La novità è già realtà, perché è contenuta nel decreto Aiuti-quater: prevede l’innalzamento della soglia dei benefits aziendali fino a tremila euro. Si tratta di quei benefici che le aziende possono erogare ai propri dipendenti (e a propria discrezione, dunque non obbligatoriamente né in modo uniforme per tutti i lavoratori) con scadenza 31 dicembre.
Secondo gli esperti, però, è difficile capire quante persone potrebbero riguardare. In ogni caso, per il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, si potrebbe paragonare la misura a una "integrazione delle tredicesime".
Ecco di cosa si tratta.
Bonus bollette: aumenta la soglia di esenzione
Tra i benefits aziendali, o “fringe benefits”, più noti c’è il cosiddetto Bonus bollette, ossia il contributo erogato a discrezione dei datori di lavoro e destinato al pagamento delle utenze domestiche di alcuni o tutti i propri dipendenti. Il governo Draghi, con il decreto Aiuti bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 agosto, lo aveva innalzato da 258,23 a 600 euro: si tratta della soglia entro la quale la misura è esentasse per chi la riceve, insieme alla busta paga, ed è totalmente deducibile dall’azienda che la decide.
Ora, con il decreto Aiuti-quater è prevista l'estensione fino a 3mila euro fino al 31 dicembre. "Consentirà entro il 31 dicembre alle imprese e a tutti i datori di lavoro di poter intervenire ulteriormente per sostenere i lavoratori; era una richiesta che era pervenuta. Questo è un modo per poter fare l'intervento senza dover gravare ulteriormente di costi le aziende e senza gravare i lavoratori del prelievo fiscale e contributivo. Un intervento importante che consente di sostenere anche le integrazioni alle tredicesime", ha spiegato il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone.
A chi andrà
Secondo gli esperti non è semplice quantificare la potenziale platea dei beneficiari della misura, che rappresenta una forma aggiuntiva di retribuzione, esentasse. A parlare dell’intervento era stato anche il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che non ha nascosto che il modello di riferimento è quello tedesco, dal momento che in Germania i datori di lavoro la possibilità possono riconoscere ai dipendenti un’integrazione alla normale paga fino a 3mila euro, che non contribuiscono alla formazione del reddito, dunque non sono soggetti a tassazione ordinaria o imposte. In pratica chi riceve il “bonus” non paga tasse, ma a giovarne sono anche i datori di lavoro, che possono dedurre totalmente gli importi. Naturalmente il benefits non spetta di diritto né a tutti i dipendenti di un’impresa, ma sarà il datore a decidere se erogarlo, a chi e in che misura.
I vantaggi
Come si legge nel dl 115/2022 all'articolo 12, "Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale".
Di recente l'Agenzia delle entrate, con una circolare, ha chiarito quali sono le destinazioni del bouns bollette (che si aggiunge eventualmente anche al Bonuns benzina).
Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate
Il Bonus bollette, ossia il benefit eventualmente deciso dall’azienda per il pagamento delle bollette dei dipendenti, è destinato a far fronte alle utenze, che devono essere quelle di "immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese".
Tra le utenze per le quali si può utilizzare il Bonus ci sono anche quelle per uso domestico intestate al condominio (acqua o riscaldamento centralizzato) oltre a quelle intestate a un familiare, purché sia convivente (figlio, moglie, ma anche fratello o genitore) e quelle relative a immobili di cui il destinatario è affittuario, ma con addebito non forfettario: in pratica per le quali si paga in base al reale consumo e non una cifra identica e compresa a quella della locazione.