Mobilità in deroga e ordinaria Inps: cos'è come funziona a chi spetta

Mobilità in deroga ordinaria Inps che spetta licenziati con retribuzione all'80% è stata abolita, ora è in vigore solo l'indennità di disoccupazione NASPI

Redazione
di Redazione
9 ottobre 2019 12:36
Mobilità in deroga e ordinaria Inps: cos'è come funziona a chi spetta

La Mobilità in deroga e ordinaria 2019 INPS, è stata ABOLITA ma in base alle ultimissime novità, la mobilità in deroga è stata rifinanziata.

I lavoratori, ora, possono beneficiare solo dell'indennità di disoccupazione NASPI, al posto della mobilità.

 

Fino a due anni fa, la mobilità era, infatti, tra le forme di ammortizzatori sociali che potevano essere attivate a sostegno di determinate categorie di lavoratori che a causa di un licenziamento collettivo perdevano il posto di lavoro, e ai quali lo Stato garantiva:

  • A) un'indennità sostitutiva della retribuzione per un determinato periodo;

  • B) un più facile reinserimento del mondo del lavoro. 

 

Per effetto della Riforma del Mercato del Lavoro e degli Ammortizzatori sociali, l’indennità di mobilità, è stata sostituita a partire dal 2017 e sostituita dalla nuova assicurazione contro la disoccupazione NASPI.

 

Poi la scorsa e la nuova legge di Bilancio 2019 ha provveduto a prorogare la mobilità in deroga 2019 per i lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018.

 

Per rientrare nella mobilità in deroga 2019, occorre essere in possesso di determinati requisiti.

Ecco invece le ultimissime notizie su proroga mobilità nel decreto Semplificazioni 2019.

 

Procedura mobilità cos'è?

Vediamo innanzitutto cos’è la mobilità, a chi spetta, quant’è la retribuzione sostitutiva, la domanda, la decorrenza, il pagamento, la durata, le diverse tipologie di mobilità come la mobilità in deroga e come cambia e funziona il sistema dei nuovi ammortizzatori sociali AspI introdotti dalla Riforma del lavoro.

Tra le ultime novità introdotte dall'ex Governo Renzi per la riduzione e il taglio del cuneo fiscale vi è stato il bonus Irpef 80 euro indennità di mobilità erogato in automatico dall'INPS, 80 euro mensili che nel 2019 è ancora in vigore.

 

Procedura mobilità: Le aziende e imprese che possono avviare e attivare la procedura di mobilità sono:

  • Imprese con più di 15 dipendenti già in Cassa integrazione guadagni straordinaria, CIGS: che, nel corso del programma di risanamento, dichiarano di non poter garantire il reinseriemento di tutti o in parte dei lavoratori sospesi e di non poter attivare misure alternative al licenziamento

  • Imprese che occupano più di 15 dipendenti inclusi apprendisti e contratti di formazione: che, in seguito a una riduzione o trasformazione dell’attività o di lavoro, decidono di ricorrere al licenziamento collettivo

  • Imprese che occupano più di 15 dipendenti: che intendono ricorrere al licenziamenti collettivi per la cessazione dell’attività

Importante: Si definisce licenziamento collettivo quando l’azienda decide di effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in una o più sedi, o stabilimenti collocati nella stessa provincia

In altre parole, le aziende che possono aprire una procedura di mobilità sono quelle con più di 15 dipendenti con personale già in cassa integrazione, o a seguito di un licenziamento collettivo per diminuzione del lavoro o motivi economici o per chiusura dell’attività. 

Per informazioni sulla nuova NASPI, leggi la nostra guida Naspi 2019 disoccupazione INPS.

 

La mobilità ordinaria INPS:

La mobilità ordinaria Inps è uno degli strumenti previsti dagli ammortizzatori sociali a sostegno di determinate categorie di lavoratori che a causa di un licenziamento collettivo perdono il posto di lavoro.

A differenza della Cassa integrazione guadagni, CIG, la mobilità è un preludio al licenziamento definitivo dei lavoratori e serve non in alternativa al suddetto ma a rendere meno drammatica la situazione finanziaria delle persone che a causa della crisi economica delle aziende, vengono di fatto licenziate. 

 

Nello specifico, lo Stato mediante l’apertura della procedura di mobilità consente al lavoratore licenziato, in presenza di determinate condizioni, di accedere ad un sostegno economico sostitutivo alla retribuzione e attiva i meccanismi necessari per favorirne la rioccupazione, con il passaggio dei lavoratori licenziati da aziende in crisi ad altre che hanno bisogno di manodopera o provvedendo a garantire sgravi fiscali per le aziende che assumono persone iscritte alle liste di mobilità, o in caso di mobilità in deroga attivare il Centro per l’Impiego di competenza sul territorio per procedere a colloqui mirati al reinserimento o corsi per la riqualificazione del lavoratore. 

