Omessa dichiarazione dei redditi 2020: reato, sanzioni e ravvedimento

Dichiarazione dei redditi 2020 omessa sanzioni se presentata dopo 90 giorni da scadenza quando reato penale mancata presentazione ravvedimento prescrizione

Omessa dichiarazione dei redditi 2020: reato, sanzioni e ravvedimento

Dichiarazione dei redditi 2020 omessa significa non aver consegnato e trasmesso entro la scadenza il modello 730 o il modello Unico - Redditi 2020 anno di imposta 2019.

 

Ma cosa succede se non si presenta la dichiarazione dei redditi?


Quali sono le nuove sanzioni omessa dichiarazione? Cosa si rischia e quale reato si commette?

 

Quali sono le conseguenze e i tempi di prescrizione dell'accertamento sulla dichiarazione? E' possibile rimediare alla violazione tramite ravvedimento operoso?

 

Dichiarazione dei redditi 2020: quando si considera omessa?

Dichiarazione dei redditi 2020 quando è omessa? La dichiarazione dei redditi 2020 si considera omessa quando trascorsi 90 giorni dalla scadenza, il contribuente non esonerato dalla dichiarazione dei redditi, non provvede a presentare il modello 730 o il modello Unico - Redditi.

 

Ricordiamo infatti, che la scadenza per presentare il 730 è cambiata con l'introduzione del modello 730 precompilato che di fatto ha fatto slittare i termini per la presentazione del modello al 7 luglio.

 

Ecco la scadenza 730/2020:

  • Scadenza 730 ordinario 7 luglio per chi presenta il modello al proprio sostituto d'imposta;

  • Scadenza 730 precompilato al 30 settembre: per tutti coloro che utilzzano la dichiarazione precompilata.

  • Scadenza modello Unico ora chiamato modello Redditi 30 novembre 2020 per effetto del DL Crescita che deve ancora essere approvato: ricordamo però che secondo quanto ribadito dalla sentenza n.13322/14 della Terza Sezione Penale della Cassazione, il termine di 90 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all’imposta sui redditi o Iva, individuato per legge come "momento consumativo del reato"  art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000, decorre, quando le scadenze sono diverse, a seconda della modalità prescelta dal contribuente per la presentazione della dichiarazione, dall’ultima scadenza prevista dalle leggi tributarie. 

Ciò comporta che il reato può dirsi consumato, trascorsi novanta giorni dall’ultima scadenza per presentare il modello Unico, per cui sulla base della suddetta sentenza e del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 comma 2, i 90 giorni partono dall'ulteriore termine concesso al contribuente per adempiere all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

Cosa significa? Che per configurarsi il reato di omessa dichiarazione, il contribuente non deve aver presentato il modello fino al gennaio del secondo anno successivo, ovvero trascorsi ulteriori 90 giorni dalla scadenza del 30 novembre dell’anno successivo a quello d’imposta, previsto per l’invio in via telematica delle dichiarazioni.

 

Sanzione dichiarazione dei redditi 2020 omessa:

Quali sono le sanzioni per chi non provvede a trasmettere il modello 730 o l'Unico? Le sanzioni per omessa dichiarazione redditi sono:

  • Sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'ammontare delle imposte dovute (art. 1 comma 1 e 3 del D.Lgs. 471/97). Dal 2016 la sanzione val 60 al 120% nel caso in cui il contribuente provveda a presentare una nuova dichiarazione entro i termini della dichiarazione per l'anno successivo mentre rimane dal 120 al 240% se non provvede alla nuova presentazione. Possibile poi, usufruire del ravvedimento operoso entro 90 giorni.

     

  • Omessa dichiarazione senza imposte dovute: fino al 31 dicembre 2015, si applicano sanzioni da 258 euro a 1.032 euro, dal 1° gennaio 2016 le sanzioni sono da 250 euro a 1000 euro. Se si presenta la dichiarazione entro i termini dell'anno successivo, la sanzione va da 150 a 500 euro.

  • Sanzione omessa dichiarazione Irap, dal 120 per cento al 240 per cento dell'ammontaredell'imposta dovuta (art. 32 comma 1 del D.Lgs. 446/97);

  • Sanzione omessa dichiarazione Iva: fino al 31 dicembre 2015 sanzione dal 120 per cento al 240 per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione (art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 471/97). Dal 2016 la sanzione senza imposte dovute, va da 250 a 2000 euro. 

