Via libera sofferto

Il premier blinda la riforma del processo penale. Cosa prevede

Clima arroventato in Cdm ma alla fine vince la linea Draghi-Cartabia. Mugugni da Fi e Iv. Il M5S spaccato tra grillini e contiani sulla prescrizione

Il premier blinda la riforma del processo penale. Cosa prevede

La tensione stavolta è stata davvero altra tra le forze politiche della maggioranza extra-large che sostiene il governo. Ma sulla riforma del processo penale proposta da via Arenula ed elaborata dalla commissione ministeriale guidata dall’ex presidente della Consulta, Giorgio Lattanzi, ha vinto ancora Draghi. Nessun rinvio, nessuno slittamento. La riforma andrà in Aula esattamente come arrivata in Consiglio dei ministri.

 

Una riunione burrascosa quella del Cdm, che ha visto i partiti cedere al pressing del premier. Alcuni senza una piena convinzione, come Forza Italia e Italia Viva. Altri portandosi dietro le macerie di una lotta intestina. Nel M5S i contiani si sono schierati per una strenua difesa della riforma Bonafede sulla prescrizione e sono entrati in rotta di collisione con i mediatori grillini. Alla fine è andata bene per l’asse Draghi-Cartabia: sono passate le proposte e il maxi-emendamento alla riforma che non sconfessa del tutto le norme volute dall’allora Guardasigilli, ma introduce varianti relative all’improcedibilità.

 

Ai pentastellati qualche concessione è stata fatta: aumenta il tempo a disposizione per i processi in appello e in Cassazione per reati legati a corruzione e concussione e altri reati, non solo contro la Pubblica amministrazione. Vediamo nel dettaglio come cambierà il processo penale.

 

Prescrizione 

Viene confermato lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia per i condannati che per gli assolti. Ma da quel momento per i processi in appello e in Cassazione è prevista una durata massima oltre la quale il processo muore: due anni per il primo, uno per la Suprema Corte. La proroga dei termini che determinano l’improcedibilità è consentita di un anno per il secondo grado di giudizio e di sei mesi in Cassazione per reati gravi come mafia, terrorismo, traffico di stupefacenti, violenza sessuale, corruzione e concussione. 

 

Rinvio a giudizio

Il pubblico ministero potrà chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una “ragionevole previsione di condanna”. Condizione di cui dovrà tener conto anche il giudice dell’udienza preliminare. Vengono rimodulati i tempi dell’indagine preliminare sulla base della gravità dei reati. Alla scadenza della durata massima, fatte salve le esigenze di tutela del segreto investigativo, si prevede un meccanismo di discovery degli atti, a garanzia dell’indagato e della vittima. In ogni modo gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, devono individuare in maniera “trasparente e predeterminata” le priorità da indicare nei progetti organizzativi delle Procure e da sottoporre all’approvazione del Csm. Si limita la previsione dell’udienza preliminare a reati di particolare gravità. Allo stesso tempo si estendono le ipotesi di citazione diretta a giudizio. 

 

Secondo grado 

Si conferma in via generale la possibilità del pubblico ministero e dell’imputato di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. Ma le limitazioni previste già nel ddl Bonafede restano. Ad esempio, le ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado in caso di proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria e di condanna al lavoro di pubblica utilità. Si recepisce il principio giurisprudenziale dell’inammissibilità dell’appello per ‘aspecificità’ dei motivi.

 

Suprema Corte

Viene introdotto un nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Cassazione per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. Inoltre, si prevede la trattazione dei ricorsi con la possibilità del contradditorio scritto, fatta salva la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o camera di consiglio partecipata.

 

Procedimenti speciali

Si ampliano le possibilità di ricorso ai riti speciali per abbreviare i tempi dei processi. Quando la pena detentiva supera i due anni l’accordo tra imputato e pubblico ministero può estendersi alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa. Se l’imputato che ha scelto il rito abbreviato rinuncia all’impugnazione della sentenza la pena è ridotta ulteriormente di un sesto. Quanto al giudizio ordinario, nel caso di cambiamento del giudice o del collegio, le testimonianze acquisite con videoregistrazione non dovranno essere ripetute. Anche nel processo penale per risparmiare tempo si prevede che il deposito degli atti e le notifiche possano essere effettuate per via telematica.  

 

Querele, pene pecuniarie e sostitutive della detenzione

E’ prevista la delega al governo per estendere la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni. Si andrà, inoltre, verso una semplificazione dell’esecuzione delle pene pecuniarie e una modifica dei meccanismi per la loro conversione in caso di mancato pagamento. Tra le deleghe al potere esecutivo anche quella per una riforma organica della legge 689 del 1981 per l’applicazione delle pene sostitutive: detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità.

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