 

La mobilità inteso come strumento di ammortizzatore sociale è finanziata dallo Stato e dalle imprese, in quanto,  per ogni lavoratore posto in mobilità, le imprese generalmente devono versare all’Inps un contributo calcolato in proporzione all’indennità mensile di mobilità spettante al lavoratore.

 

Durata massima mobilità in deroga:

Con il messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019, l’INPS ha provveduto a rendere ufficiale la proroga mobilità in deroga 2019 concessa dalla Legge di Bilancio 2019 per coloro che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, per la durata di 12 mesi.

In base al nuovo decreto ammortizzatori sociali, pertanto la mobilità in deroga 2019 è concessa a:

  • dalla Regione senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga.

  • coloro che hanno terminato la fruizione del trattamento di mobilità ordinaria o in deroga tra il 22 novembre 2017 ed il 31 dicembre 2018;

Durata massima mobilità in deroga per Lavoratori è di 12 mesi.

 

Procedura mobilità azienda come funziona?

L’azienda che intende aprire la procedura di mobilità per i suoi dipendenti deve darne immediata comunicazione: alle organizzazioni sindacali e alla Direzione regionale del lavoro.

 

Impresa, sindacati e Direzione provvedono ad aprire un tavolo di trattative per verificare la situazione e possibili soluzioni alternative alla mobilità e quindi al licenziamento. Se dopo aver esaminato la situazione non si individuano soluzioni atte alla ripresa dell’attività lavorativa, l’impresa può effettuare i licenziamenti collettivi.


L’azienda, poi procederà a trasmettere l’elenco dei lavoratori in mobilità: alla Direzione regionale del lavoro, alle Commissioni provinciali tripartite, alle associazioni di categoria.

 

Importante: La procedura per la richiesta di inserimento dei lavoratori in mobilità deve essere attivata direttamente dal datore di lavoro, se questo non avviene possono avviarla gli stessi lavoratori interessati. L’avvio della procedura di mobilità non determina automaticamente il diritto alla prestazione economica. L’indennità di mobilità, infatti, viene concessa soltanto se le imprese rientrano nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria e i lavoratori possiedono i necessari requisiti.

 

Criteri per scegliere i lavoratori da mettere in mobilità:

I criteri per scegliere i lavoratori da collocare in mobilità in deroga o ordinaria INPS vengono scelti dall’azienda in base ai criteri previsti dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali. In mancanza di tali accordi, la scelta avviene tenendo conto dei seguenti criteri:

  • carichi di famiglia

  • anzianità

  • esigenze tecnico produttive ed organizzative

 

Cause del licenziamento:

La mobilità in deroga e ordinaria spetta ai lavoratori in caso di licenziamento per:

  • esaurimento della cassa integrazione straordinaria

  • riduzione di personale

  • trasformazione dell’attività aziendale

  • ristrutturazione dell’azienda

  • cessazione di attività aziendale.

     

A chi spetta la mobilità in deroga e ordinaria INPS?

L’indennità di mobilità in deroga e ordinaria INPS spetta ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro:

  • licenziati e iscritti nelle liste di mobilità compilate dalla Direzione regionale del lavoro sulla base degli elenchi inviati dalle aziende in crisi

  • lavoratori con anzianità aziendale di almeno 12 mesi, compresi i periodi di lavoro a tempo determinato e i periodi di apprendistato svolti prima dell’assunzione a tempo indeterminato nella stessa impresa

  • lavoratori con almeno sei mesi di lavoro effettivo nell’impresa, compresi i periodi di sospensione del lavoro per ferie, festività, infortuni

  • lavoratori assunti a tempo indeterminato da:

    • imprese industriali con più di 15 dipendenti negli ultimi 6 mesi

    • imprese commerciali con più di 200 dipendenti negli ultimi 6 mesi

    • cooperative che rientrano nell’ambito della disciplina della mobilità, con più di 15 dipendenti negli ultimi 6 mesi

  • imprese artigiane dell’indotto, nel solo caso in cui anche l’azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità

  • aziende in regime transitorio:

    • aziende commerciali tra 50 e 200 dipendenti impiegati negli ultimi 6 mesi

    • agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti negli ultimi 6 mesi

    • imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti negli ultimi 6 mesi

Importante: Dal 2015 anche il personale viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell’ultimo semestre, hanno diritto alla mobilità.

