Dpcm 9 marzo 2020: modulo spostamenti limitati in tutta Italia

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Dpcm 9 marzo 2020: modulo spostamenti limitati in tutta Italia

Dpcm 9 marzo 2020 spostamenti limitati in Italia #iorestoacasa

 

In tutta Italia, dalla mezzanotte del 10 marzo sono scattate le nuove misure previste dal Governo Conte al fine di contenere il contagio da Covid-19, Coronavirus.

 

In vigore quindi lo stop agli spostamenti, scuole chiuse fino al 3 aprile, blocco di ogni manifestazione sportiva, compresi i campionati di calcio serie A.

 

"Da oggi ci sarà l'Italia zona protetta, le misure già previste dal Dpcm dello scorso 8 marzo saranno valide sull'intero territorio nazionale". Ad annunciare il nuovo provvedimento contenuto nel Dpcm 9 marzo 2020 è stato lo stesso premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di ieri sera.

 

Il testo, dopo la firma del Presidente del Consiglio Conte, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020.

 

Le nuove misure sono in vigore dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020.

 

Nuove restrizioni con il Dpcm 11 marzo 2020 chiusura negozi, bar, ristoranti.

 

Decreto 9 marzo 2020 in GU è in vigore dal 10 marzo:

Dpcm 9 marzo pubblicato in Gazzetta Ufficiale: Il decreto-legge 9 marzo contenenti Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, è statop pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020.

 

Le norme contenute sono in vigore dal 10 marzo al 3 aprile 2020.

 

Il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di ieri sera ha detto: "Siamo consapevoli di quanto sia difficile modificare le nostre abitudini. Ma purtroppo non c'è tempo. I numeri ci dicono di una crescita importante dei contagi, dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi. Ai loro cari va la vicinanza di tutti gli italiani. Le nostre abitudini vanno cambiate ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia, e lo dobbiamo fare subito. Adotteremo misure più forti per contenere il più possibile l'avanzata del coronavirus e per tutelare la salute di tutti i cittadini", ha spiegato il premier. 

 

"Sto per firmare un provvedimento che potrei definire così: #iorestoacasa. Non ci saranno più "zona rossa" o "zona 1 e zone 2", ci sarà solo l'Italia zona protetta. Saranno quindi da evitare spostamenti su tutto il territorio nazionale a meno che non siano motivati da ragioni di lavoro, necessità o salute. Estenderemo tutte le misure già previste dal Dpcm dello scorso 8 marzo su tutto il territorio nazionale. Inoltre - ha concluso Conte - aggiungiamo anche un divieto degli assembramenti sia all'aperto che nei locali chiusi. Sono costretto ad intervenire in maniera decisa per tutelare la salute dei tutti e in particolare quella dei più fragili". 

 

Ecco invece gli aggiornamenti Coronavirus ultime notizie.

 

In base al nuovo Dpcm, tutte le limitazioni imposte dal decreto 8 marzo in Lombardia e 14 province sono quindi estese a tutte le regioni d'Italia.

 

Decreto 9 marzo 2020 cosa prevede il testo Dpcm?

Decreto 9 marzo 2020, Coronavirus spostamenti limitati in Italia: al fine di contenere il contagio da Coronavirus in Italia, il governo è intervenuto con il nuovo decreto 9 marzo in vigore dal10 marzo, ad estendere a tutto il Paese, le restrinzioni  inizialmente previste alla sola Lombardia e 14 province.

 

Il decreto 9 marzo è composto da un solo articolo che prevede le seguenti limitazioni:

 

1) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale. 

 

 2) Sull'intero territorio nazionale  è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 

 

 3) La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni  sportive di ogni ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati. 

 

Gli  impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento  degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista  della  loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento  degli eventi  e  delle  competizioni  sportive  organizzati  da   organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi  utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di  pubblico; 

 

in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo  del proprio personale medico, sono  tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del  virus COVID-19  tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto  sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

 

Decreto 9 marzo spostamenti limitati in Italia, modulo:

Il Governo con il nuovo decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha esteso a tutte le Regioni d’Italia le restrinzioni già attuate per la Lombardia e in altre 14 province con il Dpcm 8 marzo, al fine di contenere l’emergenza Coronavirus. 

 

Esteso a tutta Italia il divieto di spostamento se non per comprovati motivi:

  • motivi di lavoro;

  • gravi esigenze familiari;

  • motivi sanitarie. 

Il modello può essere scaricato in pdf dal sito del Ministero dell'Interno., ecco il modulo spostamento lavoro, salute, necessità, rientro al domicilio.

 

Limitazioni in vigore dal 10 marzo al 3 aprile in tutta Italia:

Per effetto del decreto 9 marzo 2020, sono in vigore dal 10 marzo al 3 aprile le seguenti limitazioni in tutta Italia:

  • evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita ai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati  da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E'consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Gli spostamenti per lavoro, salute e necessità devono essere comprovati da apposita autodichiarazione spostamenti.

  • chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, e contattare il proprio medico curante; 

  • divieto di uscire di casa per i soggetti positivi in quarantena; 

  • si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto,  la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r).

  • sospensione di eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Possibilità di svolgimento delle gare e allenamenti per atleti agonistici a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, applicando le norme sanitarie Covid-19 in vigore.

  • chiusura degli impianti sciistici

  • sospensione delle manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato anche a carattere culturale, ludico, sportivo o religioso. Per cui si dispone la chiusura di cinema teatri, pub, scuole da ballo, discoteche, ecc.

  • l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

  • Sospensione dele cerimonie civili e religiose, compresi i funerali.

  • Chiusura delle scuole fino al 3 aprile: Sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, .Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

  • chiusura musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

  • sospensione dei concorsi pubblici e privata, fatta eccezione per quelli la cui valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica e sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile.

  • Bar e ristoranti: sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore,  di  predisporre  le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della  distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato  1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

  • aperte le attività commerciali a patto che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse); 

  • divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; 

  • limitato l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

  • sospesione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale; 

  • adozione, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti; 

  • chiusura negozi sabato e domenica: nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; 

     

  • chiusura di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali(fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. 

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