Start up innovative sociali: requisiti e agevolazioni SIAVS

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Start up innovative sociali: requisiti e agevolazioni SIAVS

Le start up innovative a vocazione sociale le cd. SIAVS sono state istituite dal decreto legge 179/2012 convertito con la Legge 221/2012 che ha introdotto nel nostro ordinamento le nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico.

 

Nel provvedimento, all'articolo 25 comma 4 sono riconosciute altresì le start up innovative a vocazione sociale che possiedono gli stessi requisiti di quelle innovative ma operano in settori specifichi di alto valore sociale.

 

Vediamo ora cosa sono le SIAVS e come funzionano le start up innovative sociali e quali sono i requisiti per il riconoscimento di start up innovativa sociale, oltre che alle agevolazioni fiscali, incentivi e tipi di finanziamento a cui possono accedere.

 

Start up sociali requisiti:

Le Start up innovative sociali sono nuove imprese ad alto valore sociale che possedendo determinati requisiti, possono richiedere il riconoscimento come SIAVS attraverso una procedura ad hoc messa a punto dal MISE, Ministero dello sviluppo economico con la circolare 3677/C.

 

Un riconoscimento che parte innanzitutto con una lista di Codice ATECO in cui collocare questo di tipo di nuove imprese, come avviene già per le start up innovative tecnologiche e la compilazione del Documento di descrizione di impatto sociale, dal quale desumere l'identità dell'impresa sociale e del settore in cui opera, che ricordiamo deve essere di grande impatto sociale, requisito principale per essere riconosciute start up innovative a vocazione sociale.

 

Definizione di startup innovativa: per accedere alle agevolazioni fiscali le start up innovative devono essere società di capitale anche sotto forma di cooperative, o Società Europee, le cui azioni o quote non devono essere quotate sul mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti

  • Imprese nuove o con meno di 4 anni di attività.

  • Sede principale in Italia; 

  • Fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro; 

  • Non devono distribuire utili; 

  • Hanno come oggetto sociale uno dei settori sociali individuati dalla disciplina dell’impresa sociale (l. 155/2006, art. 2 comma 1) e che vedremo nella paragrafo successivo.

  • Non devono essere il frutto di una fusione, scissione societaria o cessione di un'azienda o di ramo di azienda; 

Ulteriori condizioni sono il possesso di almeno 1 dei seguenti requisiti: 

  • almeno il 15% del maggiore tra fatturato e costi annui deve derivare dall'attività di ricerca e sviluppo; 

  • forza lavoro costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori con una laurea magistrale; 

Le Imprese già costituite che possiedono i suddetti requisiti, possono iscriversi alla sezione speciale del Registro delle imprese e accedere ai benefici previsti per le startup innovative sociali per 4 anni se costituita entro i 2 anni precedenti, per 3 anni se costituita entro i 3 anni precedenti, e di 2 anni se costituita 4 anni prima.

Arrivata anche la flat tax start up.

 

Start up innovative sociali settori agevolabili:

Le nuove imprese o quelle già costituite, possono presentare la domanda di riconoscimento come start up innovative sociali se l'oggetto dell'impresa SIAVS rientra nei settori sociali individuati dalla disciplina dell’impresa sociale (l. 155/2006, art. 2 comma 1). Tali settori ammessi alle agevolazioni sono:

Assistenza sociale o sanitaria;

Educazione, istruzione e formazione;

Tutela ambiente e ecosistema;

Valorizzazione del patrimonio culturale;

Turismo sociale;

Formazione universitaria e post-universitaria; 

Ricerca ed erogazione di servizi culturali;

Formazione extra-scolastica, al fine di evitare la dispersione scolastica;

Servizi strumentali alle imprese sociali.