 

Come fare domanda, termini e scadenza:

Il lavoratore inserito nelle Liste di Mobilità, deve presentare la domanda di indennità di mobilità in deroga e ordinaria INPS compilando per via telematica, online, se possiede le credenziali di accesso con Pin dispositivo direttamente sul sito ufficiale dell’INPS o in alternativa presentare la domanda tramite Caf e Patronati riconosciuti e autorizzati.

La presentazione della domanda deve essere effettuata tramite:

  • Modulo DS 21: al Centro per l’impiego che trasmette la domanda all’Inps entro 60 giorni dal licenziamento;

  • Modulo DS 22: Dichiarazione del datore di lavoro con i dati identificativi del dipendente e dell’azienda, del rapporto di lavoro e della retribuzione percepita.

La domanda di indennità di mobilità ordinaria può essere inoltrata, a pena di decadenza, all’INPS entro il 60° giorno dal licenziamento:

  • Via WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto

  • Contact Center integrato: contattando il numero verde 803164.

  • Patronati/Intermediari dell’Istituto: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi

  

Chi paga l'indennità di mobilità?

L’indennità di mobilità in deroga e ordinaria INPS viene pagata dall'INPS al lavoratore, previo invio e accettazione della domanda, ogni mese tramite bonifico bancario o postale, indicando il proprio IBAN sulla domanda.

 

Ai lavoratori in mobilità, viene data anche la possibilità di richiedere il pagamento totale dell’indennità di mobilità spettante nel caso in cui vogliano intraprendere un’attività autonoma, con attestazione dell’effettiva apertura della Partita IVA, o entrare a far parte di una cooperativa, in qualità di soci, detraendo eventualmente le mensilità già godute.

 

Se il lavoratore che ha riscosso l’indennità anticipata, si rioccupa come lavoratore dipendente nei 24 mesi successivi al pagamento, è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto, comunicando entro 10 giorni dalla notizia di riassunzione all’Inps, che provvederà  a recuperare le somme versate in unica soluzione  o ratealmente. In caso di mancata comunicazione, il lavoratore dovrà effettuare la restituzione con un unico pagamento maggiorato degli interessi legali.

 

Da quando parte il pagamento?

L’indennità di mobilità in deroga e ordinaria INPS parte:

  • dall’8° giorno successivo al licenziamento, se la domanda è stata presentata nei primi 8 giorni

  • dal 5° giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno

Importante: In caso di ritardo di verifica e accettazione della domanda, l’Inps, provvede a pagare le indennità saltate in un unico versamento: per esempio se la domanda è stata accettata dal 26 gennaio e il primo bonifico viene effettuato il 9 marzo, l’Inps calcolerà 34 giorni, ovvero, dal 26 gennaio fino al 29 febbraio mentre il mese di marzo verrà indennizzato il 9 aprile e così via.

 

Quanto spetta al lavoratore in mobilità ordinaria e in deroga?

L’indennità di mobilità ordinaria INPS spetta proporzionalmente all’importo dell’integrazione salariale straordinaria e spetta nella misura dell’80% della retribuzione teorica lorda spettante, che comprende le sole voci fisse che compongono la busta paga, e viene così calcolata:

 

Importante: Oltre all’indennità di mobilità i lavoratori che ne hanno i requisiti possono percepire anche l’assegno per il nucleo familiare, ANF.

 

Quando termina il pagamento indennità di mobilità?

Il pagamento dell’indennità di mobilità può venire interrotto se il lavoratore viene cancellato dalle liste di mobilità, le cause della cancellazione possono essere:

  • Rifiuto di frequentare un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o lo frequenti in modo irregolare con un n° di assenze superiori al limite concesso stabilito in base alla durata del corso di formazione o riqualificazione

  • Mancata accettazione di un lavoro equivalente a quello precedente con una retribuzione ridotta al massimo del 10%

  • Rifiuto di essere impiegato in opere e servizi di pubblica utilità

  • Mancata comunicazione all’Inps, entro 5 giorni di nuova assunzione: il lavoratore collocato nelle liste di mobilità può accettare di svolgere un’attività part time o a tempo determinato, in questo caso il pagamento dell’indennità verrà sospeso e riprenderà per i mesi mancanti alla fine del periodo di contrattualizzazione

  • Non risponda alle convocazioni del Centro per l’impiego, CPI senza giusta motivazione

