Agevolazioni per le imprese

Bonus assunzioni per chi rinuncia cassa integrazione: circolare Inps

Nuovi dettagli dall’Inps sul bonus assunzioni per chi rinuncia alla cassa integrazione, misura prevista nel decreto Agosto per incentivare la ripartenza

Bonus assunzioni per chi rinuncia cassa integrazione: circolare Inps

Nuovi dettagli dall’Inps sul bonus assunzioni per chi rinuncia alla cassa integrazione, misura prevista nel decreto Agosto che di fatto esonera dal versamento dei contributi previdenziali le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione salariale. Questa importante forma di ammortizzatore sociale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020.

 

Il riconoscimento dell’esonero trova la sua ratio ispiratrice in un regime di alternatività con i trattamenti di integrazione salariale, in particolare mira ad incentivare i datori di lavoro a non ricorrere ad ulteriori trattamenti di cassa integrazione. È stata pensata per far ripartire il Paese, per mettere in moto il settore industriale e commerciale italiano, linfa vitale dell’intera economia tricolore.

 

Nella circolare n. 105 del 18 settembre 2020, l’Inps fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo, indicando quali datori di lavoro possono accedere al beneficio, l’assetto e la misura dell’esonero, le condizioni di spettanza dell’esonero, la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e il coordinamento con altre misure.

 

Si ricorda che l'applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e che l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, ovvero 363 milioni di euro per l’anno 2020 e 121,1 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Bonus assunzioni: i beneficiari

Il bonus assunzioni varato con il decreto Agosto è rivolto ai datori di lavoro del settore privato, anche non imprenditori, con esclusione di quello agricolo. L’esonero contributivo in oggetto, quindi, non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

 

È fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori di lavoro non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale Covid e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, della cassa integrazione prevista dal decreto Cura Italia. Stiamo parlando dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Si tratta di misure importanti che hanno sostenuto famiglie ed imprese in un periodo di crisi nera, mostrando però tutti i limiti di un meccanismo farraginoso che necessita di una più ampia Riforma del Lavoro.

 

Più in particolare, l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e giugno 2020, siano state fruite le specifiche tutele di integrazione salariale.

 

Qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione, non potrà più avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da Covid-19.

 

Bonus assunzioni: la misura dell’esonero

A quanto ammonta l’agevolazione? L’ammontare dell’esonero contributivo è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

 

L’importo dell’agevolazione, più specificamente, è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi citati.

 

L’importo così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

 

Con riferimento all’effettiva entità dell’agevolazione, si precisa, inoltre, che l’ammontare dell’esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto la contribuzione non versata nelle suddette mensilità costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l’individuazione del credito aziendale.


Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruite nelle mensilità di maggio e giugno 2020, utili ai fini della definizione dell’ammontare dell’esonero, rientrano sia quelle fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto.

 

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

 

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;

  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del Codice civile”;

  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà;

  • il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

 

Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

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