Spesometro fatture elettroniche, compilazione file, codice N

Spesometro fatture elettroniche emesse ricevute da inviare nel 2019 via telematica Agenzia delle Entrate istruzioni compilazione file Dati Fattura codici

Redazione
di Redazione
6 dicembre 2019 13:49
Spesometro fatture elettroniche, compilazione file, codice N

Spesomentro fatture elettroniche, in base a quanto previsto dalla legge delega 23/2014 che ha delegato il Governo a prevedere nuove misure per migliorare il tax gap in Italia per quanto riguarda l’IVA, si è proceduto ad introdurre la fatturazione elettronica ed i corrispettivi elettronici con l’obiettivo di ridurre il numero degli adempimenti fiscali sui contribuenti.

 

A tal fine, il Governo, ha previsto la possibilità per i titolari di partita IVA di poter scegliere a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio dello scorso anno, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni (articolo 3, comma 1, Dlgs 127/2015). 

Stessa possibilità anche per chi emette o riceve fatture elettroniche mediante il Sistema di interscambio (Sid), ossia, il sistema gratuito messa a punto dalla stessa Agenzia delle Entrate prima per la fatturaPA, e poi esteso anche a tutti i soggetti passivi.

 

Una volta a regime, i soggetti interessati devono invece aderire all’opzione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui intendono iniziare ad usare la fatturazione elettronica e la durata dell’opzione è pari a 4 anni. 

 

Per cui se si vuole usare la fatturazione elettronica si deve aderire all’opzione entro il 31 dicembre 2017 - 2 gennaio 2018 che durerà fino al 31 dicembre 2021.

Un volta terminati i 4 anni, se l’opzione non viene revocata, si rinnova di quinquennio in quinquennio. 

 

Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui viene esercitata.

Vi ricordiamo che dal prossimo anno arriva la fatturazione elettronica tra privati obbligatoria, ecco le ultime notizie fattura elettronica delega.

 

Spesometro opzione fatture elettroniche 2018: scadenza e come fare

Visto che il 2017 è stato il primo anno in cui è diventata operativa l’opzione alla fatturazione elettronica, opzione che può essere esercitata dai soggetti passivi IVA accedendo ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal 14 dicembre 2016 e fino al 31 marzo 2017.

Pertanto il termine ultimo per aderire alla fattura elettronica è entro la scadenza del 31 marzo 2017.

Per il 2018, il termine è invece il 2 gennaio 2018.

 

Come aderire all’opzione fatture elettroniche?

Il soggetto passivo, interessato ad aderire all’opzione fattura elettronica, può farlo direttamente o tramite intermediario, attraverso il servizio online dell’Agenzia delle entrate, ovvero, accedendo all’area Fatture e corrispettivi sempre entro il 31 marzo.

Una volta esercitata l’opzione, il contribuente o il suo intermediario, può utilizzare il sistema dell’Agenzia delle Entrate o un software presente in commercio, per compilare e trasmettere i dati delle fatture in base alle specifiche tecniche emanate dall’Agenzia con l’apposito provvedimento riguardanti non solo le regole per l'invio fatture elettroniche ma anche il tipo di formato accettato dal sistema, i termini per la trasmissione, quali dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute e registrate e delle bollette doganal spesometro vanno trasmesse all’Agenzia delle entrate, per i contribuenti che hanno esercitato l’opzione.

Ricordiamo inoltre che il contribuente o l’intermediario, hanno la possibilità di essere aiutati in queste operazioni mediante una procedura gratuita che l’Agenzia mette a disposizione online, alla quale si può accedere previa autenticazione ai servizi telematici tramite Pin Agenzia delle Entrate, CNS o SPID.

 

In alternativa, per predisporre il file, nel formato xml e procedere poi alla trasmissione, i contribuenti possono utilizzare anche i software presenti sul mercato.

Comunque, a prescindere dal sistema utilizzato per la compilazione e la trasmissione dei dati, è importante ricordare quali sono le informazioni sulle fatture che devono essere inviate con la comunicazione:

  • Fatture emesse: a prescindere dalla loro registrazione, ivi comprese quelle annotate o quelle ancora da annotare nel registro dei corrispettivi;

  • Fatture ricevute e bollette doganali + le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfettario o in regime di vantaggio.

  • Note di variazione delle fatture.

Per aderire all'opzione 2018, occorre manifestare l'adesione per l'invio telematico fatture elettroniche.

 

Spesometro fatture: istruzioni compilazione file Dati fattura e codici N

I contribuenti o i loro intermediari, per procedere all’invio dei dati delle fatture emesse, ricevute e le relative variazioni all’Agenzia delle Entrate, devono  inserire tutte le informazioni in un file chiamato Dati fattura, in formato xml.

 

Questo ed altri chiarimenti sono stati forniti con la circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 Agenzia delle Entrate, nella quale vengono spiegati in modo dettagliato anche come fare ad inserire nel tracciato le informazioni relative al tipo e alla natura, ai fini Iva dell’operazione indicata in fattura.

 

In particolare, ha chiarito che per le fatture emesse, il dato “Natura” dell’operazione va inserito nel tracciato del file solo se il cedente/prestatore non ha provveduto ad indicare l’imposta in fattura, ma una specifica annotazione.

