Maggiori garanzie ai consumatori

Saldi estivi 2023, da oggi le nuove regole sul “prezzo più basso”

Dal 1° luglio entrano in vigore le nuove norme (e sanzioni) sugli sconti di fine stagione per i negozi fisici, vendite online e piattaforme e-commerce.

Saldi estivi 2023, da oggi le nuove regole sul “prezzo più basso”

A partire dal 6 luglio partono i saldi estivi 2023 in tutta Italia. Ma già il 1° luglio, ricorda l’associazione dei consumatori Codacons, entreranno in vigore le nuove norme sugli sconti di fine stagione previste dal decreto legislativo, approvato lo scorso 7 marzo, che attua nell’ordinamento italiano la direttiva Ue 2019/2161. In base alle nuove regole al fine di garantire ai consumatori maggiore trasparenza dei prezzi e sulle vendite arriva la stretta sugli sconti finti praticati dai commercianti, ossia la pratica di alzare il prezzo di un prodotto prima di applicare la percentuale di sconto durante i saldi.

Ebbene la nuova normativa prevede infatti l'obbligo per i negozianti di indicare chiaramente, oltre alla percentuale di sconto e al prezzo finale, anche il prezzo più basso (e non più il prezzo di listino) applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti.

Per i commercianti che violeranno la nuova regola, è prevista una sanzione pecuniaria da 516 a 3.098 euro, sia se sono negozi fisici e sia se trattano vendite online e piattaforme di e-commerce.

 

Calendario saldi estivi 2023m, le date regione per regione

Abruzzo: dal 6 luglio per 60 giorni con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno;

Basilicata: dal 6 luglio al 6 settembre con divieto delle vendite promozionali 130 giorni prima della data inizio saldi;

Calabria 6 luglio - 4 settembre per 60 giorni con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi;

Campania: 6 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi;

Emilia Romagna: 6 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi;

Friuli Venezia Giulia: 6 luglio - 30 settembre  con possibilità di  effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno;

Lazio 6 luglio per 6 settimane con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi;

Liguria 6 luglio - 19 agosto per 45 giorni con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi;

Lombardia 6 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi;

Marche 6 luglio - 31 agosto con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi;

Molise 6 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima e 30 dopo della data inizio saldi;

Piemonte 6 luglio per 8 settimane con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi;

Puglia 6 luglio - 15 settembre con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi;

Sardegna 6 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi;

Sicilia 6 luglio - 15 settembre con possibilità di  effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno;

Toscana 6 luglio per 60 giorni con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi;

Umbria 6 luglio - 3 settembre  con possibilità di  effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno;

Valle d'Aosta 6 luglio - 30 settembre con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi;

Veneto 6 luglio - 31 agosto con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi;

Trento e Provincia per 60 giorni, i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi.

 

Saldi sicuri, i consigli utili

In vista dei saldi estivi, Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano una serie di indicazioni fondamentali, sia per gli esercenti che per i clienti, per effettuare gli acquisti in saldo seguendo norme di sicurezza e trasparenza:

  • CAMBI - la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto;

  • PROVA DEI CAMBI - non c’è obbligo, è rimesso alla discrezionalità del negoziante;

  • PAGAMENTI - le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante;

  • PRODOTTI IN VENDITA - i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;

  • PREZZI - obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

  • MODIFICHE E/O ADATTAMENTI SARTORIALI - sono a carico del cliente, salvo diversa pattuizione.

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