni minima e massima (cioè il 30 e 40%) sono aumentate del 50%

  • Per le violazioni riguardanti i libretti con saldo inferiore a 3.000 € la sanzione è invece pari al saldo del libretto stesso

6) Mancata comunicazione ad una banca o a Poste Italiane SpA dell’avvenuta cessione del libretto di risparmio al portatore entro i 30 giorni successivi alla data di trasferimento

 

Le sanzioni legate alla mancata applicazione della clausola NON trasferbile sull'assegno sono cambiate per efftto del decreto legislativo 90/2017 in vigore dal 4 luglio del 2017, se dunque prima la multa prevista era compresa tra l'1% ed il 40% dell'importo pagato con l'assegno, dopo la sanzione è da 3mila e 50mila euro.

"Considerando che il diritto all'oblazione consente di pagare due volte il minimo della sanzione prevista, si è passato in un colpo solo dal 2% del valore dell'assegno a 6mila euro fissi" come scritto dal quotdiano Repubblica.

 

Che significa quando un assegno Non è trasferibile?

La Legge 214/2011, ha di fatto modificato la normativa sull’Antiriciclaggio, prevedendo per gli Assegni bancari e Circolari, che siano emessi già dalla Banca muniti della clausola “Non Trasferibile” quando:

  • l’importo è pari o superiore a € 1.000,00.

  • il Cliente può richiedere per iscritto alla sua banca: il rilascio di assegni bancari liberi o assegni circolari trasferibili. Per ciascun assegno bancario libero rilasciato e per ogni assegno circolare trasferibile deve essere corrisposta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50.

  • Gli assegni bancari emessi all’ordine dello stesso correntista traente: compresi quelli emessi al nome dello stesso traente, “a me stesso”, “a me medesimo”, “a m.m.” o simili, devono essere esclusivamente girati dallo stesso traente/beneficiario ad una banca per l’incasso, ovvero, non recare ulteriori girate dopo la prima ed unica consentita e potranno essere emessi per qualsiasi importo.

  • Le regole sugli assegni bancari si applicano anche agli assegni di C/C e vaglia postali e per i vaglia cambiari

 

Incasso assegno:

Assegno Bancario: entro quanto tempo va incassato?

L’assegno bancario, deve essere presentato all’incasso entro un termine specifico, ovvero, entro 8 o 15 giorni dalla data di emissione a seconda che sia su piazza ovvero pagabile nello stesso comune di emissione o fuori piazza ovvero pagabile in altro comune dello Stato.

Una volta trascorso il suddetto termine, il correntista può ordinare alla banca di non effettuare più il pagamento con tale richiesta il traente si salvaguarda dalla possibilità di vedersi attivare una serie di misure a protezione del beneficiario in caso di mancato pagamento dell’assegno, tra le quali la la più importante è il "protesto", che consente di agire per via giudiziaria al fine di ottenere la somma dovuta.

 

Assegno Bancario: cosa significa che è senza autorizzazione?

Un assegno è emesso senza autorizzazione quando, viene meno il rapporto o la convenzione tra banca e traente, ovvero, quando la banca revoca l’autorizzazione al traente-cliente di emettere assegni ad esempio perché:

a) il conto è stato chiuso prima dell’emissione dell’assegno.

b) il conto è stato aperto senza una convenzione per il rilascio di assegni

c) l’assegno è stato revocato, ossia, è stato denunciato come smarrito o sottratto, prima dell’emissione.

d) la banca ha revocato l’autorizzazione alla emissione

e) l’assegno è stato emesso su conto intestato ad un’altra persona o per altre motivazioni che non giustifichino l’emissione di un assegno.

 

Cos’è l’Assegno Sbarrato?

Nella nuova normativa antitriciclaggio sono state promosse altre iniziative per garantire e aumentare la tracciabilità degli assegni, una tra queste è l’assegno sbarrato. Il traente che emette l’assegno ha la possibilità di tracciare sulla facciata anteriore due sbarre, ciò significa che il beneficiario può incassare l’importo indicato sull’assegno solo tramite accredito sul suo conto corrente. Tra le due sbarre, inoltre, è possibile indicare anche il nome di un banchiere, in questo caso si chiama Sbarramento Speciale, ovvero, il pagamento dell’assegno può avvenire solo dalla Banca indicata.