In questi casi, pertanto, non va compilato il campo “Imposta”, ma solo il campo “Natura” indicando uno dei seguenti codici approvati dall'Agenzia delle Entrate

  • Operazioni Escluse: N1 – escluse ex articolo 15;

  • Operazioni Non soggette: N2 – non soggette;

  • Operazioni Non imponibili: N3 – non imponibile;

  • Operazioni Esenti: N4 – esente;

  • Operazioni soggette al regime del margine: N5 – regime del margine / Iva non esposta in fattura;

  • Operazioni reverse charge - inversione contabile IVA: N6 – inversione contabile (reverse charge);

  • Operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’Iva: N7 – Iva assolta in altro Stato Ue.

Fatture emesse e codici da inserire:

  • Operazioni escluse: sono le fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 633/1972. Vanno evidenziate con la sigla N1 nel campo Natura. 

  • Operazioni non soggette: ossia, le fatture relative alle operazioni non soggette ad IVA come quelle per la prestazione di servizi extra-UE oppure per espressa disposizione di legge. In questi casi si compila il campo “Natura” con la sigla “N2 - non soggette”. 

  • Operazioni non imponibili: fatture relative alle operazioni non imponibili come l’esportazioni e cessione di beni intraUE. In questo caso va inserito nel campo “Natura” la sigla “N3 – non imponibile”. 

  • Operazioni esenti: ossia, le fatture relative alle operazioni esenti come può essere ad esempio una prestazione sanitaria; in questo caso inserire nel campo Natura la sigla “N4 – esente”. 

  • Operazioni soggette a regime del margine/IVA non esposta in fattura: sono quelle fatture in cui all’operazione si applica il regime speciale dei beni usati come ad  esempio quella relativa ad una vendita di un’autovettura usata, o la cessione dell’editoria. In questi casi, nel campo Natura va indicata la sigla “N5 – regime del margine/ IVA non esposta in fattura”. Lo stesso codice “N5” va utilizzato  anche per le fatture emesse senza indicare l’imposta dalle agenzie di viaggio e turismo, poiché è presente l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio”. 

  • Operazioni reverse charge: sono le fatture relative alle operazioni per le quali si applica il meccanismo di inversione contabile, in questo caso nel campo “Natura” va inserito il codice N6 – inversione contabile -reverse charge.

  • Operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’IVA: in generale, sono le fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici. Tali fatture vanno indicate nel campo “Natura” con la sigla “N7 – IVA assolta in altro stato UE”.

Fatture ricevute e codice da usare nel campo Natura del tracciato:

il contribuente o il suo intermediario per trasmettere i dati delle fatture ricevute deve utilizzare nel campo Natura gli stessi codici utilizzati per le fatture emesse  con l’unica differenza che nel caso in cui si tratti di un’operazione reverse charge, occorre inserire nel campo Natura il codice “N6” e compilare il campo “Imposta” e Aliquota.

Inoltre deve essere SEMPRE compilato nel tracciato file, il campo relativo al numero della fattura mentre i campi detraibile e deducibile è facoltativo in quanto fanno riferimento all’eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi dell’acquirente o del committente persona fisica che non opera nell’esercizio di impresa, arte o professione.

 

Riguardo alla compilazione dei tracciati del file Dati fattura l’Agenzia spiega nelle istruzioni anche come e quando vanno valorizzati anche i campi “Stabile organizzazione” e “Rappresentante fiscale”, quelli relativi alle bollette doganali, al documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita - indicazione dei dati analitici delle singole fatture, alle operazioni reverse charge intracomunitarie e interne, alle operazioni extracomunitarie e alle attività che rientrano nel regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche.

Leggi anche le semplificazioni spesometro fatture sotto i 300 euro e le nuove scadenze Spesometro per effetto dell'Esterometro proroga.

 

Spesometro fatture elettroniche istruzioni Agenzia delle Entrate: 

Nella circolare 1/E del 7 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate, oltre alle istruzioni per chi opta per la fatturazione elettronica, fornisce chiarimenti anche per quanto riguarda l'obbligo dello Spesometro, ossia, la nuova comunicazione spesometro da comunicare, una volta a regime, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

In particolare, l'Agenzia, spiega:

  • ai fini dello spesometro 2017, quali sono i dati fattura che vanno comunicati da chi trasmette per via telematica le fatture.

  • come i contribuenti possono utilizzare il SdI, Sistema d'Interscambio per gestire, emettere o ricevere le fatture elettroniche. Per chi lo utilizza, infatti, i dati delle fatture emesse e ricevute sono già acquisiti dall’Agenzia e non occorre inviarlo.

La circolare, inoltre, indica i soggetti esclusi dall’obbligo del nuovo Spesometro.

L'esonero comunicazione IVA trimestrale è per i seguenti contribuenti:

  • soggetti in regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane;

  • contribuenti nel regime forfettario (articolo 1, commi 54-89, legge190/2014)

  • Contribuenti del regime dei minimi; 

  • Amministrazioni pubbliche: esonerate dall’obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute mentre sono oblbigate ad inviare i dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni sempre se non sono state trasmesse tramite il SdI, Sistema di interscambio fatture elettroniche.

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