Esterometro 2021

Scadenza esterometro 2021 slitta al 1° febbraio. Abolito dal 2022

La prima scadenza esterometro 2021 relativa al periodo ottobre – novembre – dicembre 2020 è slittata al 1° febbraio, in quanto il 31 gennaio 2021 è domenica

Scadenza esterometro 2021 slitta al 1° febbraio. Abolito dal 2022

Slitta al 1° febbraio 2021 la scadenza dell’invio dell’esterometro 2021, ossia la comunicazione trimestrale dei dati delle operazioni transfrontaliere.

 

L’esterometro verrà definitivamente abolito a partire dal 2022 per effetto della semplificazione fiscale a cui sta lavorando da tempo il governo.

 

Esterometro: il 1° febbraio la prima scadenza del 2021

La legge di Bilancio 2021 ha previsto a partire dal 2022 l’abolizione della comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere, il cosiddetto esterometro.

Nel frattempo si potrà liberamente scegliere se continuare a comunicare i dati con la tradizionale modalità analogica cui far seguire trimestralmente la trasmissione dell’esterometro o se passare direttamente alla fattura elettronica con esonero dell’esterometro.

 

Intanto, la prima scadenza del 2021 relativa al periodo ottobre – novembre – dicembre 2020 è slittata al 1° febbraio in quanto il 31 gennaio 2021 cade di domenica.

 

Esterometro abolito dal 2022 con legge di Bilancio 2021

Ultimo anno di vita per l’esterometro che andrà definitivamente in pensione a partire dal 2022, rimandando al Sistema di Interscambio l’invio delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere.

 

A partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione delle fatture elettroniche per le operazioni transfrontaliere avverrà esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio, ovvero lo stesso canale utilizzato per le fatture elettroniche.

 

Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano la trasmissione telematica trimestrale dei dati, da effettuarsi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, deve essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi mentre le operazioni ricevute dovranno essere comunicate entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

 

Previste sanzioni per l’omessa o errata trasmissione dei dati, nell’ordine di 2 euro per ciascuna fattura entro il limite di 400 euro mensili e di 1 euro con tetto di 200 euro mensili se l’invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza o se viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

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