 

Agevolazioni Start up innovative sociali:

Le agevolazioni fiscali per SIAVS 2018 startup innovative sociali e finanziamenti e incentivi start up innovative sono:

Esonero pagamento dei diritti camerali annuali e imposte di bollo sial per le startup innovative che per gli incubatori certificati, previsti per chi si iscrive al Registro delle imprese. 

 

Gestione societaria flessibile: l’atto costitutivo delle startup innovative costituite in una SRL può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione. 

 

Regime speciale per le perdite: 1 anno di tempo per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo a partire dal secondo anno.

 

Assunzioni del personale: le start up innovative possono assumere con contratti a tempo determinato dalla durata minima di 6 mesi a massimo 36 mesi, dopodiché il contratto può essere rinnovato anche più volte per altri 12 mesi, fino ad un massimo complessivo di 48 mesi. Dopo tale periodo, il collaboratore può continuare a lavorare nella start up solo a tempo indeterminato. 

  • Stipendi flessibili salvo un minimo tabellare, sono poi le parti a decidere la parte fissa e variabile della retribuzione spettante.

  • Pagamento degli stipendi ai collaboratori delle start up e incubatori con strumenti di partecipazione al capitale sociale, ad esempio attraverso le stock option, e per i fornitori attraverso schemi work for equity. 

  • Credito d’imposta per le start up innovative che assumono personale altamente qualificato: l'agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 35% del costo sostenuto dall'aziendale per il primo anno di assunzione, per i contratti a tempo indeterminato o di apprendistato. 

  • Incentivi fiscali per le persone fisiche e giuridiche che investono nella startup: per chi invece effettua investimenti nelle SIAVS start up innovative sociali spetta una maggiore detrazioni Irpef pari al 25% e deduzioni dall’imponibile Ires al 27%.

  • Equity crowdfunding: introdotto dalla Consob il testo definitivo del “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line” che di fatto ha portato l'Italia a diventare il primo Paese ad aver regolamentato la possibilità per le startup innovative a promuovere campagne di raccolta fondi attraverso portali online autorizzati. 

  • Accesso facilitato e gratuito al credito del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese: che consente alle start up innovative di accedere a finanziamenti con la garanzia del Governo fino a coprirne l'80% del credito erogato dalla banca.

  • Internazionalizzazione della startup promossa dall’Agenzia ICE attraverso il sostegno e la partecipazione ad eventi e fiere internazionali al fine di ricercare nuovi investitori.

  • Non applicazione della procedura di fallimento aziendale alle start up innovative e possibilità per l'imprenditore di di intraprendere un nuovo progetto.

 

Documento di descrizione dell'impatto sociale: procedura di riconoscimento

Le imprese sociali per poter essere riconosciute nell'ordinamento italiano, come start up innovative sociali devono compilare e inviare per via telematica un documento molto importante, che si chiama documento di descrizione dell'impatto sociale. Tale autocertificazione, fa parte infatti della nuova procedura per il riconoscimento della SIAVS messa a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico, e che serve appunto a riconoscere l'oggetto e il settore dell'impresa.

L'impresa quindi che intende farsi riconoscere come SIAVS deve innanzitutto autocertificare di:

  • Operare in via esclusiva in uno o più dei settori ammessi alle agevolazioni indicando quali sono questi settori sociali.

  • Dichiarare di perseguire finalità d’interesse generale e l'entità dell'impatto sociale prodotto.

Ed è proprio sull'impatto sociale, che la procedura MISE pone la maggiore attenzione, prevedendo che la SVIAS una volta l’anno, invii per via telematica alla Camera di Commercio il “Documento di descrizione di impatto sociale” insieme all'autocertificazione che serve a comunicare la conferma del possesso dei requisiti. 

Il documento, i cui tempi e contenuti cambiano a seconda del tipo del settore sociale in cui opera la start up innovativa a vocazione sociale, riguarda nello specifico:

  • Per le nuove imprese: l'impatto atteso;

  • Per le imprese già costituite e già depositarie del primo bilancio: l'impatto generato.

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