  • Assunzione a tempo indeterminato: in questo caso se il lavoratore accetta un lavoro a tempo pieno e indeterminato con una retribuzione inferiore a quella che percepiva nella precedente attività, ha diritto ad un assegno integrativo per un periodo di 12 mesi. L’importo di tale integrazione non può essere superiore a quello dell’indennità di mobilità che avrebbe percepito se fosse rimasto in mobilità

  • Riscossione dell’indennità di mobilità in un’unica soluzione

  • Raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, comprese le pensioni anticipate concesse in determinati settori previsti dalla legge

  • Diventa titolare di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità in questo caso il lavoratore può scegliere se optare per l’assegno di invalidità o continuare a percepire l’indennità di mobilità fino al termine del periodo.

Il lavoratore non viene cancellato dalle liste di mobilità se il luogo del lavoro offerto o la formazione si trova ad una distanza maggiore di 50 chilometri dalla sua residenza o domicilio o se non è raggiungibile in 60 minuti con i mezzi pubblici dalla sua residenza. Al lavoratore che invece accetta una proposta di lavoro ed è costretto al trasferimento ha diritto a ricevere un’indennità di nuova sistemazione e il rimborso delle spese di viaggio.

 

Domanda di mobilità in deroga e ordinaria respinta dall'INPS: come fare ricorso?

Nel caso in cui la domanda di mobilità in deroga e ordinaria venga respinta dall’INPS, il lavoratore può comunque presentare un ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere presentato allegando tutta la documentazione a disposizione:

  • direttamente alla sede dell’Inps che ha respinto la domanda

  • inviato alla sede dell’Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno

  • tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

  

Moblità in deroga e ordinaria: agevolazioni lavoratori 

Lo Stato ha previsto per i lavoratori in mobilità in deroga e ordinaria una serie di agevolazioni dirette a favorire il reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro, come per esempio:

  • agevolazioni fiscali per le aziende che assumono giovani e lavoratori in mobilità.

  • diritto di precedenza in caso di assunzioni presso la stessa azienda entro sei mesi dal licenziamento.

  • sgravi contributivi e incentivi economici per le imprese che assumono, con contratto a termine o a tempo indeterminato.

  • possibilità di frequentare, qualora previsti dall’accordo tra le parti, corsi pagati dalle Regioni di formazione o di riqualificazione.

     

L’indennità di mobilità Non è compatibile:

L’indennità di mobilità è incompatibile con altri tipi di prestazioni a sostegno del reddito, come:

  • tutti gli altri trattamenti di disoccupazione;

  • indennità di maternità;

  • pensione diretta concessa a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;

  • trattamenti sostitutivi/esonerativi/esclusivi;

  • gestioni Speciali Lavoratori Autonomi;

  • indennità giornaliera e di cura e sostentamento per malattie specifiche (ACT).

Importante: per i titolari di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità possono scegliere se optare per l´indennità di mobilità o pensione di invalidità.

 

Mobilità Anticipata:

La Mobilità Anticipata è uno strumento per sostenere e finanziare i lavoratori collocati in mobilità che vogliono aprire un’attività autonoma o imprenditoriale, o entrare a far parte di di una cooperativa o socio di altra impresa. In questo caso l’indennità di mobilità su richiesta del lavoratore viene pagata l’intera somma spettante per il periodo di mobilità direttamente tramite bonifico bancario dall’Inps detraendo eventualmente le mensilità già godute.

Se il lavoratore che ha riscosso l’indennità anticipata, si rioccupa come lavoratore dipendente nei 24 mesi successivi al pagamento, è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto, comunicando entro 10 giorni dalla notizia di riassunzione all’Inps, che provvederà  a recuperare le somme versate in unica soluzione  o ratealmente. In caso di mancata comunicazione, il lavoratore dovrà effettuare la restituzione con un unico pagamento maggiorato degli interessi legali.

La domanda di mobilità anticipata va presentata entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività.

 

Mobilità Lunga e requisito Pensione

  • La Mobilità Lunga è uno strumento che consente di prolungare mediante decreti ad hoc il termine della mobilità “ordinaria” per consentire al lavoratore di maturare il diritto alla pensione. La Mobilità Lunga può essere concessa a lavoratori licenziati da:

  • aziende del mezzogiorno

  • aziende che si trovano in aree con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale

  • imprese del settore chimico, tessile, abbigliamento e calzaturiero.

Importante: Può essere concessa dalla data di licenziamento sino al raggiungimento della pensione di vecchiaia o anzianità

A cosa serve la mobilità Lunga?

