Decreto Agosto: misure in sintesi lavoro, fisco, economia, testo bozza

Decreto Agosto le misure in sintesi per il lavoro CIG, bonus, il fisco scadenze e cartelle ed il sostegno e rilancio dell’economia bonus, proroghe

Decreto Agosto: misure in sintesi lavoro, fisco, economia, testo bozza

Decreto Agosto, sintesi delle misure sul lavoro, fisco e sostegno e rilancio dell'economia, che il governo intende approvare con il nuovo decreto legge finalizzato a favorire la ripresa dell'economia e soprattutto dei consumi così fortemente ridotti con la pandemia.

 

Il decreto è composto da 7 Titoli contenenti ben 91 articoli che riguardano:

  • Lavoro;

  • Salute;

  • Scuola e commissario;

  • Regioni, enti locali e sisma;

  • Sostegno e rilancio dell’economia;

  • Misure Fiscali;

  • Disposizioni finali e copertura finanziaria.

Secondo le ultime notizie, il decreto Agosto potrebbe essere varato entro la settimana ma intanto questo pomeriggio il testo dovrebbe andare al vaglio del preconsiglio. Andiamo a vedere quindi cosa prevede il testo decreto Agosto , e pertanto ancora soggetto a ulteriori modifiche.

 

Decreto Agosto - misure per il LAVORO

Ecco le misure in sintesi della bozza decreto Agosto, Titolo I - Lavoro:

 

Art. 1 – Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga

I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di 9 settimane, + ulteriori nove settimane.

 

In pratica 18 settimane è la durata massima CIG che può essere richiesta con causale COVID-19. Il termine di invio delle domande di accesso è prorogato dal 31 agosto 2020, al 30 settembre 2020.

 

Art. 2 - Modifiche all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti:

Le modifiche prevedono che, i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale per un periodo massimo complessivo di 9 settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga dovranno essere presentate dai datori di lavoro all’INPS, secondo le modalità che saranno indicate dall’Istituto.

 

Art. 3 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione:

Ai datori di lavoro privati, fatta eccezione di quelli del settore agricolo, che non richiedono la cassa integrazione e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti di 8060 euro annui, fatta eccezione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. Dal bonus assunzioni sono escluse le aziende che non hanno avuto perdite di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

 

Art. 4 - Modifiche all’articolo 88 in materia di Fondo Nuove Competenze:

Aumento del Fondo Nuove Competenze finalizzato alla formazione dei lavoratori sia aumentato da 230 milioni di euro a 730 milioni di euro.

 

Art. 5 - Modifiche all’articolo 92 in materia di NASPI e DIS-COLL:

La Naspi e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1°maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle stesse condizioni espresse dall’articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34. La proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari di queste prestazioni. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

 

Art. 6 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato:

La misure prevede che fino al 31 dicembre 2020, venga riconosciuto ai datori, ad esclusione del settore agricolo, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, l’esonero al 100% dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del decreto.

 

Art. 7 - Modifiche all’articolo 93 in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

E' possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine, usufruendo della proroga al massimo una volta sola, sottoscrivendo il relativo atto entro il 31 dicembre 2020, invece che entro il 30 agosto 2020. 

 

Art. 8 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19:

Previsto il riconoscimento di un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 ai lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto.

 

Lo stesso bonus giugno e luglio 2020 è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro secondo le modalità espresse dall’articolo, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, e ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali secondo i criteri indicati dall’articolo.

 

Art. 9 - Indennità lavoratori marittimi:

Viene riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno (e luglio) 2020 ai lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione  lavorativa  per almeno  trenta  giornate  nel  medesimo periodo,  non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di  lavoro dipendente, né di NASPI,  né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in  vigore del decreto. L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020.

 

Art. 10 – Disposizioni attuative dell’articolo 78 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con legge n. 77 del 2020

Aumento a 1.000 euro per il mese di maggio ai soggetti già beneficiari dell’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui all’art. 78 del dl rilancio. A copertura di tale beneficio economico, sono stanziati 530 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Art. 11 – Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

La norma proroga il divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo fino al 31 dicembre 2020. Si specifica che il divieto non si applica ai datori di lavoro che non hanno in corso sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro connesso all’utilizzo di ammortizzatori sociali per far fronte all’emergenza da Covid 19 né nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa. In pratica il blocco dei licenziamenti, almeno per il momento è fino alla fine del 2020, solo per chi sta utilizzando ammortizzatori sociali, sul punto però c'è ancora un "nodo politico" da sciogliere. Le preclusioni e le sospensioni non si applicano, a partire dal 15 ottobre, ai datori di lavoro che non hanno in corso sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro connesso all'utilizzo di strumenti come la cig per far fronte all'emergenza Covid.

