Cassa integrazione pagamenti INPS diretti e veloci, DL Rilancio 2020

Cassa integrazione pagamenti INPS diretti e veloci cos'è e come funziona, proroga 9 settimane CIG, fino al 31 ottobre, ultime notizie Dl Rilancio 2020

Cassa integrazione pagamenti INPS diretti e veloci, DL Rilancio 2020

Cassa Integrazione Decreto rilancio: tutte le novità

 

***Cassa Integrazione prorogata di altre 9 settimane e pagamenti più veloci da parte dell’INPS: sono queste due delle novità contenute nel Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

 

Le misure riguardanti la Cassa integrazione, già previste nel Decreto "Cura Italia", vengono quindi prorogate e modificate secondo il testo del nuovo maxi decreto Rilancio 2020.

 

 

Cassa integrazione in deroga pagamento diretto INPS:

CIG Decreto Rilancio pagamento diretto INPS cos'è: Il testo del decreto Rilancio contiene un’importante novità, già annunciata dal premier Giuseppe Conte qualche giorno fa: uno snellimento della burocrazia per il pagamento della Cassa Integrazione da parte dell’INPS.

 

I pagamenti saranno quindi più veloci e in modalità semplificata.


CIG Decreto Rilancio pagamento diretto INPS: come funziona

Il decreto Rilancio ha introdotto la possibilità, per i datori di lavoro che non anticipano i pagamenti e che richiedono le ulteriori 5+4 settimane di ammortizzatori in deroga, di non seguire più l'iter previsto dalle regolamentazioni regionali, ma di presentare richiesta di concessione direttamente alla sede INPS competente per territorio.  

 

Entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione, i datori di lavoro dovranno quindi inviare l'elenco dei beneficiari, le ore di sospensione o riduzione e i dati per il calcolo e l'erogazione di un anticipo della prestazione ai lavoratori.

 

L’INPS quindi verifica il rispetto dei limiti di spesa e autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento.

 

La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.

 

Dopo la successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

 

I datori di lavoro che non hanno ancora inviato i dati all’INPS per domande già autorizzate dalle amministrazioni competenti relativamente a periodi di sospensione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono provvedere entro 20 giorni dall’entrata in vigore del Decreto.


In questo modo i lavoratori potranno ricevere il pagamento in tempi inferiori rispetto alla situazione attuale, in cui solo 1 su 5 ha finora ricevuto quanto dovuto della Cassa Integrazione in deroga dall’inizio del lockdown, risalente al 9 marzo 2020.

 

Cassa Integrazione Decreto Rilancio: proroga di altre 9 settimane

Cassa integrazione prorogata: secondo il testo ufficiale del Decreto Rilancio, la Cassa integrazione Ordinaria, la Cassa Integrazione in Deroga e la Cassa Integrazione Straordinaria saranno prorogate di altre 9 settimane.

 

La durata totale sarà quindi di 18 settimane, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.

 

Cassa integrazione Ordinaria: per la Cassa Integrazione Ordinaria, nel testo del Dl Rilancio viene modificato l'articolo 19 del Decreto Cura Italia.

Sul testo si legge: 

il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale 'emergenza Covid-19' per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. "

 

Sono inoltre riconosciute altre 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

 

Quindi il decreto prevede quattordici settimane fruibili per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, e altre quattro per i periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

 

Solo per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, c'è la possibilità di  usufruire di queste ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, ma a patto che  abbiano già fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

 


Cassa Integrazione in Deroga: per quanto riguarda la Cassa Integrazione in Deroga, viene modificato l’articolo 22 del decreto Cura Italia.

Sul testo si legge:
al comma 1, al primo periodo, le parole “nove settimane” sono sostituite dalle seguenti: “per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane.”

 

Come per la cassa integrazione ordinaria, è riconosciuto un ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Anche in questo caso valgono le stesse indicazioni per il settore del turismo, fiere e congressi, spettacoli e sale cinematografiche.  

 

 

Cassa Integrazione Straordinaria: per la cassa integrazione Straordinaria, il decreto Rilancio modifica l’articolo 20 del Decreto Cura Italia.

Sul testo si legge:
al comma 1, le parole: “per un periodo non superiore a nove settimane” sono sostituite dalle seguenti: “per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso.

 

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter.

Quindi i datori di lavoro che hanno richiesto la Cassa Integrazione per 9 settimane, avranno l'opportunità di prolungarla per altre 9, fino a fine ottobre 2020.

COPYRIGHT THEITALIANTIMES.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA