Il controllo a distanza dei lavoratori è stato introdotto dal decreto attuativo del Jobs Act nella seduta del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2015.
In tale seduta, quindi oltre ad essere stati approvati i decreti in materia di riordino dei contratti di lavoro e degli ammortizzatori sociali, è stata approvata anche la revisione della normativa dei controlli a distanza del lavoratore.
Vediamo quindi nel dettaglio il controllo a distanza dipendenti cos'è e come funziona dopo il Jobs Act di Renzi?
Controllo a distanza dipendenti pubblici e privati:
Che cos'è il controllo a distanza dipendenti Jobs Act, cosa significa?
Con l'approvazione definitiva del decreto attuativo Jobs Act in materia di razionalizzazione e semplificazione di procedure e adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni sul rapporto di lavoro, come ad esempio l'esonero dall'obbligo di reperibilità per i privati durante le fasce orarie visite fiscali per i dipendenti del settore privato malati gravi, sotto infortunio INAIL e malattia causa servizio, vi è anche la modifica dello Statuto dei lavoratori circa il demansionamento diventato legale, e in materia di controllo a distanza e uso delle telecamere sul posto di lavoro.
L'approvazione dei 4 decreti Jobs Act da parte del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2015, trasmessi insieme agli altri decreti sul riordino dei contratti di lavoro, Cassa integrazione,sull'istituzione dell'ANPAL Agenzia politiche attive e di un'agenzia ispettiva, alle commissioni competenti di Camera e Senato, commissione di Lavoro e Bilancio, che dovranno esprimere il proprio parere obbligatorio ma non vincolante. Effettuato ciò, il decreto tornerà al Cdm per l’approvazione definitiva.
Ma cos'è il controllo a distanza dei dipendenti pubblici e privati. E' il controllo che l'azienda può effettuare su computer, cellulari e tablet aziendali, ossia, su quegli strumenti tecnologici che l'impresa concede in dotazione ai propri dipendenti, senza che sia necessario richiedere il preventivo parere positivo o negativo dei sindacati. Insomma è sufficiente che il dipendente sia informato del controllo sui beni tecnologici dell'azienda.
La nuova legge, quindi da il via libera al controllo a distanza su tali strumenti aziendali, prima espressamente vietato dallo Statuto dei lavoratori, anche perché negli anni '70, non tale strumentazione tecnologica non era presente nella vita di tutti i giorni e nelle aziende.
Controllo su cellulare, computer e tablet aziendali:
Il controllo a distanza su computer, smartphone e tablet dati in dotazione dall'azienda al lavoratore al fine di agevolare l'attività lavorativa, potrà essere attivato senza obbligo di accordo sindacale o di richiesta al Ministero del Lavoro.
L'azienda pertanto, potrà effettuare i dovuti controlli sui propri strumenti tecnologici anche se affidati per ragioni di lavoro al dipendente, pur nel rispetto della normativa sulla privacy.
Per rispettare la privacy, l'azienda dovrà informare preventivamente il lavoratore circa la possibilità che il suddetto telefonino, pc o device potrebbe essere controllato a distanza, anche attraverso la geolocalizzazione, e prevedere al contempo, eventuali limiti al loro utilizzo.
Come funzionano i controlli a distanza?
Come avviene il controllo a distanza del lavoratore? Il controllo a distanza dei lavoratori Jobs Act, non essendo più vietato dallo Statuto dei Lavoratori, può essere attivato senza accordo sindacale e né autorizzazione ministeriale.
Nella relazione illustrativa allegata allo schema di dlgs, viene infatti spiegato che il controllo può avvenire sugli strumenti tecnologici che l'azienda assegna al lavoratore per agevolare la sua attività lavorativa, per cui sono solo i cellulari, pc e computer aziendali a poter essere controllati e non quelli privati dei dipendenti. Invece, per le telecamere sul posto di lavoro o di altri strumenti che potrebbero portare indirettamente al controllo a distanza dei lavoratori, l’articolo 23 Jobs Act, che modifica l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, prevede che gli impianti audiovisivi possano essere impiegati esclusivamente per esigenze tecnico organizzative e produttive dell'azienda, per garantire la sicurezza dei lavoratori sul lavoro e per tutelare il patrimonio aziendale contro furti o danneggiamenti.
La loro installazione, però è sottesa alla sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale o in alternativa, per le imprese con più unità produttive in diverse province o regioni, con le sigle sindacali più rappresentativi sul piano nazionale. In assenza di tale accordo, l'azienda però può richiedere specifica autorizzazione alla Direzione territoriale del lavoro o, al ministero del Lavoro in caso di più sedi.
La suddetta procedura, per cui l'accordo sindacale o l'autorizzazione, non si applica invece agli strumenti tecnologici "utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze".
Cosa prevedono le norme sulla privacy?
Attualmente le norme sulla privacy, si basano soprattutto sull'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori che vieta espressamente la possibilità di effettuare controlli a distanza sui dipendenti ed effettuare indagini interne per verificare le opinioni dei lavoratore allo scopo di rilevare orientamenti politici, religiosi, sindacali o sullo stato di salute.
Con l'approvazione definitiva del Jobs Act sul controllo a distanza su smartphone, pc e tablet aziendali e sulla possibilità di installare impianti audiovisivi previo accordo o autorizzazione, la normativa della privacy dovrà essere modificata dal Garante al fine di tutelare la vita privata del lavoratore.
L'azienda cosa può o non può controllare?
Alla luce della nuova legge sul controllo a distanza e sull'istallazione di telecamere sul posto di lavoro, l'azienda può controllare:
Cellulari, pc e tablet aziendali.
Controllare a distanza i lavoratori attraverso l'istallazione di impianti audiovisivi, istallati sul posto di lavoro per ragioni organizzative e produttive, al fine di garantire la sicurezza dei dipendenti e tutelare il patrimonio aziendale.
Geolocalizzazione: è consentita solo se sono garantite le norme sulle privacy, ossia, solo se il lavoratore viene informato preventivamente sul suo utilizzo, se la funzione di localizzazione attiva è ben visibile sul cellulare del dipendente e che sia impedito l'accesso da parte dell'azienda di dati sensibili e privati come messaggi, mail e traffico telefonico.
Registrazione degli accessi e delle presenze.
Cosa non può controllare l'azienda?
Smartphone, pc e tablet privati del dipendente;
eMail e navigazione internet: l'azienda, la società, l'impresa e in generale i datori di lavoro non possono controllare né la posta elettronica né la navigazione su internet dei propri dipendenti a meno che in presenza di eventi eccezionali. Nel 2007 però il Garante della privacy, ha sottolineato come sia solo il datore di lavoro a dover dettare le regole circa le modalità di utilizzo di suddette strumentazioni, tenendo conto dei diritti del lavoratore e della normativa sindacale. Tra tali regole, per esempio c'è il dover informare in modo approfondito il lavoratore circa l'utilizzo di Internet e delle email e sul suo eventuale controllo da parte dell'azienda. Allo stesso tempo il Garante vieta: 1) la lettura sistematica della posta elettronica; 2) la registrazione sistematica di e-mail; 3) registrazione sistematica delle pagine internet lette e visualizzate dal lavoratore, 4) suggerimenti per visitare siti correlati o meno con l'attività lavorativa; 5) utilizzo di filtri per impedire l'accesso a determinati siti web o il download di file video o musicali.