Bonus Irpef

Bonus cuneo fiscale Inps 2021: NASpI, CIG, maternità, congedo

Nuovo bonus cuneo fiscale Inps aumento Naspi, cassa integrazione assegno di maternità, congedo. Attenzione però ai limiti di reddito e restituzione

Bonus cuneo fiscale Inps 2021: NASpI, CIG, maternità, congedo

Il nuovo bonus cuneo fiscale entrato in vigore il nel 2021 è stato esteso anche a molte prestazioni economiche a sostegno del reddito erogate dall'INPS, come NASpI, cassa integrazione (cig) e indennità di maternità.

 

Da tenere in considerazione i limiti di reddito per evitare sforamenti nelle soglie che farebbero scattare la restituzione delle somme indebitamente ricevute.

 

In caso di superamento della soglia massima di reddito annuo lordo si potrà chiedere la rinuncia al bonus cuneo fiscale.

 

Nuovo bonus cuneo fiscale 2021:

Nel 2021 sono state confermate, in luogo del bonus Renzi da 80 euro mensili, due distinte agevolazioni fiscali in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati.

 

Si tratta, in particolare, delle seguenti misure:

  •  trattamento integrativo del reddito pari a 100 euro mensili, per un importo di 1.200 euro annui per redditi di importo complessivamente non superiore a 28.000 euro annui;

  •  un’ulteriore detrazione dall'imposta lorda pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo annuo superiore a 28.000 euro che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro annui.

Non serve nessuna richiesta per ottenerlo, potrebbe invece essere necessaria una istanza di revoca in caso di sforamento della soglia reddituale prevista.

 

Bonus cuneo fiscale Inps 2021: NASpI, CIG, maternità, congedo

I trattamenti integrativi fiscali previsti con il nuovo bonus cuneo fiscale interessano anche le tipologie di prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale previste all’INPS, elencate nella circolare 96 del 21 agosto 2020. In particolare:

  • l’indennità di disoccupazione NASpI;

  • l’indennità di disoccupazione DIS-COLL;

  • i trattamenti disoccupazione agricola (DS AGRI);

  • gli assegni integrativi di misura della NASpI previsti da alcuni Fondi di Solidarietà;

  • l’assegno integrativo della durata della NASpI e della mobilità ordinaria previsto dal Fondo del Trasporto Aereo;

  • l’assegno emergenziale previsto dal Fondo del Credito e dal Fondo del Credito Cooperativo;

  • crediti da lavoro di cui agli articoli 1 e 2 del D.lgs n. 80/1992 (c.d. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di Garanzia;

  • indennità di maternità per congedo obbligatorio;

  • congedo obbligatorio del padre;

  • assegno per le attività socialmente utili;

  • indennità di tirocinio.

 

Per i percettori di queste prestazioni l’INPS calcolerà la soglia di reddito per l'accesso con metodo previsionale mentre si baserà sui dati reddituali già disponibili per le seguenti erogazioni:

  • tutte le tipologie di integrazione salariale: CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, CISOA, assegno ordinario e assegno di solidarietà (dei Fondi di solidarietà bilaterale/Fondo di integrazione salariale);

  • l’assegno di ricollocazione per i titolari di CIGS (c.d. "bonus Rioccupazione”);

  • la malattia;

  • le indennità per inabilità temporanea assoluta dei lavoratori assicurati ex IPSEMA;

  • il congedo parentale;

  • il congedo facoltativo del padre;

  • le indennità antitubercolari TBC;

  • i permessi riconosciuti dalla legge n. 104/1992;

  • le prestazioni di congedo straordinario.

 

Esclusi dai trattamenti integrativi le prestazioni esenti da irpef o soggette a tassazione separata:

  • il TFR Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982;

  • il TFR esattoriali di cui alla legge n. 377/1958;

  • i pagamenti arretrati delle prestazioni di cui al paragrafo 5.1 se rientrano nel regime fiscale di cui all’articolo 17 del TUIR;

  • le indennità di maternità per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre);

  • le indennità di maternità e indennità di malattia per gli assicurati iscritti alla Gestione separata, in qualità di liberi professionisti e titolari di partite IVA.

  • gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare;

  • l’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (il c.d. assegno di maternità dello Stato);

  • le indennità COVID-19 di cui al D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, c.d. decreto “Cura Italia”, e di cui al D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, c.d. “decreto Rilancio”;

  • l’anticipazione del 40% dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 22-quater del D.L. n. 18/2020;

  • l’assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni;

  • il Premio alla Nascita;

  • l’Assegno di natalità (c.d. bonus bebè);

L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, riconoscerà il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione in modo automatico, cioè senza alcuna preventiva richiesta da parte del dipendente, per i giorni in cui il reddito è stato prodotto.

 

In sede di conguaglio di fine anno, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale verificherà la spettanza del diritto ai singoli benefici fiscali e, qualora non spettanti in tutto o in parte, provvederà a recuperare le somme corrisposte.

 

Ove la somma indebita ecceda 60 euro, il recupero sarà effettuato in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla prima rata di pagamento della prestazione che sconta gli effetti del conguaglio.

 

Come rinunciare al bonus cuneo fiscale:

I lavoratori che superano le soglie reddituali dovranno presentate la rinuncia al beneficio. In particolare:

  • gli assicurati che, in base alla personale situazione reddituale complessiva, non hanno i presupposti per il riconoscimento del trattamento integrativo sulla prestazione erogata dall’INPS sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all’Istituto, che provvederà a recuperare il beneficio eventualmente erogato dai pagamenti successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;

  • gli assicurati che, oltre ad essere titolari di redditi da prestazione previdenziale, siano titolari contestualmente anche di altri redditi da lavoro dipendente (ad esempio, i titolari di Cassa integrazione a orario ridotto), i cui importi complessivamente considerati eccedano la soglia massima prevista di 28.000 euro annuo prevista dall’articolo 1 del decreto-legge n. 3/2020 per la concessione del beneficio, sono tenuti a chiedere ad uno dei sostituti di imposta di non riconoscere il credito in modo che lo stesso sia erogato da un solo sostituto.

I canali attraverso i quali gli utenti potranno comunicare la rinuncia al trattamento integrativo sono il portale dell’Istituto e le Strutture territoriali. Nello specifico sul sito dell’Istituto è presente l’applicazione di revoca.

 

In questo caso, gli interessati potranno accedere con proprie credenziali (CIE, SPID, PIN o CNS) alla seguente procedura: “Prestazione e servizi” > “Rinuncia trattamento integrativo DL 3”. 

 

Allo stesso modo, gli operatori delle Strutture territoriali potranno dare seguito a richieste degli utenti accedendo alla seguente applicazione in ambiente intranet:“Servizi” > “Piattaforma Fiscale” > “Rinuncia TIN (Rinuncia trattamento integrativo)”.

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