L’aumento della pensione

Aumento pensioni di invalidità civile 2020 INPS: requisiti e pagamento

Con la pubblicazione della circolare Inps al via l'aumento delle pensioni di invalidità civili con la maggiorazione e l'incremento pensione di inabilità

Aumento pensioni di invalidità civile 2020 INPS: requisiti e pagamento

La data di pagamento dell'aumento delle pensioni di invalidità civile 2020 è stata ufficializzata da una Nota INPS.

 

Nella nota si legge infatti che: con la prossima rata di novembre 2020 l’Inps provvederà a mettere in pagamento la maggiorazione sociale in favore dei soggetti titolari di pensione per invalido civile totale al 100%, pensione per i sordi, pensione per i ciechi civili assoluti e dei titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984.


L’ incremento fino a 651,51 euro per 13 mensilità (il cosiddetto «incremento al milione»), riconosciuto dalla legge n. 448/2001 per i soggetti con più di 60 anni di età con il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età.

 

Si ricorda inoltre che:

  • la maggiorazione sociale è riconosciuta in automatico;

  • l'incremento per i titolari di pensione di inabilità è su domanda Inps da presentare entro il 9 ottobre.

 

Aumento pensioni di invalidità civile 2020:

È stata pubblicata la circolare INPS che dà l'avvio all'aumento delle pensioni di invalidità civile 2020 come previsto dal decreto Rilancio e dal decreto Agosto, in ottemperanza alla sentenza della Corte di Cassazione che ne ha determinato l'incremento.

 

Co la circolare n° 107 del 23 settembre 2020 l'Inps ha fornito sia i chiarimenti che le istruzioni per richiedere il riconoscimento dell'adeguamento della pensione ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i 18 e i 60 anni, i benefici di cui all’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.448, finora spettanti ai soggetti con più di sessanta anni di età. 

 

In particolare l'INPS spiega quando deve essere presentata la domanda di aumento della pensione e quando invece la maggiorazione è riconosciuta d'ufficio senza la necessità di presentare alcuna istanza di aumento pensione di invalidità.

 

Aumento pensioni di invalidità civile 2020: maggiorazione o incremento

In base a quanto previsto dalla circolare INPS, l'aumento delle pensioni di invalidità civile 2020 prevede due modalità di aumento:

  • la maggiorazione sociale per chi ha dai 18 ai 60 di età ed il cui riconoscimento avviene d'ufficio a partire dal 20 luglio 2020, è riservata agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità. Tale aumento ha l'obiettivo di garantire loro un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.

  • l'incremento: per i titolari di pensione di inabilità fino a 60 anni, ai fini di riconoscimento dell'incremento a partire da agosto 2020. In questo caso serve presentare l'apposita domanda al'INPS sia per la maggiorazione che per l'incremento. Se la domanda è presentata entro il 9 ottobre, l'aumento è riconosciuto dal 1° agosto 2020, ma solo se espressamente richiesto. L'obiettivo dell'incremento è quello di garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro al mese (c.d. incremento al milione), 

 

Aumento pensioni di invalidità civile 2020: la Maggiorazione

Aumento pensioni di invalidità 2020 requisiti Maggiorazione: L'aumento delle pensioni di invalidità d'ufficio, attraverso il riconoscimento automatico della maggiorazione a partire dal 20 luglio scorso, spetta SOLO a coloro che rientrano nei seguenti requisiti anche reddituali con riferimento al 2020:

  • gli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità;

  • beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);

  • beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere: redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro e redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

 

Calcolo reddito pensione di invalidità civile: cosa fa reddito?

Redditi che si calcolano ai fini della pensione di invalidità 2020:

concorrono tutti i redditi di qualsiasi natura, ovvero:

  • redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata,

     

  • i redditi tassati alla fonte,

     

  • i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

 

NON fanno reddito:

  • il reddito della casa di abitazione,

     

  • le pensioni di guerra,

     

  • l’indennità di accompagnamento,

     

  • l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

     

  • i trattamenti di famiglia,

     

  • l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

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Incremento della pensione di inabilità con domanda:

In forza dell’articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge n. 104/2020,  ai titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge n. 222/1984, di età superiore a 18 anni, è riconosciuto un incremento per tredici mensilità della misura della maggiorazione sociale di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro al mese (c.d. incremento al milione), a condizione che non si superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge, fissati dal comma 5 del medesimo articolo 38.

 

L'incremento è riconosciuto solo previa domanda all'INPS da parte degli interessati di età inferiore ai 60 anni:

  • istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento.

L'Aumento pensione invalidi civili 100% spetta a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilita dalla disposizione.

 

Si precisa che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.

 

Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.

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