 

Art. 12 – Modifiche all’articolo 38 della legge n. 448 del 2001

In merito ai benefici incrementativi delle pensioni in favore di soggetti disagiati, di cui all’art. 38 della legge n.448 del 2001, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” sono sostituite dalle seguenti: “di età superiore a diciotto anni”. Gli oneri derivanti dall’estensione della platea dei beneficiari sono 132 milioni di euro per l’anno 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, vedi aumento pensione di invalidità civile.

 

Art. 13 – CAF:

La norma sostituisce il comma 1 dell’articolo 38, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e prevede un compenso, a carico dello Stato, per ciascuna dichiarazione elaborata e tramessa di:

  • euro 16,90, se la dichiarazione è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata;

  • euro 17,70, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata;

  • euro 18,30, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata.

 

Art. 14 – Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (lavoratori stagionali)

E' prevista per il mese di giugno 2020 l’erogazione dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2020, di un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e dal CIP. Al comma 2 si prevede un incremento di 67 milioni di euro per le finalità di cui sopra.

 

Art. 15 – Accesso alla cassa integrazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione

Si prevede in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 accedono al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante.

 

Art. 16 – Disposizioni in materia di patronati

Si prevede che, con effetto dall’esercizio finanziario 2020, l’aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,226% con conseguente aumento degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di 55 milioni di euro.

 

Inoltre, con effetto dall’esercizio finanziario 2021, gli stanziamenti previsti per gli istituti di patronato vengono determinati nella misura dell’80% delle somme impegnate, in luogo del 78% previsto ai commi 4 e 5 dell’articolo 13 della legge n. 152 del 2001.

 

Art. 17 – Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse

MANCA ancora la NORMA

 

Art. 18 – Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo

Si prevede la possibilità per il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo di conferire incarichi di collaborazione entro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2020. Aumentata poi la dotazione finanziaria del Fondo giovani per la cultura nella misura di 300 mila euro nell’anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Infine, si prevede che l’accesso alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, possa avvenire anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

 

Art. 19 – Semplificazione procedure concorsuali

Al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati si rende permanente la possibilità per le PA di  svolgere le prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale. 

 

Art. 20 – Variazioni compensative

MANCA ancora la NORMA

 

Decreto Agosto, misure per il sostegno e rilancio economia 

Titolo V – Sostegno e rilancio dell’economia:

 

Art. Fondo per la filiera della ristorazione

La norma istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali finalizzato a sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari.

In particolare, il fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto a tutte le imprese in attività con codice ATECO 56.10.11, per l’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari da materia prima integralmente italiana, compresi quelli vitivinicoli

 

Art. Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici

Agli esercenti attività economiche e commerciali aperte al pubblico, svolte nelle zone A dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno cinque volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni è riconosciuto un contributo a fondo perduto.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, dei menzionati, realizzati nelle zone A dei comuni in questione, sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.  

 

Art. 45 – Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese

La norma incremente l’autorizzazione di spesa per la concessione di finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese.

 

Art. 46 – Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese:

La norma estende il Regime quadro della disciplina degli aiuti previsto dal DL Rilancio per le PMI anche alle microimprese e piccole imprese, purché le stesse:

  • non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza; 

  • oppure non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;

  • oppure non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

 

Art. 47 – Rifinanziamento e disposizioni relative al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (anche terzo settore)

Il Fondo di Garanzia PMI è incrementato di 3.300 milioni di euro per l’anno 2023, di 2.800 milioni di euro per l’anno 2024 e di 1.700 milioni di euro per l'anno 2025

 

Art. 48 – Proroga moratoria per le PMI

Estesa la moratoria di cui all’articolo 56 del DL Cura Italia fino 31 gennaio 2021. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alle misure di sostegno previste dall’articolo 56 del DL Cura Italia, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità.

 

Art. 49 – Interventi di rafforzamento patrimoniale

Al fine di sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato, nel rispetto del quadro normativo dell’Unione Europea e di settore, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze può essere autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate per un importo complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale per l’anno 2020.

