Pace fiscale come aderire, pagare e istruzioni Agenzia Entrate

Pace fiscale come aderire e pagare istruzioni Agenzia Entrate, proroga scadenza a dicembre per inviti contraddittorio atti accertamento rettifica recupero

Redazione
di Redazione
3 settembre 2019 11:05
Pace fiscale come aderire, pagare e istruzioni Agenzia Entrate

Pace fiscale come aderire e pagare, istruzioni e scadenza condono di avvisi e atti: l’Agenzia delle Entrate, alla luce delle novità introdotte dal nuovo decreto fiscale 2019, e nello specifico dell’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, ha provveduto a pubblicare le istruzioni e le modalità attraverso le quali, i contribuenti interessati a sanare gli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018, possono utilizzare ai fini della adesione alla definizione agevolata di inviti al contraddittorio, avvisi di accertamento e di rettifica nonché di atti di recupero dei crediti utilizzati ma non dovuti.

 

Nel frattempo però, sia la Lega che il M5s, negli emendamenti di modifica al decreto fiiscale in commissione Finanze al Senato, avevano richiesto:

  • Pace fiscale Lega: ha presentato un emedamento che propone la proroga pace fiscale al 20 dicembre 2018 per coloro che hanno saltato le precedenti e troppo ravvicinate scadenze del 12 novembre e del 23 novembre;

  • Pace fiscale M5s: ha presentato un emendamento per estendere la pace fiscale agli atti notificati anche dopo il 24 ottobre, fino alla conversione del decreto chiedendo anche che la definizione agevolata vada a buon fine, in caso di pagamento dilazionato, solo a patto che si siano saldate almeno metà delle rate.

Andiamo quindi a vedere nello specifico come aderire alla pace fiscale 2019, come e quando presentare la domanda seguendo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Vi ricordiamo che tra le ultimissime novità c'è anche l'introduzione della pace fiscale errori formali al posto della dichiarazione integrativa al 20%.

 

Che cos’è la pace fiscale?

Pace fiscale cos’è? La Pace fiscale Agenzia Entrate, è il nuovo beneficio introdotto dal decreto fiscale 2019 collegato alla legge di Bilancio 2019, il cui testo definitivo entra in vigore con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che prevede per i contribuenti, la nuova possibilità di risolvere le pendenze con il fisco italiano, ottenendo importanti vantaggi. 

 

A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare le modalità su come aderire alla pace fiscale nonché le istruzioni pace fiscale ufficiali concernenti inviti al contraddittorio, avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e atti d recupero dei crediti, in modo da permettere ai contribuenti di aderire alla nuova definizione agevolata dei suddetti atti e avvisi, ottenendo non solo una riduzione delle sanzioni ma anche la cancellazione totale delle sanzioni e degli interessi. 

 

Per aderire alla pace fiscale, oltre che presentare la domanda, occorre pagare solo il “capitale”, vale a dire i tributi e gli eventuali contributi oggetto del procedimento di accertamento ma non le sanzioni e gli interessi.

 

Andiamo ora ad illustrare come funziona la pace fiscale accertamenti, contraddittorio, atti di rettifica, di liquidazione e di recupero crediti.

 

Pace fiscale come funziona per avvisi e atti Agenzia Entrate:

Pace fiscale come funziona per accertamenti, contraddittorio, atti di rettifica e di recupero crediti:

- per prima cosa l’Agenzia delle entrate  ha chiarito che data di notifica si deve intendere il giorno di ricevimento dell’atto. 

 

- poi ha illustrato quali sono gli atti che possono essere sanati tramite la pace fiscale 2019, che sono in base all’articolo 2 del decreto-legge 119/2018: atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018, che è la data di entrata in vigore del decreto, nello stato del procedimento in cui si trovavano alla medesima data.

 

- tramite la pace fiscale accertamenti, contraddittorio e di recupero crediti, il contribuente non paga interessi e sanzioni ma solo la quota capitale.

 

- è possibile aderire alla pace fiscale per i seguenti atti e avvisi:

  • Inviti al contraddittorio: per l'invito al contraddittorio, che si verifica quando l'Agenzia delle Entrate "invita" il contribuente a dare spiegazioni circa eventuali maggiori tributi ed eventuali contributi. Tali avvisi ora, possono essere oggetto di pace fiscale, qualora siano stati notificati entro il 24 ottobre 2018 e a patto di non aver ricevuto, sempre per gli stessi, una notifica di avviso di accertamento o l'aver sottoscritto e perfezionato l’accertamento con adesione.

  • Accertamenti con adesione: sottoscritti entro il 24 ottobre 2018 ma per i quali non è stato effettuato ancora il pagamento e non sono ancora trascorsi i 20 giorni previsti per il perfezionamento e quindi versamento. Per sapere che cos'è un accertamento di adesione, ecco la guida dell'Agenzia delle Entrate.

  • Avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione: purché notificati entro il 24 ottobre 2018, non impugnati e ancora impugnabili entro sempre la stessa data e rientranti nella disciplina l'acquiescenza agevolata, norma che prevede per il contribuente che riceve un avviso di accertamento e di liquidazione di ottenere la riduzione delle sanzioni, qualora rinunci al ricorso.

  • Atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati: purché notificati al contribuente entro il 24 ottobre 2018, e non definitivi e non impugnati entro la stessa data.

- L'Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che il contribuente che intende aderire a questa nuova definizione agevolata, non deve presentare altre domande incompatibili con la pace fiscale, come potrebbe essere ad esempio la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.

 

- In caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata, per cui in caso di mancato pagamento degli importi presenti dell'atto o nell'avviso oggetto di pacificazione fiscale, l'Agenzia delle Entrate prosegue con le attività relative a ciascun procedimento.

 

Cosa non rientra nella Pace fiscale? Esclusioni:

Quali sono gli atti e avvisi che non rientrano nella pace fiscale perché espressamente esclusi dalla norma?

Sono esclusi dalla pace fiscale per la definizione agevolata:

  • inviti al contraddittorio, avvisi di accertamento e atti di adesione emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, con atti emessi a seguito dell'omesso perfezionamento della procedura;

  • atti definiti con altre modalità;

  • atti impugnati con ricorso entro il 24 ottobre 2018 o anche successivamente; in caso di controversia tributaria pendente alla data del 24 ottobre 2018 si può aderire alla pace fiscale liti tributarie.

 

Pace fiscale come aderire: scadenza, rateizzazione e proroga

Come aderire alla pace fiscale: in base a quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate, per poter aderire alla pace fiscale accertamenti, contraddittorio, rettifica ecc, il contribuente interessato deve effettuare il pagamento per entro una certa scadenza.

 

La scadenza per il versamento, infatti, varia a seconda dell'atto ricevuto e della modalità di pagamento scelta:

1) date da ricordare per chi effettua il pagamento pace fiscale in un'unica soluzione:

Pace fiscale: tipo di atto notificatoscadenza pagamento
invito al contraddittorioentro il 23 novembre 2019
Accertamento con adesioneentro il 12 novembre 2018

Avviso di accertamento, avviso di rettifica o

di liquidazione, atto di recupero di credito

entro il 23 novembre 2018

 

2) Pace fiscale scadenza pagamento le scadenze per chi aderisce alla pace fiscale con rateizzazione:

  • I contribuenti che intendono rateizzare gli importi della definizione agevolata possono farlo suddividendo l'importo in massimo 20 rate trimestrali di pari importo;

  • la prima rata deve essere versata entro il termine di:

    • 23 novembre 2018 se si tratta di un invito al contraddittorio;

    • 12 novembre 2018: in caso di accertamento con adesione;

    • 23 novembre 2018: se si tratta di avviso di accertamento, avviso di rettifica o di liquidazione, atto di recupero di credito.

  • Le rate successive alla prima invece vanno pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre applicando gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Proroga Pace fiscale al 20 dicembre 2018?

Si un emendamento presentato dalla Lega in commissione Finanze al Senato, prevede la proroga pace fiscale al 20 dicembre 2018 per coloro che hanno saltato le precedenti e troppo ravvicinate scadenze del 12 novembre e del 23 novembre. Si attendono quindi nuovi sviluppi.

 

Pace fiscale come pagare: istruzioni Agenzia Entrate

Pace fiscale come pagare: Il contribuente, al fine di perfezionare la definizione agevolata di inviti al contraddittorio, avvisi di accertamento, atti di rettifica e recupero, deve effettuare il pagamento secondo le modalità prescritte dall'Agenzia delle Entrate, che sono:

  • Invito al contraddittorio: per perfezionare l'adesione alla pace fiscale dell'invito al contraddittorio, il contribuente deve compilare:

    • modello F24: indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l’accertamento con adesione e reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, il codice ufficio riportato nell’invito ricevuto, l’anno di riferimento e il codice atto 99999999107.

    • modello F23: utilizza i codici tributo e il codice ufficio riportati nell’invito ricevuto e nel campo 10. “Estremi dell’atto o del documento” i seguenti dati: campo “Anno” 2018, campo “Numero” 99999999107.

  • Accertamento con adesione: 

    • il contribuente deve utilizza i dati indicati nel fac simile F24 o F23 consegnato dall’ufficio al momento della sottoscrizione dell’atto;

    • deve indicare i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi;

    • deve indicare il codice atto o il numero di riferimento;

    • il codice ufficio;

    • SOLO per il modello F24, l’anno di riferimento.

    • E' inoltre possibile richiedere l'assistenza all’ufficio col quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute.

  • Avviso di accertamento, avviso di rettifica e di liquidazione, atto di recupero, il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 allegato all’atto da definire, indicando:

    • codici tributo degli importi relativi ai tributi ed eventuali contributi;

    • codice atto o il numero di riferimento;

    • codice ufficio;

    • Solo per il modello F24, l’anno di riferimento.

Si ricorda inoltre che per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23 inoltre, una volta effettuato il pagamento in un'unica rata o della prima rata entro le scadenze sopra indicate, il contribuente deve entro 10 giorni, consegnare all'ufficio competente, la ricevuta di versamento cd. quietanza.

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