La rivoluzione della Pubblica amministrazione per mano del ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, passa non solo per le regole del reclutamento nel pubblico impiego ma anche per lo scivolo di 5 anni per la pensione e per lo smart working, in un’ottica sempre più privata che pubblica.
In passato il ministro aveva dichiarato che lo smart working era il “benvenuto nella Pubblica amministrazione” ma solo a certe condizioni, ovvero “se migliorerà l’efficienza del lavoro e soddisferà i cittadini”.
Brunetta sembra non aver cambiato affatto idea. Nel documento inviato ai sindacati dall’Aran – Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - lo smart working non viene più indicato come uno strumento di lavoro “ordinario” come in passato, ma come “una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa”, finalizzata a “conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra vita professionale e vita lavorativa”.
Smart working nella Pubblica amministrazione: come cambia. Bozza Aran
Governo e parti sociali hanno davanti un lungo dibattito prima di arrivare alla quadratura del cerchio sullo smart working nel pubblico impiego. Si parte dalla bozza inviata dall’Aran ai sindacati nella quale vengono elencate quali categorie potranno svolgere il lavoro agile nella Pubblica amministrazione, considerando che non tutti potranno beneficiare dello smart working.
Esclusi ad esempio i “lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili” mentre potranno accedere al lavoro agile coloro che sono in possesso di questi criteri di priorità:
genitori con figli di età inferiore a tre anni;
lavoratori portatori di handicap in situazioni di difficoltà;
caregiver, dipendenti che assistono familiari con handicap e in situazioni di difficoltà.
Altre categorie potranno essere inserite nella lista ma solo a fronte di un accordo tra le singole amministrazioni e i sindacati.
Smart working diviso in tre fasce con diritto alla disconnessione
Da affrontare anche il tema relativo al diritto alla disconnessione, con l’Aran che intenzionata a definire una ben precisa fascia di articolazione della prestazione lavorativa.
Considerando l’intera giornata composta da 24 ore si prevede la suddivisione del lavoro in tre fasce:
Fascia 1, durante la quale il lavoratore deve essere tempestivamente operativo ed in grado di iniziare il proprio lavoro o quanto richiesto entro un brevissimo lasso di tempo;
Fascia 2, durante la quale al lavoratore non sarà richiesta una modalità operativa immediata ma la possibilità di essere contattato telefonicamente, via mail o con altre modalità similari;
Fascia 3, quella della disconnessione durante la quale il lavoratore non può fornire alcuna prestazione con divieto al lavoro notturno.