  • Dichiarazione infedele: sanzioni da 258 euro a 1.032 euro, solo per l’Iva, sanzione fino a 2.065 euro. Dal 2016: sanzione da 250 a 1000 euro e solo per l'IVA fino a 2000 euro. Qualora il contribuente presenti la dichiarazione entro il termine di quella dell’anno successivo, le sanzioni vanno da 150 euro a 500 euro, poiché le sanzioni si riducono in questo caso, dal 60% al 120%. Ravvedimento operoso entro 90 giorni, ammesso.

Si ricorda che come ribadito dalla circolare n. 5/E del 2002 dell’Agenzia delle Entrate, per “imposta dovuta” deve intendersi la differenza tra l'imposta accertata e quella versata a qualsiasi titolo. 

 

Per visionare gli ultimi aggiornamenti in tema di sanzioni vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento: Nuove sanzioni penali tributarie e amministrative.

 

Dichiarazione dei redditi omessa 2020: quando è reato penale?

Fino al 31 dicembre 2015: Il contribuente obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, tramite modello 730 o modello Unico, che non presenta la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza, commette un reato tributario di omessa dichiarazione redditi che prevede una sanzione tributaria e penale qualora si configuri il mero superamento della soglia di 30.000 euro di imposte evase, limite riferito a ciascuna imposta.

 

La sanzione penale in questo caso, è da 1 a 3 anni di reclusione mentre non è applicabile nel caso in cui la dichiarazione presentata non sia stata firmata o non redatta sul modello conforme a quello rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Tale soglia di imposta evasa, 30 mila euro, è infatti stata di recente modificata con l'entrata in vigore del D.L. n. 138/11 (L. conv. n. 148/11) che ha portato la soglia da 77.468,53 a 30.000 euro, per cui l'omessa dichiarazione fino al 17 settembre 2011 è punibile come reato penale se l'imposta evasa è superiore a euro 77.468,53 mentre dal 18 settembre 2011 è superiore a euro 30.000,00.

 

Cosa cambia con le nuove sanzioni per omessa dichiarazione?

Che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi 2020 e dell’Iva a scopo evasivo, prevede dal 1° gennaio 2016 una pena con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni ma la soglia di punibilità con riferimento alle singole imposte e non dalla somma IRPEF e IVA passa da 30.000 euro a 50.000 euro.

Oltre tale soglia scatta, il reato penale

 

La dichiarazione si considera omessa se risulta presentata oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine naturale.

Ricordiamo inoltre che secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Finanziaria, per imposta evasa deve intendersi l’intera imposta dovuta, al netto delle somme versate a titolo di acconto, di ritenuta e comunque in pagamento di detta imposta prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

 

Sanzoni omessa dichiarazione redditi 2020 e ravvedimento:

L'omessa dichiarazione dei redditi può essere sanata autonomamente dal contribuente grazie al ravvedimento operoso, art 13 co.1 lettera c del Dlgs 472/97.

Il ravvedimento però è consentito solo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione, secondo i termini descritti nel primo paragrafo dell'articolo, pagando una sanzione ridotta pari a 1/10 del minimo ossia 1/10 di 258 euro, per cui 25 euro indipendentemente dal fatto che sia dovuta o meno l'imposta e presentando la dichiarazione omessa.

 

Superati i 90 giorni, non è più possibile sanare la violazione e la dichiarazione è da considerarsi omessa e soggetta a sanzione pecuniaria del 120% fino al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 258 euro. Qualora non sia dovuta alcuna imposta, la sanzione fissa va da 258 euro a 1.032 euro.

Dal 2016, invece in caso di omessa dichiarazione dei redditi, il contribuente che presenta la dichiarazione entro i termini per la dichiarazione per l'anno successivo, usufruisce di una riduzione delle sanzioni dal 60 al 120%.

 

Riassumendo: cosa fare in caso di mancata presentazione dei redditi? Il ravvedimento operoso:

1) la mancata presentazione del modello 730 o Unico può essere sanata solo se si ricorre al ravvedimento operoso entro 90 giorni dalla scadenza.

