occhio alle multe

Cassazione, multe da autovelox valide anche se gestite da privati

La sentenza dei supremi giudici fa chiarezza su un terreno che ancora oggi rappresenta la “croce” degli automobilisti. Ecco cosa hanno deciso e perché

Cassazione, multe da autovelox valide anche se gestite da privati

Niente più scuse: chi tenterà il fare il "furbetto" alla guida eludendo l'autovelox dovrà pagare la multa prevista.

Il caso torna di attualità dopo la recente sentenza dei giudici della Cassazione, che hanno dato torto a una donna che era stata sanzionata per eccesso di velocità, ma che aveva fatto ricorso (ottenendo ragione in secondo grado) perché l'apparecchio per la misurazione della velocità era stato noleggiato dal Comune presso un'azienda privata, che incassava una percentuale dei proventi. 

Ecco cosa ha stabilito la Cassazione. 

 

Niente "scuse": la multa si paga

Il caso nasce dalla vicenda di una automobilista di Arborea, in provincia di Oristano, che aveva fatto ricorso dopo essere stata multata da un autovelox. La donna, tramite i legali, aveva sostenuto che "i dispositivi non erano gestiti direttamente dalla Polizia stradale, ma da addetti di società privata, coninteressata ai proventi delle sanzioni". 

Ma secondo i giudici della Seconda sezione civile, il ricorso non può essere accolto. 

 

Cosa hanno stabilito i giudici e perché

Secondo gli ermellini, "l'articolo 208 del Codice della Strada, prevedendo che una quota di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente coside sono devoluti agli Enti pubblici, anche territoriali, quando le violazioni sono accertate dal personale in forza presso detti Enti, non collide con il noleggio delle apparecchiature di rilevamento della velocità a soggetti privati". 

In pratica, se è vero che l'apparecchio è stato noleggiato, è pur vero che le violazioni sono accertate dal personale di polizia, quindi le multe hanno piena validità.

 

Cosa cambia

L'automobilista che aveva presentato ricorso, invece, spiegava che "seppure la legge n.168 del 2002 consenta il rilevamento da remoto delle violazioni dei limiti di velocità, tuttavia ciò è ammissibile purché i dispositivi vengano gestiti sotto il diretto controllo dell'organo di polizia stradale". Secondo la Cassazione questo coincide con il caso della donna sarda che, nonostante la multa e la condanna in primo grado, aveva invece ottenuto ragione in appello. 

Ora dovrà pagare la multa. Gli altri automobilisti sono avvertiti. 

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