Primo anno Spesometro liquidazione IVA: fu rinviato senza sanzioni

Comunicazione liquidazione periodica IVA proroga scadenza spesometro al 12 giugno, rinvio senza sanzioni e FAQ Agenzia delle Entrate con le istruzioni

Redazione
di Redazione
13 settembre 2019 15:53
Primo anno Spesometro liquidazione IVA: fu rinviato senza sanzioni

Per l'invio del Primo Spesometro nel 2017, l'Amministrazione, ha deciso per un rinvio senza sanzioni per liquidazione periodica IVA al 12 giugno.

Ricordiamo che la proroga della scadenza spesometro, dopo le modifiche alla normativa, ha fatto slittare il termine del primo invio dalla scadenza ordinaria del 31 maggio al 12 giugno 2017 per effetto del provvedimento del Mef, Ministero dell'Economia e Finanze.

 

Il comunicato-legge del decreto di proroga del primo appuntamento con lo Spesometro - comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva fu poi pubblicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno martedì 30 maggio 2017.

Ma vediamo cosa successe in quei giorni.

 

Vi ricordiamo che dal 2019 scatta l'obbligo Esterometro e la fattura elettronica 2019.

 

Proroga liquidazioni periodiche IVA:

Per la prima comunicazione liquidazioni periodiche IVA c'è la proroga ufficiale.

Il MEf, infatti, in data 30 maggio 2017, ha provveduto a concedere una sorta di mini proroga che di fatto rinvia la scadenza senza sanzioni per i contribuenti, solo di pochi giorni dal 31 maggio al 12 giugno 2017.

Sulla base del comunicato, pertanto, la nuova scadenza comunicazione liquidazioni periodiche IVA 2017 è il 12 giugno, per quanto riguarda l'invio dei dati relativi al primo trimestre 2017, per i successivi invii, rimangono le seguenti scadenze:

  • 12 giugno 2017: primo trimestre;

  • 30 settembre 2017: invio secondo trimestre;

  • 30 novembre 2017: invio terzo trimestre;

  • 28 febbraio 2018: invio dati liquidazioni IVA relative al quarto trimestre.

 Per leggere il comunicato di proroga liquidazioni periodiche IVA e Esterometro 2019 e Spesometro proroga.

 

Rinvio spesometro liquidazioni IVA e istruzioni compilazione:

Come abbiamo già detto, a pochi giorni dalla prima scadenza ordinaria della comunicazione liquidazioni IVA 2017, il Mef, ha comunicato e ufficializzato la proroga scadenza liquidazioni IVA 2017 al 12 giugno anziché al 31 maggio.

Inoltre, sempre a pochi giorni da questo stesso primo appuntamento, l'Agenzia delle Entrate, con estremo ritardo, ha provveduto anche a pubblicare le Faq liquidazioni IVA, ossia, le risposte ai quesiti più frequenti arrivati dai contribuenti e dalle associazioni di categoria, in questi mesi; cioè da quando il decreto collegato alla legge di Bilancio 2017, il famoso Dl 193/2016, ha introdotto al posto del vecchio spesometro annuale, due tipi di comunicazioni IVA:

Comunicazione IVA fatture emesse e ricevute;

Comumicazione liquidazioni periodiche IVA.

 

In merito alla Comunicazione Liquidazione periodiche IVA 2017, le domande cui l'Agenzia ha dato risposta, spaziano dalle istruzioni su come compilare il quadro VP9 del modello IVP relativo al credito dell'anno precedente alle regole particolari. 

 

Faq Liquidazioni IVA istruzioni Agenzia delle Entrate

Secono le Faq liquidazioni IVA 2017, ossia, le istruzioni Agenzia delle Entrate pubblicate per aiutare i contribuenti ad adempiere al primo appuntamento con lo spesometro 2017 liquidazioni periodiche, il credito dell'anno precedente da indicare nel quadro VP9 del modello IVP 2017, va compilato solo se si intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica, se poi nel mese di gennaio viene riportato tutto il credito dell'anno precedente, ma il contribuente non lo utilizza integralmente, l'eventuale eccedenza va riportata nel rigo VP8 (credito periodo precedente) del mese di febbraio. 

Operazioni con regole speciali: le Faq dell'Agenzia delle Entrate chiariscono che nel caso in cui siano emesse fatture split payment, il cedente/prestatore è tenuto a riportare nel modello di comunicazione, solo imponibile delle operazioni attive (rigo VP2) senza tenere conto dell'imposta nell'Iva esigibile (rigo VP4).

Per le PA che ricevono fatture split payment, invece, devono riportare nell'Iva esigibile (VP4) solo l'Iva acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di attività commerciali e non anche quella subita per operazioni passive effettuate nell'ambito dell'attività istituzionale. 

Per le operazioni reverse charge o per gli acquisti intracomunitari, le FAQ Agenzia delle Entrate spiegano che devono essere compilati solo i righi del modello relativi agli acquisti.

Nello specifico, il cessionario/committente deve indicare:

  • l'imponibile tra le operazioni passive (VP3);

  • la relativa imposta nell'Iva esigibile (VP4);

  • nell'Iva detratta (VP5) solo se l'Iva è detraibile, altrimenti va riepilogata in V12.

Arrivata poi con le Faq, la conferma ufficiale che nel caso in cui non sia stata registrata, nel periodo di riferimento, alcuna operazione rilevante ai fini Iva, vige l'esclusione dall'obbligo di comunicazione liquidazione periodica IVA mentre è obbligatoria per cololoro che devono indicare un credito derivato dal trimestre prima.

Per le altre informazioni leggi nuovo spesometro 2018 e le istruzioni e scadenze spesometro 2018, ti rimandiamo alle nostre guide aggiornate.

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