Contributo volontario scolastico 2020/21: è obbligatorio pagarlo?

Contributo volontario scolastico 2020/2021 non è obbligatorio per l'iscrizione a scuola, come fare e quali tasse scolastiche sono obbligatorie e importi

Contributo volontario scolastico 2020/21: è obbligatorio pagarlo?

Il contributo volontario scolastico 2020/21 è un contributo che gli istituti specialmente quelli di istruzione secondaria, richiedono alle famiglie degli alunni. Tale contributo, che ribadiamo essere volontario viene però richiesto dalle scuole come obbligatorio ai fini di iscrizione dell'alunno.

 

Quindi cosa dice la legge e il Ministero dell'Istruzione a tal proposito e come difendersi dalla truffa del contributo volontario che diventa obbligatorio? Segnalando l'istituto al ministero e inviando una lettera raccomandata alla scuola con la descrizione delle tasse e delle voci che si ha il dovere di pagare, escludendo la parte relativa al versamento volontario.

 

Andiamo quindi a vedere se il contributo volontario scuola superiore è obbligatorio oppure no.

 

Contributo vontario scolastico cos'è?

Cos'è il contributo volontario scolastico? Il contributo volontario richiesto dagli istituti scolastici al momento dell'iscrizione dell'alunno al corso di studi, è un versamento che comprende una quota volontaria e una quota che va a copertura per l'assicurazione, pagelle, libretti assenze, ossia, costi anticipati dalla scuola per conto delle famiglie degli iscritto.

 

Nello specifico, il contributo volontario scolastico è deliberato dal Consiglio di Istituto e serve per la copertura di specifici servizi come l'assicurazione obbligatoria degli alunni, costo pagelle e libretto di assenze, gite scolastiche, utilizzo di laboratori, ecc.

Se il contributo si fermasse a queste voci non ci sarebbe niente di strano, se non fosse che nel versamento che viene richiesto alle famiglie, vi siano però altri costi non meglio specificati e maggiori rispetto a quelli richiesti per RC e pagelle ecc.

 

Dal momento che la Finanziaria 2007 ha previsto l'innalzamento dell'obbligo scolastico italiano fino a 16 anni e quindi per i primi 3 anni di superiori, la scuola è gratuita quale diritto allo studio.

Sulla base di tale principio, quindi il contributo volontario scolastico si scontra con l'obbligatorietà e la gratuità riconosciuta anche alle scuole superiori almeno fino al terzo anno.

 

Il contributo scolastico è obbligatorio o no?

Il contributo volontario scolastico è obbligatorio per le famiglie? No, le famiglie degli alunni iscritti entro il terzo anno di scuola superiore non sono obbligati al pagamento di tale contributo per iscrivere il proprio figlio a scuola. T

ale contributo, non è pertanto obbligatorio e la famiglia può rifiutarsi di pagarlo, fatta eccezione della quota a rimborso delle spese anticipate e sostenute dalla scuola per l'assicurazione contro gli infortuni, gite scolastiche , libretto di assenze.

 

Le scuole medie, e sopratutto le scuole superiori, quindi non possono pretendere, obbligare e ricattare con se non paghi il contributo non è possibile iscrivere l'alunno all'anno scolastico, le famiglie proprio perché l'istruzione è un diritto e un dovere che fino a 16 anni deve essere gratuito e obbligatorio. 

 

Contributo volontario scolastico: cosa dice il Ministero dell'Istruzione?

Contributo volontario scolastico cosa dice il Ministero dell'Istruzione?

Il Ministero dell'istruzione con la circolare prot. n. 0000312 del 20/03/2012 contributo volontario scolastico è già intervenuto a chiarire il principio di applicazione e di utilizzo del contributo volontario scolastico richiesto dagli Istituti. Nella circolare si legge infatti che a seguito di numerose segnalazioni al Dipartimento scolastico in merito a pratiche poco trasparenti intraprese da molti istituti scolastici nel richiedere il contributo volontario alle famiglie degli iscritti e alunni prossimi all'iscrizione.

Nello specifico, sulla consueta prassi di alcuni istituti di richiedere il versamento del contributo volontario scolastico come  condizione necessaria e quindi obbligatoria per l'iscrizione dell'alunno all'anno scolastico.

  • Il Ministero dell'Istruzione, pertanto, ribadisce che il contributo in questione ha natura esclusivamente volontaria in osservanza al principio di obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore, Legge Finanziaria 2007.

  • In questo contesto, le famiglie devono quindi essere informate dagli istituti, della differenza tra contributi volontari e tasse scolastiche che sono invece obbligatorie fatta eccezione per i casi previsti dalla legge, esonerati dal pagamento delle tasse ossia per merito, per basso reddito o perché appartengono a speciali categorie di beneficiari.

  • Inoltre nei contributi volontari, non devono rientrare spese e costi relativi allo svolgimento dell'attività curricolari ad esclusione dei rimborsi richiesti alle famiglie per la stipula di contratti per l'assicurazione individuale per gli infortuni e RC degli alunni, libretti di assenze o per gite scolastiche. 

  • Le risorse raccolte mediante il versamento dei contributi volontari, inoltre, devono essere utilizzate dagli istituti scolastici per ampliare l'offerta culturale e non per il funzionamento ordinario o amministrativo dello stesso istituto in quanto fruibile dagli alunni solo in maniera indiretta. 