 

2) La misura della sanzione da applicare in caso di omessa presentazione della dichiarazione dipende dal fatto che sia dovuta o meno l'imposta, per cui se non è dovuta la sanzione varia da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.032, tali importi possono essere aumentati fino al doppio nel caso dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, se invece è dovuta l'imposta, la sanzione applicabile varia in percentuale e cioè dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte non versate, con un importo minimo di € 258.

 

3) L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/E/1999 ha chiarito che se dalla dichiarazione tardiva emerge un'imposta dovuta, e il contribuente è punibile con la sanzione per l'omessa dichiarazione + la sanzione per l'eventuale omesso o insufficiente pagamento delle imposte, punibile con la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non  versato. In questo caso, il contribuente se decide di ravvedersi, oltre che pagare la sanzione ridotta per omessa dichiarazione dei redditi e presentare il modello non presentato deve regolarizzare anche il mancato o carente pagamento delle imposte, versando la sanzione ridotta in percentuale diversa a seconda dei giorni di ritardo secondo le modalità del nuovo ravvedimento operoso:

  • Ravvedimento sprint: sanzione ridotta pari a 0,1% per ogni giorno di ritardo, a patto che il versamento dell'imposta dovuta sia eseguito entro 14 giorni dall'omissione.

  • Ravvedimento breve: sanzione ridotta  1,5% pari ad 1/10 del minimo, se il versamento avviene entro 30 giorni dall'omissione;

  • Ravvedimento intermedio: sanzione 1,67% pari ad 1/9 del minimo, se il pagamento avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore.

  • Ravvedimento lungo: sanzione pari ad 1/8 del minimo (3,75%), a patto che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

  • Ravvedimento lunghissimo: sanzione pari ad 1/7 del minimo (4,29%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore e sanzioni pari ad 1/6 del minimo (5,00%), se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore.

  • Ravvedimento su p.v.c. sanzione pari ad 1/5 del minimo, a condizione che il versamento sia effettuato a seguito di processo verbale di constatazione di violazione e prima che sia stato notificato il susseguente atto dall'Ufficio.

4) Se il contribuente ha presentato la dichiarazione ma deve correggere degli errori e/o omissioni sul modello, può rimediare presentando una dichiarazione redditi 2020 integrativa nei termini o oltre i termini.

 

Prescrizione e accertamento dichiarazione redditi:

Quando la dichiarazione redditi omessa cade in prescrizione? Entro quanto tempo è possibile ricevere l'accertamento?

 

Accertamento e prescrizione omessa dichiarazione redditi: l'articolo 43 del DPR 600/73 stabilisce che l'omessa dichiarazione si prescrive, e quindi decade la possibilità per l'Amministrazione Finanziaria di sanzionare la violazione dal 5° anno successivo mentre per le imposte sui redditi, l'avviso deve essere notificato entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o omessa. Simile la disposizione per l'IVA contenuta nell'art. 57 del DPR 633/72. Si ricorda però che i suddetti termini sono raddoppiati se vi sono elementi penalmente rilevanti, nell'anno in cui è stata commessa la violazione.

 

Accertamento dichiarazione redditi: Dal 2 settembre 2015, è entrato in vigore il nuovo regime del raddoppio dei termini, così come modificato dal D.Lgs. n. 128/2015 in attuazione della legge delega fiscale, per l’esercizio dell’azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria in presenza di fattispecie tributarie penalmente rilevanti.

Secondo le nuove disposizioni, il raddoppio dei termini può essere operato solo se la violazione penale è comunicata all'Agenzia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. Tale novità, se confermata, sarà applicabile agli atti impositivi notificati dopo l'entrata in vigore del decreto, ad esclusione dei Pvc.

 

Ma cosa significa concretamente? Che le violazioni e i reati tributari commessi fino a tutto il 2009 per i quali non sia notificato l'accertamento alla data di entrata in vigore del decreto sono tutti decaduti, rimangono invece ancora accertabili i periodi di imposta 2006 - 2009 (2004 in caso di omessa presentazione della dichiarazione) per i quali è stato notificato l'atto impositivo o comunicata la notizia di reato all'Agenzia entro il 31 dicembre del 4° anno successivo e 5° in caso di omessa presentazione della dichiarazione.

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