Scadenza IMU 2019, nuove aliquote Comuni e istruzioni

Scadenza IMU 2019 seconda casa, altri immobili, negozi, uffici e capannoni, pagamento acconto 17 giugno e saldo al 17 dicembre conguaglio e ravvedimento

Redazione
di Redazione
5 dicembre 2019 11:34
Scadenza IMU 2019, nuove aliquote Comuni e istruzioni

Scadenza acconto IMU 2019 seconda casa e altri immobili sono i termini entro i quali i proprietari di immobili sono obbligati a versare l'acconto e saldo dell'imposta municipale propria per l'anno 2019.

 

Le nuove aliquote da applicare al calcolo IMU 2019 devono essere approvate con le singole Delibere Comunali e tra le tante novità rimane la conferma che anche quest'anno si deve pagare l’IMU per la prima di lusso, la seconda casa, per i fabbricati, per i terreni e i locali commerciali adibiti ad uffici, negozi, botteghe, capannoni ecc. entro la scadenza IMU acconto 17 giugno 2019 e saldo al 16 dicembre 2019.

 

Quali sono le novità Imu 2019?

L'Imposta Municipale Propria è stata introdotta in via sperimentale dal 2012 fino al 2014 dal D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 come imposta dovuta su tutte le tipologie di immobili e anche l’abitazione principale e le relative pertinenze.

 

L'IMU del Governo Monti, ha quindi introdotto notevoli restrizioni nella definizione dei requisiti che circoscrivono l’abitazione principale in base alla residenza anagrafica e la dimora abituale nell’immobile da parte del contribuente e del loro nucleo familiare, e gli aumenti degli importi dovuti di quasi un triplo in più rispetto alla vecchia ICI, è andato a colpire soprattutto coloro che con tanti sacrifici hanno conquistato, nel corso di tutta una vita, l’importante traguardo di comprarsi una casa, senza però che gli sia riconosciuta un’eventuale riduzione/detrazione per coloro che pagano il mutuo alla banca, vera proprietaria dell’immobile.

 

Con le novità introdotte dalla nuova IUC, Imposta unica comunale, l'IMU è divenuta insieme la TASI e la TARI una delle 3 componenti che costituiscono appunto la IUC nella tassazione sulla casa, ovvero, IMu dovuta sulla prima casa di lusso, altri immobili come la seconda casa e TASI e TARI dovute da chi possieda o detenga a qualsiasi titolo un immobile a prescidenre dalla destinazione d'uso. 

 

La novità più grande introdotta in materia di IMU è stata quella che ha visto applicare l'imposta municipale propria sui terreni agricoli, inizialmente esonerati dall'imposta ma ora soggetti a tassazione in base alla distinzione tra terreni montani, parzialmente montani e non, per avere maggiori informazioni sull'argomento vi rimandiamo al nostro precedente articolo: Imu terreni agricoli.

 

Novità IMU: per effetto della scorsa Legge di Stabilità, l'IMU è dovuta solo sulla prima casa di lusso con aliquota agevolata al 4 per mille e con detrazione abitazione principale pari a 200 euro, e sugli altri tipi di immobile non adibite a residenza principale.

 

Novità IMU 2019: in base alle novità introdotte dalla nuova legge di bilancio 2019, c'è il possibile aumento dei costi per i tributi locali in quanto il governo gialloverde ha deciso di eliminare il blocco agli aumenti sulle addizionali comunali 2019, per cui anche da Imu, tasi, irpef ecc.

 

Scadenza Imu 2019: acconto e saldo

Qual è la scadenza Imu 2019? Le scadenze fissate per il pagamento dell’IMU 2019 per seconde case, altri immobili, terreni ecc e la misura per l’Acconto e saldo IMU sono:

  • Scadenza IMU 2019 acconto: prima rata entro il 17 giugno: Acconto pari al 50% dell’imposta dovuta. 

  • Scadenza unica IMU 2019: entro il 17 giugno 2019.

  • Scadenza IMU 2019 Saldo: entro il 16 dicembre: Saldo pari alla differenza tra l’imposta annuale e l’acconto versato a giugno.

 

Coefficienti di calcolo IMU 2019:

Moltiplicatori rendite catastali: L’ art.13, Comma 4, DL N. 201/2011 convertito co al Legge 22 DICEMBRE 2011 N. 214 ha fissato per i fabbricati iscritti in catasto, il valore catastale ottenuto calcolando l’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

 

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati); 

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione).

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati); 

65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione). Tale moltiplicatore è stato fino al 2012 pari a 60.

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe). 

 

Riduzione del 50% Base imponibile IMU per le seguenti unità immobiliari:

  • Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;

  • Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

 

Come si paga l'IMU 2019?

Il versamento dell’IMU per l’anno 2019 funziona tramite la compilazione del bollettino Imu o del modello F24 Agenzia delle Entrate disponibile cartaceo presso banche ed uffici postali mentre online sul sito dell’Agenzia è scaricabile gratis nella versione del modello F24 Semplificato, Modello F24 Editabile e Compilabile.

I codici tributo IMU 2019 f24 sono:

  • IMU abitazione principale e relative pertinenze, comune: 3912;

  • IMU fabbricati rurali ad uso strumentale: 3913;

  • IMU terreni - comune 3914;

  • IMU aree fabbricabili - comune 3916;

  • IMU altri fabbricati - comune 3918;

  • IMU - imposta municipale propria - interessi da accertamento, 3923;

  • IMU - imposta municipale propria - sanzioni da accertamento - comune 3924;

  • IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - stato 3925;

  • IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - incremento comune 3930.

 

Pagamento Imu oltre la scadenza 2019: come rimediare con il ravvedimento Imu

Il contribuente che paga in ritardo, quindi effettua il versamento oltre i termini di pagamento, o omette completamente il versamento dovuto per l’IMU 2019, può evitare l’applicazione della sanzione tributaria del 30% dell’imposta, in caso di omesso, parziale, tardivo versamento dell’imposta, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso. 

 

Tale strumento può essere utilizzato dai contribuenti, a meno che non sia stata accertata la violazione I.M.U., relativa all’anno d’imposta da parte dell’Amministrazione Finanziaria, inoltre, per essere valido il versamento le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta dovuta" (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012). 

Ravvedimento IMU 2019:

  • Sprint: se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza: per i contribuenti che effettuano il versamento dell’imposta entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, evitano la sanzione ordinaria del 30%, se versano la sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo. Il contribuente in questo caso dovrà versare tramite modello F24 il Tributo + sanzione ridotta + interessi di mora allo 0,8%.

  • Breve: per i contribuenti che effettuano il versamento dal 15° giorno e fino al 30° giorno successivo alla scadenza. In questo caso, la sanzione è ridotta a 1,5%. Il contribuente in questo caso dovrà versare tramite modello F24 il Tributo + sanzione ridotta pari a 1,5% + interessi di mora.

  • Intermedio: sanzione pari a 1,67% se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza IMU 2019 di acconto e saldo.

  • Ravvedimento lungo sanzioni pari ad 1/8 del minimo (3,75%), se il pagamento avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore.

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