Dichiarazione IVA integrativa 2020, le disposizioni circa la dichiarazione integrativa sono state modificate a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 5 del D.L. n. 193/2016, pubblicato sulla GU n. 249 del 24.10.2016 che di fatto ha portato per i contribuenti ad un’importante novità in merito ai termini di presentazione delle dichiarazioni integrative a favore.
In questo articolo quindi ci occuperemo nel dettaglio della dichiarazione IVA integrativa, delle istruzioni per la compilazione del quadro VN, su come e quando usare l'integrativa, cos'è e come funziona ecc.
Ecco nello specifico il sommario di tutti gli argomenti che troverete nella nostra nuova guida alla dichiarazione IVA integrativa 2020:
Dichiarazione IVA 2020: novità;
Dichiarazione IVA integrativa;
Dichiarazione integrativa a favore e a sfavore: cos'è e come funziona;
Dichiarazione IVA integrativa: compilazione del quadro VN nel nuovo modello;
Credito risultante dalla dichiarazione IVA integrativa: detrazione, compensazione o a rimborso;
Dichiarazione IVA integrativa 2020 sanzioni.
Dichiarazione IVA 2020 novità:
Dichiarazione Iva 2020 novità: Gli ultimi anni hanno fatto il pieno di novità per quanto riguarda l’IVA. In primis, per la dichiarazione IVA 2020, le cui novità hanno riguardato:
La dichiarazione IVA in forma autonoma: la dichiarazione IVA annuale non può più essere resa insieme alla dichiarazione dei redditi tramite il modello Unico ma deve essere presentata in forma autonoma da tutti i contribuenti obbligati.
Dichiarazione IVA integrativa: dal 2017 sono in vigore le novità sulle dichiarazioni integrative a favore che prevedono la possibilità per i contribuenti di integrare a proprio favore la dichiarazione al fine di correggere errori od omissioni, entro gli stessi termini previsti per le dichiarazioni integrative a sfavore.
Nuovo modello Redditi: a seguito dell’entrata in vigore della dichiarazione IVA in forma autonoma, l’Agenzia delle Entrate, ha provveduto a cambiare nome anche al modello Unico, ora, si chiama modello Redditi in quanto è stata eliminata la parte relativa all’IVA.
Spesometro: con l’entrata in vigore della scorsa legge di Bilancio, viene abolito lo Spesometrofatture dal 1° gennaio 2019 in quanto sostituito dalla fatturazione elettronica tra privati.
Comunicazione liquidazioni periodiche IVA: con 4 invii dati nel 2020: 1° giugno, 16 settembre, 30 novembre e 1° marzo 2021.
Esterometro 2020: la scadenza Comunicazione fatture estero diventa semestrale.
Proroga Dichiarazione IVA 2020 al 30 giugno 2020 per effetto della proroga prevista dal decreto Cura Italia.
Dichiarazione IVA integrativa: cos'è?
Che cos'è la dichiarazione IVA integrativa?
Le disposizioni normative sulla dichiarazione IVA integrativa, sono state da poco modificate a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 5 del D.L. n. 193/2016, pubblicato sulla GU n. 249 del 24.10.2016 che di fatto ha portato ad un’importante novità circa i termini di presentazione delle dichiarazioni integrative a favore.
La modifica dell’articolo art. 2, comma 8-bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 per le imposte sui redditi, l’IRAP e i sostituti d’imposta e art. 8, comma 6, dello stesso decreto per l’IVA, ha consentito finalmente di equiparare i termini della dichiarazione integrativa a favore che a sfavore.
La nuova normativa, infatti, ha chiarito che le dichiarazioni (redditi, Irap e sostituti) possono essere integrate a favore per correggere errori od omissioni, entro i termini delle dichiarazioni integrative a sfavore.
Cosa cambia per i contribuenti?
Prima, la legge consentitiva ai soggetti titolari di partita IVA di presentare la dichiarazione integrativa a favore entro 1 anno, ossia, entro il termine previsto “per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e di presentare la dichiarazione integrativa a sfavore entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Ora: la dichiarazioni IVA può essere integrata per correggere errori od omissioni, ivi compresi quelli che abbiano determinato un maggiore o minore debito d’imposta o una maggiore o minore eccedenza detraibile, attraverso una dichiarazione IVA integrativa entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
E' bene però ricordare che la presentazione della dichiarazione IVA integrativa proroga i termini per l’accertamento, 31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione integrativa, ma solo per gli elementi che costituiscono l'oggetto di integrazione, ciò significa che i dati forniti con la prima dichiarazione rimangono invariati.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni e le disposizioni circa la dichiarazione IVA ravvedimento operoso.
Dichiarazione IVA integrativa a favore: cos’è e come funziona?
Come abbiamo già detto all'inizio della nostra guida, tra le novità più importanti riguardo l'IVA, c'è l'inserimento nel nuovo modello dichiarazione IVA del quadro VN, chiamato dichiarazioni integrative a favore, riservato ai contribuenti che hanno presentato una dichiarazione integrativa a favore oltre la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento dell’integrativa: ad esempio per chi ha presentato nel 2018 una dichiarazione integrativa Iva 2016 anno 2015.
Ed è a costoro soggetti, che si applica la nuova disposizione che ha unificato, anche ai fini IVA, i termini per la presentazione delle integrative a favore del contribuente che a favore del Fisco.
Ed è per questo motivo che nel frontespizio del modello Iva è stata abolita la casella integrativa a favore ed è stato inserito il quadro VN nel quale il contribuente deve riportare una serie di dati tra cui l'anno di riferimento della dichiarazione integrativa presentata e l’importo del credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa.
Dichiarazione IVA integrativa: cos'è e come funziona?
A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 193/2016, gli eventuali errori ed omissioni a favore che a sfavore commessi nella dichiarazione iVA, possono essere integrati dai contribuenti, presentando una nuova dichiarazione entro il 31 dicembre del 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione, ossia, entro il termine previsto per l’accertamento fiscale (articolo 57, D.P.R. 633/1972); si tratta cioè di errori/omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore/minore imponibile o, comunque, di un maggiore/minore debito d’imposta o di una maggiore/minore eccedenza detraibile.
Dichiarazione IVA integrativa: istruzioni compilazione quadro VN
Dichiarazione IVA integrativa istruzioni compilazione quadro VN: il quadro VN del nuovo modello Iva 2020, è costituito da 5 colonne e 4 righi, da VN1 a VN4, in cui vanno inseriti i seguenti dati:
Anno per il quale si presenta la dichiarazione integrativa;
Credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile derivante dalla integrativa;
Quota non chiesta a rimborso nella stessa dichiarazione integrativa;
Codice fiscale cui fa riferimento la dichiarazione integrativa qualora diverso dal soggetto che l’ha presentata.
Credito risultante dalla dichiarazione IVA integrativa: detrazione, compensazione o a rimborso
Il credito risultante dalla dichiarazione integrativa IVA presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo:
a detrazione in sede di liquidazione periodica IVA o di dichiarazione annuale;
in compensazione o a rimborso.
Il credito risultante dalla dichiarazione IVA integrativa oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo:
In compensazione mediante F24, per eseguire il versamento di debiti maturati “a partire” dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Ad esempio il credito derivante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata a fine 2016 in relazione all’annualità 2012 può essere utilizzato per pagare in compensazione il saldo Irpef derivante dal modello Unico 2017 (esercizio 2016).
A rimborso qualora ricorrano i requisiti indicati negli articoli 30 e 34, comma 9 del D.P.R. 633/1972.
Dichiarazione IVA integrativa: sanzioni
Sanzioni dichiarazione integrativa presentata entro 90 giorni dalla scadenza:
Se la dichiarazione integrativa è presentata per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, come ad esempio se sono stati omessi o non sono stati indicati vene dei dati per la determinazione dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000, con ravvedimento ridotta a 27,80 euro + sanzione per omesso versamento secondo le sanzioni del ravvedimento operoso.
Se la dichiarazione integrativa è presentata per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale: sanzione pari al 30% ossia pari a 250 euro. Tale sanzione può essere ridotta se il contribuente decide di ravvedersi.
Sanzioni dichiarazione integrativa IVA presentata oltre 90 giorni:
Se la dichiarazione integrativa è presentata per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale: sanzione pari al 90% della maggiore imposta se sono dovute le imposte;
Se la dichiarazione integrativa è presentata per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale: sanzione per omesso versamento.