Le operazioni transfrontaliere

Esterometro 2021 scadenze: primo trimestre entro 30 aprile e sanzioni

Esterometro trimestrale 2021 scadenza 30 aprile prima comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere effettuate a gennaio, febbraio e marzo

Esterometro 2021 scadenze: primo trimestre entro 30 aprile e sanzioni

La prima scadenza dell'Esterometro 2021 è fissata al 30 aprile per l’invio della Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. 

L’esterometro è l’adempimento per i titolari di partiva Iva di comunicare le prestazioni effettuate nei confronti degli operatori economici e i consumatori finali. Tale adempimento è previsto per tutto il 2021 mentre dal 2022, per effetto della Legge di Bilancio 2021, sarà cancellato definitivamente.

 

Esterometro 2021 scadenze trimestrali:

I soggetti che emettono o ricevono fatture da e verso l’estero sono obbligati ad assolvere un adempimento fiscale chiamato Esterometro entro le seguenti scadenze 2021:

Esterometro primo trimestre 2021 (gennaio-febbraio-marzo) scadenza 30 aprile 2021;

Esterometro Secondo trimestre 2021 (aprile-maggio-giugno) scadenza 31 luglio 2021;

Esterometro Terzo trimestre 2021 (luglio-agosto-settembre) scadenza 31 ottobre 2021;

Esterometro Quarto trimestre 2021 (ottobre-novembre-dicembre) scadenza 31 gennaio 2022.

Esterometro 2022 ABOLITO.

 

Esterometro primo trimestre 2021: i dati da comunicare

La prima comunicazione relativa all’Esterometro trimestrale 2021 come da calendario scadenze fiscali aprile 2021, va effettuata entro il 30 aprile 2021 e con essa vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre gennaio-febbraio e marzo, relative a cessione di beni e servizi effettuate verso e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio italiano ai fini IVA.

dati da trasmettere all'AdE sono i seguenti:

- dati identificativi del cedente/prestatore;

- dati identificativi del cessionario/committente;

- data del documento comprovante l’operazione;

- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);

- numero del documento, base imponibile, aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Sono invece escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni per le quali è stata, comunque, emessa fattura elettronica o una bolletta doganale.

 

Esterometro 2021: nuove regole di compilazione XML

Esterometro 2021 le nuove regole per la compilazione del tracciato XML della fattura elettronica: dal 1° gennaio 2021 per i contribuenti interessati dall’Esterometro è obbligatorio l'utilizzo della nuova versione del file XML, contenente le nuove tipologie di documenti associate a nuove tipologie di natura. L’Agenzia delle Entrate a tal fine ha preparato una guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro.

 

Dal 2022 abolito l’esterometro

Per effetto della Legge di Bilancio 2021 (Legge nr 178/2020) a partire dal 1° gennaio 2022 viene abolito l’esterometro

In particolare, l’articolo 1 al comma 1103 ha stabilito che i dati relativi alle cessioni di beni o servizi transfrontalieri dovranno essere trasmessi tramite fattura elettronica al Sistema di Interscambio, con lo steso formato XML delle e-fatture. 

 

Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano la trasmissione telematica trimestrale dei dati, da effettuarsi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, deve essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi mentre le operazioni ricevute dovranno essere comunicate entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

 

Previste sanzioni per l’omessa o errata trasmissione dei dati, nell’ordine di 2 euro per ciascuna fattura entro il limite di 400 euro mensili e di 1 euro con tetto di 200 euro mensili se l’invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza o se viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

 

Esterometro sanzioni 2021 e rimodulazione dal 2022:

In caso di omesso o errato Esterometro è prevista una sanzione 2021 pari a:

- 2 euro per ogni fattura, per un massimo di 1.000 euro a trimestre: se si omette o si sbaglia la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere;

- 1 euro per ogni fattura, in questo caso la sanzione è ridotta alla metà, nel limite di 500 euro a trimestre: se l'invio, è effettuato entro i successivi 15 giorni alla scadenza.

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