I chiarimenti del Governo

Nuove Faq Governo, zona rossa e arancione: cosa si può fare e cosa no

Tutte le risposte alle norme previste del Decreto legge in vigore dal 15 marzo: seconde case, visita a parenti e fidanzati, attività motoria, Pasqua

Nuove Faq Governo, zona rossa e arancione: cosa si può fare e cosa no

Scattano oggi, 15 marzo, le norme previste nel Decreto legge che rimarrà in vigore fino a Pasqua e Pasquetta, quando poi sarà zona rossa in tutto il Paese.

Il Governo ha pubblicato le FAQ con i chiarimenti su divieti e attività permesse. Ecco le risposte.

 

Visite ad amici e parenti: quando e come

Le visite a parenti e amici sono consentite solamente nella zona arancione, una volta al giorno verso una sola abitazione privata all’interno dello stesso comune tra le 5.00 e le 22. Lo spostamento è possibile per due sole persone alla volta, esclusi i minori di 14 anni che possono accompagnare gli adulti. Per i piccoli comuni composta da meno di 5.000 abitanti resta la deroga degli spostamenti entro i 30 km dal confine del proprio comune, e quindi anche in un’altra Regione, con il divieto di recarsi nel capoluogo.

 

I limiti della zona rossa

Nelle zone rosse, invece, è vietato ogni spostamento se non motivato da specifiche necessità resta vietato, fatta eccezione che per quelli motivati (necessità, salute, lavoro) e accompagnati da autocertificazione. Nessuna eccezione, dunque, per le visite a parenti e amici “autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021”.

 

Cosa cambia a Pasqua

Per i giorni a cavallo di Pasqua, invece, sono ammesse deroghe: “Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro” si legge nel documento.

 

Seconde case: sì o no?

Torna la possibilità di raggiungere le seconde case, sia in zona rossa che in zona arancione. Le FAQ del Governo, infatti, chiariscono che anche nelle zone sottoposte a maggiori restrizioni è sempre consentito “il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle seconde case ubicate dentro e fuori regione”. Nelle seconde case, però, non devono essere presenti altre persone non appartenenti al nucleo familiare convivente.


Fidanzati e partner: sì al ricongiungimento

Come si legge sul sito del Governo, “Le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione”.

 

Separati e divorziati, sì alla visita dei figli

Resta la possibilità, per separati e divorziati, di raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o presso l’affidatario, anche in Comune o Regione diversi, purché “scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.

 

Attività motoria e fisica

Come per i precedenti Dpcm, anche il nuovo Decreto prevede la possibilità di svolgere attività motoria e fisica, anche in zona rossa, ma “esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri”.

È possibile recarsi in un altro comune per lo svolgimento di attività che comporta uno spostamento come la corsa o la bicicletta, purché “tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza”.

 

Sì alle Messe e funzioni religiose

E’ sempre possibile assistere a funzioni religiose presso luoghi di culto, “per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità”.

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