  • Per garantire quindi trasparenza ed efficienza, gli Istituti al momento del versamento devono informare le famiglie circa la natura del contributo volontario e la loro finalità, tasse scolastiche e la possibilità di portare a detrazione dalla dichiarazione dei redditi tali contributi in quanto erogazione liberale.

Per leggre la circolare MIUR: Circolare MIUR prot. n. 0000312 del 20/03/2012 contributo volontario scolastico.

 

Detrazione contributo scolastico dalla dichiarazione redditi:

Contributo volontario scolastico come si scarica dalla dichiarazione dei redditi? Il contributo volontario scolastico è detraibile dalla dichiarazione dei redditi tramite modello 730 e modello Unico. Tale spesa rientra nell'elenco spese detraibili e deducibili dalla dichiarazione dei redditi, e prevede una detrazione di imposta pari al 19% poiché rientra nella fattispecie di erogazione liberale, ossia, nelle donazioni versate a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro. pertanto, a fronte di una spesa di 100,00 euro versato come contributo volontario scolastico si ha diritto ad una detrazione pari a 19,00 euro.

 

Al fine di far valere tale contributo come donazione, e quindi avere diritto alla detrazione, il cittadino deve effettuare il versamento tramite bollettino postale o bonifico bancario e conservare la ricevuta.

 

Nella causale del versamento, deve essere indicata inoltre la dicitura erogazione liberale specificando la natura della donazione quindi per l'innovazione tecnologica, offerta formativa, edilizia scolastica ecc.

Si ricorda che sono detraibili anche i contributi versati dalle famiglie, perché rientrano sempre nell'accezione di erogazioni liberali, non solo i contributi volontari richiesti a inizio o fine anno nel momento dell'iscrizione dell'alunno ma anche quelli richiesti durante l'anno scolastico come ad esempio per la frequentazioni di corsi integrativi come il teatro, laboratori, sportivi ecc poiché attività considerate di ampliamento dell'offerta formativa. Vedi aggiornamento spese d'istruzione detraibili.

 

Non sono invece detraibili le spese richieste dalla scuola, poiché vige il principio di obbligo scolastico e gratuità dell'istruzione, per il funzionamento ordinario e amministrativo dell'istituto come per esempio per sostenere l'acquisto di cancelleria o prodotti per la pulizia o carta igienica né tanto meno sono detraibili i rimborsi per l'assicurazione individuale degli alunni e RC, libretti di assenze, gite scolastiche ecc.

 

Contributo volontario: cosa fare se non si vuole pagare?

Contributo volontario scuola cosa fare se non si vuole pagare?

 

Se la scuola media o superiore richiede obbligatoriamente il versamento del contributo volontario scolastico per l'iscrizione dell'alunno, e quindi fornisce un bollettino postale indicante la scuola come unico beneficiario e non l'Agenzia delle Entrate beneficiario in caso di tasse scolastiche, la famiglia può segnalare l'accaduto all'Ufficio scolastico regionale della propria regione e inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno al Dirigente scolastico dell'istituto con la quale far presente che la famiglia dell'alunno, provvederà a versare le sole spese di rimborso sostenute dalla scuola per RC, libretto assenze, gite scolastiche, e che solitamente non superano i 25 -30 euro, citando i seguenti riferimenti normativi:

 

Comma 622 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007): "resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226". Nota ministeriale prot. 312 del 20/3/2012. Nota ministeriale prot. 593 del 7/3/2013. Combinato disposto dell'art. 1, comma 5, e dell'art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo 15 Aprile 2005, n. 76 e dell'art. 28 del Decreto Legislativo 17 Ottobre 2005, n. 226.

 

Tasse scolastiche: importo e quali sono obbligatorie?

Tasse scolastiche importo e quali sono obbligatorie? Le tasse scolastiche 2020 sono obbligatorie solo per gli iscritti al 4° e 5° anno di scuola superiore:

  • Tassa di iscrizione scolastica: è obbligatoria solo per scuole superiori dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo. Tale importo non può essere rateizzato e va versato interamente all'Erario. L'importo tassa di iscrizione è pari a 6,04 euro.

  • Tassa di frequenza: va pagata ogni anno dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente. L'importo della tassa è di 15,13 euro e può essere rateizzato con una prima rata da corrispondere all'inizio dell'anno e le altre nel corso dell'anno con scadenza dicembre, febbraio ed aprile. La tassa inoltre, deve essere versata per intero anche se lo studente si ritira prima della fine dell'anno scolastico a prescindere dal motivo mentre in caso di trasferimento da un istituto statale ad un altro, il pagamento è comunque valido anche per la nuova scuola.

  • Tassa di esame: è una tassa che va versata esclusivamente per la scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato ossia, per gli esami di maturità. L’importo da versare per la tassa di esame è pari a 12.09 euro non rateizzabili.

  • Tassa di diploma esenzione basso ISEE: è la tassa che lo studente deve pagare per richiedere il rilascio del diploma che certifica il titolo di studio. L'importo è di 15,13 euro per il diploma di maturità e per i conservatori di musica.

Esonero tasse scolastiche come funziona e per chi è?  L'esenzione tasse scolastiche 2020 è consentito per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Tali motivi di esonero, sono validi per tutti i tipi di tasse scolastiche.

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