Decreto Coronavirus 4 marzo 2020: Regole sanitarie in Italia

Decreto coronavirus 4 marzo 2020 nuove Regole sanitarie firmato il terzo decreto legge per far fronte all'emergenza covid-19 ecco cosa prevede il testo

Decreto Coronavirus 4 marzo 2020: Regole sanitarie in Italia

Decreto coronavirus 4 marzo, nuove misure sanitarie: firmato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, contenente le nuove misure sanitarie per fare fronte all'emergenza coronavirus.

 

Tra le varie misure non darsi strette di mano, stare a distanza di sicurezza e far stare a casa il più possibile over 75 e over 65 se con patologie.

 

ieri sera il Premier Conte ha diffuso via social un video in cui spiega le decisioni prese dal governo al fine di contenere il coronavirus (SARS-CoV-19), che ha definito "il primo obiettivo" e per spiegare la sua decisione storica di chiudere le scuole e le università su tutto il territorio nazionale.

 

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha anche invitato tutti a "non stravolgere le nostre abitudini di vita" e ha spiegato che "dobbiamo assumere un comportamento responsabile, dobbiamo lavare le mani spesso, starnutiamo e tossiamo in un fazzoletto e nella piega del gomito, manteniamo un metro di distanza nei contatti sociali, evitiamo abbracci, strette di mano, evitiamo luoghi affollati".

 

Dal 5 marzo e fino al 15 marzo in Italia sono sospese le attività didattiche, tranne quelle a distanza, e non si svolgeranno attività sportive in presenza del pubblico. Secondo le ultimissime notizie, le scuole saranno chiuse fino al 3 aprile 2020.

 

Infine Conte ha detto che chiederà all’Unione Europea maggiore flessibilità in modo da aiutare l'Italia ad uscire dall'emergenza e tornare grande, ha promesso un piano straordinario di opere pubbliche e private a cui applicare il modello Genova attuato dopo il crollo del ponte Morandi.

 

Intanto è arrivata la sua firma sul Coronavirus decreto 4 marzo con le nuove regole sanitarie in vigore in Italia.

 

Ultimissimo aggiornamento firmato da Conte anche il nuovo decreto 8 marzo 2020 e decreto 9 marzo spostamenti limitati Italia.

 

Decreto coronavirus 4 marzo misure sanitarie:

Con il nuovo Dpcm 4 marzo 2020, è arrivato il vademecum Coronavirus messo a punto dal Comitato scientifico che sta affiancando Palazzo Chigi nella battaglia al virus.

 

Tra le indicazioni contenute nel decreto 4 marzo Coronavirus composta da 4 articoli e 1 allegato ed atte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale, ci sono quelle di evitare baci e abbracci, il cd. droplet ossia tenere una distanza di sicurezza dalle persone, evitare di uscire di casa se si è anziani ed evitare per 30 giorni qualunque tipo di manifestazione che preveda assembramento di pubblico: dai meeting, ai concerti, alle manifestazioni sportive, con lo stop anche alle partite anche se a porte chiuse 

 

In arrivo poi, come confermato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, misure ad hoc ed un terzo decreto sempre per l'economia. 

 

Coronavirus decreto 4 marzo 2020: Art. 1 nuove Regole sanitarie in Italia

Come anticipato, è atteso per oggi oggi il via libera al decreto del presidente del Consiglio con le nuove misure sanitarie contro il coronavirus, mentre domani il Consiglio dei Ministri darà il via all'iter per la richiesta dello sforamento del deficit per 3,6 miliardi e avviare l'esame del dl con nuove misure economiche.

 

Quali sono le nuove misure sanitarie contenute nel nuovo decreto Coronavirus? In base a quanto consigliato dai tecnici del comitato operativo al governo, è necessario estendere una serie di precauzioni finora messe in atto nelle zone rosse anche alle aree del paese che non sono state investite dal virus.

 

Ecco perché la necessità di adottare un vademecum coronarirus che definisca al meglio i comportamenti e stili di vita da mettere in campo al fine di limitare il contagio da Coronavirus in Italia.

 

Ecco le misure sanitarie coontenute nel Coronavirus decreto 4 marzo 2020 Articolo 1 nuove Regole sanitarie in Italia: Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19):

  •  sospensione di congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale.

  • sospensione delle manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d); 

  • sospensione di eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In questi casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d).

  • sospensione scuole dal 5 marzo e fino al 15 marzo 2020: sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell’interno e della difesa.

  • sospensione dei viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

  • certificato medico scuola: fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

  • dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

  • Università e Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza.

  • per gli gli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni; 

  • VIETATO agli accompagnatori dei pazienti di restare nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

  • Accesso LIMITATO a parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

  • SMART WORKING: il lavoro agile può essere applicato, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

  • per io candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  • tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.

 

Decreto coronavirus 4 marzo 2020 Articolo 2:

Ecco cosa prevede il testo decreto Coronavirus 4 marzo articolo 2: Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale:

 

1) Su tutto il territorio nazionale:

  • il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute; 

  • Persone anziane: è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di NON USCIRE dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d); 

  • nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1; 

  • i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali; 

  • è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati; 

  • Liquidi e disinfettanti: nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani; 

  • nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d); 

  • le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi

  • chiunque, a partire dal 14° giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti. 

 

2) L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: 

  • contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; 

  • accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione; 

  • accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020); 

  • in caso di necessità di certificato medico ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine. 

 

3) L'operatore di sanità pubblica deve inoltre

  • accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi; 

  • informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; 

  • informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

 

4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure: 

  • mantenimento dello stato di isolamento per 14 giorni dall’ultima esposizione;

  • divieto di contatti sociali;

  • divieto di spostamenti e viaggi;

  • obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza. 

 

In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: 

  • avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica; 

  • indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; 

  • rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario. 

L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.

 

In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. 

 

Coronavirus, allargamento zona rossa:

L'Istituto Superiore di Sanità, ISS sta valutando di allargare la zona rossa sulla base di alcuni criteri epidemiologici, geografici e di fattibilità della misura.

 

A tale proposito il presidente Brusaferro ha detto: "Stiamo analizzando con la Lombardia con grande attenzione su nuovi casi per comuni della cintura bergamasca e stiamo vedendo con i dati d'incidenza e in base ai tassi di riproduzione del virus".

 

In arrivo terzo decreto Economia:

In arrivo anche il terzo decreto per l'economia. Il terzo decreto servirà a rilanciare l'economia, il premier ha chiesto di poter procedere come previsto nel consiglio dei ministri di giovedì, quando sarà adottata la decisione di sforare il deficit per coprire i 3,6 miliardi necessari al provvedimento.

 

Le misure avanzate da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Italia Viva andranno quindi in questo terzo decreto che potrà contare - questa l'assicurazione del Premier anche su altre risorse.

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