 

Art. 50 – Riassetto Gruppo SACE

Previo accordo tra il Ministero dell’economia e delle Finanze e CDP S.p.A., con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, è determinato il riassetto del Gruppo SACE e il valore di trasferimento delle partecipazioni interessate ritenuto congruo dalle parti. La norma prevede inoltre che una quota degli apporti del MEF previsti nell’ambito del Patrimonio Rilancio (ex art. 27 DL Rilancio), possa essere destinata alla copertura di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del Gruppo SACE.

 

Art. 51 – P.I.R. (innalzamento da 150 a 300 mila del limite annuale)

Norma mancante

 

Art. 52 - Modifica della disciplina del controllo degli assetti proprietari dei gestori dei mercati regolamentati (art. 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 TUF. Modifica le disposizioni in materia di obblighi riguardanti le persone che esercitano un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato.

 

Art. 53 – Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche

Al fine di assicurare la continuità nell’operatività delle amministrazioni pubbliche correlata all’esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti in fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti. Si prevede anche che l’Agenzia del demanio ha facoltà di prorogare o rinnovare o stipulare nuovi contratti di locazione sulla base di quanto previsto dalla disciplina che deve essere prevista da uno di più decreti del MEF entro il 31.12.2020.

 

Art. 54. Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato

Per alleggerire i carichi amministrativi delle amministrazioni statali anche mediante dilazione degli adempimenti, con riferimento al quinquennio in corso, in scadenza il 31 dicembre 2020, il rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato, è effettuato con riferimento alla situazione dei beni esistenti in uso al 31 dicembre 2021.

 

Art 55. Proroga delle modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società e di altri enti

Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 31 agosto 2020 si applicano le disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee di societa' ed enti come previste dal Dl Cura Italia (commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18). Ai fini del completamento della raccolta del patrimonio dei FIA italiani riservati, le società di gestione del risparmio possono usufruire di una proroga del periodo di sottoscrizione fino ad ulteriori 3 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, fermo restando le disposizioni di cui al regolamento di gestione di ciascun FIA e il consenso unanime degli aderenti all’offerta FIA.

 

Art. 56. Proroga dei termini per la sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi

Proroga al 15 ottobre 2020 i termini per la sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi, ovvero le previsioni in materia di sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato, di cui al dl 23/2020, nonché le disposizioni del Dl 34/2020 in materia di sottoscrizione comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo  semplificato e in   materia   di distribuzione di prodotti assicurativi e di buoni fruttiferi postali.

 

Art. 57 Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160

Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento. Sempre il MEF si occupa di affisdare i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso.

 

Art. 58 Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km – Automotive

 

Art. 59 Continuità d’impresa (Concentrazioni AGCM)

L’articolo si applica alle operazione di concentrazione comunicate entro il 31 dicembre 2020 e, in particolare, le operazioni di concentrazione riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero di interesse economico generale, che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria, potrebbero cessare, in tutto o in parte, le loro attività, rispondono a rilevanti interessi generali dell’economia nazionale e, pertanto, non sono soggette all’autorizzazione di cui all’articolo 25 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Tali imprese devono preventivamente comunicare le operazioni di concentrazione all’AGCM, unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell’operazione.

 

Art. 60. Sospensione scadenza titoli di credito

I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, sono sospesi fino al 31 agosto del 2020 per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

 

Art. 61 Misure urgenti per il settore turistico

Introduce misure per il settore turistico che modificano le disposizioni dell’articolo 28 del Dl Rilancio, in materia di credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda. Tale credito d’imposta si estende anche alle attività. Inserisce inoltre nelle misure a sostegno del settore turistico del Dl Rilancio anche le guide e gli accompagnatori turistici.

 

Art. 62 - Esenzioni dall’imposta municipale propria – IMU per i settori del turismo e dello spettacolo

Sospende l’IMU per l’anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria per alcuni immobili, quali, immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali, immobili rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze e installazioni funzionali, e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù. Rientrano inoltre gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali. 

 

Art 63 - Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale

Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere è riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il credito di imposta è liquidato in un’unica soluzione. Sono comprese tra i beneficiari del credito d’imposta, le strutture che svolgono attività agrituristica.

 

Art 64 – Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura

Raddoppia il Fondo  per  le emergenze delle imprese e  delle  istituzioni  culturali e incrementa il fondo per le mancate entrate nel settore museale.  

 

Art. 65 – Incentivo sponsor leghe sportive - Incentivo per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche

È riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e  fino al 31 dicembre 2020. L’investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

 

Art. 66 – Disposizioni in materia di autotrasporto

È incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (deduzione forfetaria di spese non documentate). Le somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 dai consorzi, anche in forma societaria, dalle cooperative e dai raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo dell'autotrasporto a titolo di riduzione compensate dei pedaggi autostradali e eventualmente rimaste nella loro disponibilità, in ragione dell'impossibilità di procedere al loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al raggruppamento, per un periodo superiore a ventiquattro mesi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di ventiquattro mesi.

 

Art. 67 – Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico

È istituito presso il MIT un fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti detti servizi, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.

 

Art. 68 – Misure in materia di trasporto passeggeri su strada (servizi turistici)

Per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto esercenti l’attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggetti ad obbligo di sevizio pubblico sono stanziate ulteriori risorse, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020 e una quota pari a 40 milioni di euro sono destinate al ristoro rate o dei canoni di leasing, con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada.

 

Art. 69 – Misure urgenti per il trasporto aereo – NewCo

Si specifica che l’avvio dell’esercizio dell’attività di trasporto aereo della NewCo è subordinato alle valutazioni della Commissione europea, inoltre è autorizzata la costituzione della società ai soli fini dell’elaborazione del piano industriale. Il capitale sociale iniziale è determinato in 10 milioni di euro. Il piano andrà inviato alla Commissione europea e al Parlamento per parere e può prevedere la costituzione di una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché l’acquisto o l’affitto, anche a trattativa diretta, di rami d’azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo.

 

Art. 70 – Decontribuzione cabotaggio crociere

Gli sgravi contributivii per le imprese armatrici sono estesi, a partire dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

 

Art. 71 – Norma taxi e NCC

MANCA ancora la NORMA.

 

 

Decreto Agosto, sintesi delle misure fiscali:

Titolo VI – Misure Fiscali:

 

Art. 72 - Rimodulazione opzionale del pagamento delle imposte sospese - Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

– MANCA NORMA

 

Art. 73 – Proroga riscossione coattiva

Sono sospesi gli adempimenti derivanti da cartelle esattoriali emesse per entrate tributarie e non tributarie scadenti nel periodo dall'8 marzo al 15 ottobre, nonché per i piani di dilazione in essere e per i provvedimenti di accoglimento per le richieste pervenute fino al 15 ottobre.  

 

Art. 74 – Pertinenziali

– MANCA NORMA

 

Art. 75 – Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (“Superenalotto”, “Win for Life” e altri)

Sono prorogati i termini degli adempimenti tecnico-organizzativi ed economici previsti dall’aggiudicazione della gara per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. La stipula e la decorrenza della convenzione è fissata al 1° dicembre 2021. Con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità di corresponsione della seconda rata una tantum dell’offerta economica, in modo tale da garantire il pagamento dell’intero importo entro il 15 dicembre 2020.

 

Art. 76 – Contributo sdoganamento tabacchi

 

Art.78 - Società in house

Al fine della gestione con criteri imprenditoriali delle attività e dei servizi svolti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con determinazione del direttore generale, la stessa può costituire società di capitali regolate.

 

Art. 79 - Comitati di gestione porti

MANCA NORMA

 

Art. 80 - Disposizioni per l’adempimento di impegni internazionali relativi alla Guardia di Finanza. Cessione di mezzi navali della GdF alla Libia.

 

Art. 81 - Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro.

 

Art. 82 - Modifiche all’articolo 136-bis del “DL Rilancio” in materia di rivalutazione dei beni delle cooperative agricole Misure di adeguamento alla normativa europea i materia di aiuti di stato

 

Art. 83 - Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente

Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 luglio 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi. Proroga al 30 settembre per il provvedimento che regola l’acquisizione dei dati.

 

Art. 84 - Maggiorazione ex-Tasi

I comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento.

 

Art. 85 - Estensione della durata delle previsioni di cui all’art. 181 DL 34/2020

Prevista la proroga esonero TOSAP e COSAP fino al 31 dicembre 2020.

 

Art. 86 - Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020

I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 917/1986, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva nella misura del 10%. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. Tali imposte potranno essere versate in due rate.

 

Art. 87 - Riscossione diretta società in house

Disposizioni in materia di riscossione degli EELL.

 

Art. 88 - Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020:

- MANCA NORMA

 

Art. 89 - Detassazione rinnovi contrattuali per 24 mesi:

- MANCA NORMA

 

Art. 90 - IVA crediti non riscossi

Disposizioni in materia di contabilità IVA per crediti non riscossi da debitori sottoposti a procedura concorsuale.

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