La mobilità lunga serve al lavoratore in mobilità a perfezionare il requisito della pensione di vecchiaia o anzianità nelle seguenti modalità:

  • Pensione di VECCHIAIA: il requisito della pensione di vecchiaia, può essere raggiunto nel periodo normale o prolungato della mobilità e fa decadere la prestazione. Le persone che alla data del licenziamento hanno già compiuto l’età pensionabile hanno diritto alla immediata liquidazione della pensione di vecchiaia

  • Pensione di ANZIANITA’: il perfezionamento del requisito per la pensione di anzianità durante la mobilità ordinaria non fa decadere la prestazione. L’assicurato, quindi, mantiene il diritto a percepire l’indennità di mobilità, ma solo fino al termine della mobilità ordinaria spettante.Nel caso invece che il requisito venga perfezionato durante il prolungamento, l’assicurato decade immediatamente dalla mobilità anche se non ha provveduto a presentare la domanda di pensione, e il periodo intercorrente tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza effettiva della pensione (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda) non potrà essere indennizzato con l’indennità di mobilità

 

Mobilità Edilizia per lavoratori edili: domanda e durata

E’ un trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili previsto dalla L. 223/91 art. 11 Comma 2 - L. 451/94, attuato anche per la mobilità conservando la natura di trattamento speciale edile.

Requisiti dei lavoratori per ricevere il trattamento speciale edile:

  • 18 mesi di effettivo lavoro

  • azienda ubicata in aree in crisi in seguito al completamento di opere di grandi dimensioni

  • lavoratori licenziati successivamente ad un avanzamento dei lavori maggiore del 70%

  • lavoratore residente in area in crisi o con un rapporto tra iscritti alla prima classe del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media.

  • Anzianità di 36 mesi presso l’Azienda che ha attivato la procedura di mobilità, di cui almeno 24 mesi di lavoro effettivamente prestato comprese: ferie, festivit, infortuni e maternità.

Durata del trattamento speciale edile minimo di 18 mesi ad un massimo di 27 per i residenti del Mezzogiorno

 

Mobilità in Deroga a chi spetta?

La Mobilità in deroga è un’indennità che garantisce ai lavoratori licenziati un reddito sostitutivo della retribuzione. Hanno diritto all’accesso alla mobilità in deroga i lavoratori che al termine del periodo indennizzato mediante la Disoccupazione ordinaria, siano:

  • licenziati da aziende non destinatarie della normativa sulla mobilità

  • lavoratori che hanno fruito della mobilità ordinaria e per i quali, sulla base di accordi regionali, è prevista una proroga del trattamento

  • tutti i lavoratori subordinati compresi apprendisti e lavoratori con contratti di somministrazione, che abbiano cessato il rapporto di lavoro.

     

Mobilità in Deroga INPS requisiti

I requisiti che i lavoratori devono possedere per accedere alla mobilità in deroga sono:

  • 12 mesi di anzianità aziendale maturati fino alla data di licenziamento presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento, di cui 6 mesi effettivamente lavorati, comprese ferie, festività e infortunio. In tale calcolo possono essere comprese anche mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata a condizione che:

    • non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni

    • il lavoratore operi in regime di monocommittenza

    • il reddito conseguito sia superiore a € 5.000, anche se relativo a più di un anno solare, purché sia conseguito nelle mensilità computabili per l’anzianità aziendale

  • Aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto il lavoratore perde il diritto a qualsiasi prestazione.

     

Quanto dura la mobilità in deroga e quando viene pagata?

La durata del periodo di mobilità in deroga è fissata dai singoli accordi territoriali mentre l’importo dell’indennità spettante è pari all’80% della retribuzione teorica lorda spettante.

L’importo non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno. 

La somma complessiva da erogare deve essere, inoltre, decurtata di un importo pari all’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5.84%) ed è compatibile con la concessione di assegno al nucleo familiare.

E' importante comunque verificare sempre gli accordi sottoscritti tra azienda, sindacati e Regione in vigore al 2019.

La domanda deve essere presentata, sul modello DS21 - COD.SR05, mediante servizi telematici INPS previo invio di Pin dispositivo o rivolgendosi direttamente a Caf e Patronati riconosciuti e autorizzati dalla Legge. Per il pagamento occorre verificare le disponibilità concesse dallo Stato alle regioni, in data 8 maggio la circolare dell'INPS ha pubblicato la volontà del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di assegnare ulteriori risorse alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto per gli ammortizzatori sociali in deroga 2015, come da decreto n.89936,

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