  

Protesto assegno Bancario senza provvista:

Un assegno bancario si dice "senza provvista" quando, il beneficiario pur presentandosi all’incasso entro i termini previsti dalla legge, non ottiene la somma indicata poichè il conto del traente, ovvero di chi ha emesso il titolo, non ha i fondi sufficienti per coprire l’importo. Il traente che emette un assegno senza di provvista commette un illecito amministrativo punito dalla legge con:

 

1) Sanzioni amministrative Assegno senza Provviste: 

Le sanzioni pecuniarie per questo reato vanno da € 516 a € 3.099, aumentabili se l’importo dell’assegno è superiore a € 10.329 o in presenza di irregolarità commessa più volte (reiterazione). Il mancato pagamento di tali sanzioni è punita con la reclusione.

E’ bene ricordare che l’applicazione delle sanzioni può comunque essere evitata mediante pagamento tardivo dell’assegno comprendente di tutti gli oneri accessori, in tal caso va effettuato entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione dell’assegno ai fini dell’incasso. Tra gli oneri accessori, vi è anche una penale pari al 10% della somma, gli interessi legali calcolati sull’importo dell’assegno per il periodo che intercorre fra la data di presentazione dell’assegno e quella del pagamento tardivo e, le spese relative al protesto. 

 

2) Protesto Assegno senza Provvista: 

Un’altra conseguenza dell’emissione di un assegno senza provvista è rappresentata dal "protesto", ovvero, un atto pubblico con il quale viene accertato il mancato pagamento dell’assegno e viene data pubblicità della mancata provvista, con la perdita della reputazione e dell’autorizzazione ad emettere assegni per il traente. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, tenuto conto della gravità dell’illecito o dell’importo dell’assegno o degli assegni emessi, il Prefetto può infliggere altre sanzioni che comportano il divieto di emettere altri assegni bancari per un periodo non inferiore a 2 anni. 

 

Nei casi più gravi, l’emissione di un assegno senza provvista può comportare, per almeno due mesi, di una o più delle seguenti sanzioni: 

  • interdizione dall’esercizio di attività professionale o imprenditoriale.

  • interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

  • incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

3) Assegno senza Provvista: Revoca di Sistema e iscrizione alla CAI

Con la "revoca di sistema" (L. n. 386/90 come modificata dal D.Lgs. n. 507/99) da parte della Banca, viene meno l’autorizzazione all’emissione di assegni bancari per un periodo di 6 mesi e comporta l’obbligo di restituzione di quelli non ancora utilizzati. Pertanto in questo periodo per il cliente c’è il Divieto assoluto di emettere assegni. Il traente che emette assegni senza autorizzazione e senza provvista ha una duplice conseguenza:

  • la banca può non effettuare il pagamento al beneficiario che si presenta all’incasso.

  • obbligo della banca a procedere alla segnalazione del nominativo del traente alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI). Tale segnalazione segue un iter diverso a seconda del tipo di illecito infatti per l’emissione di assegni senza autorizzazione non essendo consentita alcuna regolarizzazione tardiva dell’assegno, l’iscrizione del nominativo del traente viene effettuata direttamente dall’istituto trattario, senza bisogno di alcuna altra formalità, entro e non oltre il 20° giorno dalla presentazione al pagamento del titolo. Nel caso di emissione di assegno senza provvista il traente può evitare la segnalazione alla CAI attraverso un pagamento tardivo.

Con l’iscrizione del nominativo nella CAI, archivio gestito dalla Banca d’Italia nel quale vengono raccolti e documentati gli utilizzi anomali di assegni bancari, come anche di assegni postali e carte di pagamento, la revoca di sistema avviene in automatico. La registrazione nell’archivio avviene a seguito di comunicazioni degli enti segnalanti (le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari emittenti carte di pagamento, i Prefetti e l’Autorità Giudiziaria) e possono essere consultati per acquisire informazioni sull’affidabilità di coloro che richiedono assegni, mutui e finanziamenti. 


Per ulteriori informazioni e approfondimenti: sezione dedicata alla CAI sul Sito della Banca d’Italia.

COPYRIGHT THEITALIANTIMES.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA