Tares, tassa sui rifiuti prima della TARI: come si calcolava

La Tares era la tassa sui rifiuti che aveva sostituito la TARSU e la TIA e che si applicava alle Utenze Domestiche Private e non, su prima e seconda casa

Redazione
di Redazione
12 ottobre 2019 12:23
Tares, tassa sui rifiuti prima della TARI: come si calcolava

La Tares, era la tassa sui rifiuti in vigore prima della TARI, che sostituì a partire da luglio 2013, la Tariffa comunale sui rifiuti e servizi, introdotta con il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 251, entrato in vigore il 6/12/2011, e che di fatto fece sostituire le vecchie TARSU e TIA, racchiudendo in un solo tributo tutte le voci riguardanti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le maggiorazioni relative all’illuminazione e alla manutenzione delle strade da parte dei Comuni.

 

All’interno del tributo, possibilità da parte dei Comuni che non hanno raggiunto la copertura totale dei servizi di raccolta e smaltimento, di inserire una quota extra a garanzia del pareggio, ritoccando in aumento l’imposta.

 

In altre parole, la Tares è stata un’imposta comunale sui rifiuti e sui servizi, che serviva a coprire anche i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, determinata su base annua applicando il metodo tariffario, come avveniva già per la Tarsu ed ora per la TARI, utilizzando il “metodo normalizzato” da calcolare quindi sulla base di specifiche tariffe commisurate alla quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per ogni singola unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

 

Le tariffe Tares venivano fissate da specifiche delibere da parte dei Consigli comunali ed in base alle quali i singoli Comuni potevano decidere di incrementare fino a 40 centesimi la tariffa base Tares fissata in 30 centesimi per ogni metro quadrato dell’immobile, a copertura della gestione dei rifiuti come attività “di pubblico interesse”, ivi compresa la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale e una componente aggiuntiva legata a tutti quei servizi indivisibili dei Comuni come ad esempio l’illuminazione e il rifacimento del manto stradale, oggi, sostituita dalla TASI 2019,

 

Che cos'è la TARES, Tassa sui rifiuti?

Innanzitutto è bene specificare che il presupposto di applicazione della vecchia TARES era il possesso, l’occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali, quindi di tutte le strutture fissate al terreno e chiuse da ogni lato o minimo su tre lati, o di aree scoperte, ossia, di tutte quelle superfici prive di edifici o di strutture edilizie, di spazi circoscritti che non costituiscono parte integrante del locale come le tettoie, i balconi, le terrazze, i campeggi, i dancing e cinema all’aperto, parcheggi, adibiti a qualunque utilizzo ed in grado di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Nello specifico, avevano l’obbligo di pagare la Tares

  • Tutti i cittadini, persona fisica o giuridica, che possiedono, occupano o detengano a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico,adibiti a qualsiasi utilizzo che siano in grado di produrre rifiuti urbani.

  • Da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

  • Dai proprietari di locali e aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, nel caso in cui l’utilizzo dell’immobile da parte di terzi non sia stata superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare. 

  • Da coloro che gestiscono i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, che sono tenuti al versamento della Tares per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

  • La Tares, è dovuta anche nel caso in cui un locale sia parzialmente arredato, oppure, che sia stato interessato dall’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione di energia elettrica e gas, acqua, telefonica o informatica in quanto costituiscono la presunzione dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

  • La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Erano invece escluse dal tributo Tares:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

  • le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

 Ricordiamo che oggi è in vigore la TARI tassa sui rifiuti.

 

TARES prima e seconda Casa: come si calcolava?

L’applicazione della Tares sulle “utenze domestiche” ovvero sugli immobili destinati esclusivamente all’abitazione con relative pertinenze come per esempio prima o seconda casa, veniva calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare che risultavano iscritti dal 1° Gennaio 20013 sugli elenchi dell’Anagrafe Tributaria e alla metratura dell’abitazione. 

 

QUOTA FISSA tariffa Tares: si applicava alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituivano la relativa pertinenza, sulla base di tariffe fissate per le unità di superficie rispetto al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

 

QUOTA VARIABILE tariffa Tares: era determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

COEFFICIENTI Tares: utili ai fini di calcolo della tariffa venivano determinati nella delibera tariffaria. 

Vedi anche Quota variabile TARI 2019.

 

1) Calcolo QUOTA FISSA Tares: Grandezza e superficie Abitazione in mq

Come detto in precedenza, per stabilire la misura del'imposta sui Rifiuti sulle utenze domestiche, occorreva determinare il numero degli occupanti dell’abitazione ed eseguire il computo delle superfici occupate.

Nello specifico, il calcolo della QUOTA FISSA TARES si basava:

  • su una tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. 

  • per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano: la quota fissa tares veniva calcolata sull’80% della superficie catastale, mentre nei casi in cui non era disponibile né la superficie catastale né quella convenzionale determinata dall’Agenzia del Territorio, veniva utilizzata la stessa superficie applicata per TARSU o per la TIA.

  • per le altre unità immobiliari: la quota fissa da calcolare sulla superficie calpestabile misurata al netto dei muri, pilastri, ad esclusione di balconi e terrazze oppure per aree esterne in base al perimetro interno.

  • Le medesime disposizioni si applicavano alle unità immobiliari per le quali era stata attribuita la rendita presunta.

2) Calcolo QUOTA VARIABILE Tares: Numero Occupanti, colf e badanti, ricoverati in casa di cura e in ospedali, carceri, comunità

La misura della quota variabile Tares, sulle utenze domestiche, veniva calcolata sulla base del numero degli occupanti dell’abitazione, ovvero, in funzione dei componenti del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, altresì venivano considerate nel calcolo dell’imposta anche le altre persone che dimorano nella casa per un periodo superiore ai 6 mesi come per esempio colf e badanti.

Andavano inoltre considerate parte del nucleo e quindi calcolate ai fini dell’imposta, le persone presenti nello stato di famiglia ma domiciliati temporaneamente in un altro indirizzo, come per esempio i volontari o i lavoratori che si trovavano all’estero oppure in caso di persone ricoverate presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri educativi o penitenziari per un periodo inferiore ai 12 mesi.

La persona assente, poteva essere esclusa dal nucleo familiare e quindi dall’imposta Tares solo a condizione che la sua assenza fosse adeguatamente documentata.

I luoghi di deposito come le cantine o le autorimesse venivano considerate ai fini Tares e quindi come utenza domestica con 1 occupante, solo se appartenevano ad una persona fisica priva nel comune di altre utenze abitative mentre erano considerate non domestiche se si avevano altri immobili nel Comune già passivi di Tares.

Per le  abitazioni in cui vivevano più nuclei familiari, la tariffa Tares era calcolata in base al numero complessivo degli occupanti nell’alloggio. Tale numero, per quanto riguarda le utenze domestiche era quello che risultava all’Anagrafe Tributaria a partire dal 1 Gennaio 2013 mentre per le nuove utenze, alla data di apertura.

Le variazioni intervenute successivamente alla data su indicata, avevano effetto a partire dall’anno seguente.

In alternativa, ogni Comune poteva regolamentare che il numero degli occupanti le utenze domestiche era quello risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento di cui all’articolo 36, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

  

3) Calcolo Tariffa Tares: Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili

Nel calcolo della Tares, oltre la quota fissa e variabile e l’applicazione dei coefficienti, vi era una quota riservata alla copertura dei c.d. servizi indivisibili, ossia, di quelle spese sostenute dai Comuni per l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, i giardini pubblici, la polizia locale ecc, che sono servizi comunali di cui beneficia l’intera collettività ma per i quali non è possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

Per questo motivo, tutta questa tipologia di servizi, veniva finanziata con la maggiorazione della TARES determinata con specifica delibera del Consiglio Comunale mediante la quale, il singolo Comune poteva decidere la misura della maggiorazione da utilizzare a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili. Tale maggiorazione, era nella misura minima di 30 centesimi per ogni metro quadrato dell’immobile ma incrementabile fino alla misura massimo di 40 centesimi per ogni metro quadro, e veniva riscossa dal Comune e versata dal contribuente tramite bollettino postale o modello F24 Agenzia delle Entrate.

Oggi, nel 2017, tale maggiorazione è stata sostituita dalla TASI, tassa costi indivisibili del Comune.

  

Tares agevolazioni e riduzioni tariffa

I singoli Comuni, con apposita delibera potevano decidere eventuali Riduzioni e Agevolazioni della Tariffa TARES nella quota fissa e nella quota variabile:

1) Riduzione al massimo del 30% della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che si trovavano nelle seguenti condizioni:

  • abitazioni con unico occupante

  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo

  • locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente

  • abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero

  • fabbricati rurali ad uso abitativo

Le suddette condizioni, potevano essere riconosciute dal Comune anche singolarmente e dovevano essere debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

 

2) Riduzione della quota variabile Tares in misura non superiore al 40% della tariffa: per le utenze domestiche in cui il Comune non aveva proceduto ad attivare la raccolta differenziata mentre per le utenze servite da raccolta domiciliare differenziata con recupero della parte organica o il recupero di materiali per la formazione di compost, era prevista una riduzione della tariffa Tares mentre nel caso di recupero certificato dei rifiuti da parte del produttore, poteva essere applicata nei suoi confronti un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati.

Altresì potevano essere approvati contributi, agevolazioni ed esenzioni sull’imposta comunale, se autorizzati dal Bilancio Comunale e solo se la copertura dei costi per lo smaltimento e la gestione dei rifiuti era già garantita da risorse diverse dal gettito della Tares. 

 

Come si pagava la TARES e con quale scadenza?

Il pagamento della prima rata della TARES doveva avvenire nel mese di luglio mediante apposito modello F24, oppure tramite bollettino postale, sempre con sistema F24. Le scadenze e il numero delle rate potrà comunque essere modificato dalla delibera dei singoli comuni. Una volta entrata a regime, la Tares avrebbe dovuto avere una scadenza trimestrale da effettuarsi in 4 rate trimestrali, gennaio, aprile, luglio e ottobre, da pagare direttamente al Comune mentre per i contribuenti che sceglievano di pagare il tributo in un’unica volta, il versamento doveva essere effettuato entro il mese di giugno di ciascun anno.

COPYRIGHT THEITALIANTIMES.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA