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Decreto Cura Italia: proroga dei versamenti Agenzia delle Entrate

Ecco i primi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sulla proroga dei versamenti del Decreto Cura Italia per far fronte all'emergenza epidemiologica

Decreto Cura Italia: proroga dei versamenti Agenzia delle Entrate

Alcuni dei numerosi provvedimenti adottati dal Governo per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a sostegno dell'intero tessuto economico del paese hanno riguardato la sospensione dei versamenti per il pagamento di imposte e contributi, dovuti da imprese e professionisti mese di marzo. D'altronde, le azioni intraprese per contenere il diffondersi dell’epidemia dal "coronavirus", ha indubbiamente provocato una considerevole mancanza di liquidità per molti esercizi commerciali, imprese e professionisti, che si sono visti ridurre o addirittura sospendere ogni attività lavorativa.

 

Il primo provvedimento, che riguarda la generalità dei contribuenti, è la rimessione in termini dei versamenti. Infatti, l'articolo 60 del decreto "Cura Italia" prevede la proroga al 20 marzo 2020 di tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti, in scadenza alla data del 16 marzo 2020.

 

Il legislatore ha previsto inoltre differimenti dei termini più ampi per particolari tipologie di contribuenti che più risentono della crisi economica dovuta dall'emergenza "coronavirus".

 

 

Sospensione dei versamenti per le attività più colpite dall'emergenza epidemiologica del Covid-19

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9, ha disposto, la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, e dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

 

Successivamente il Governo, con l’articolo 62, comma 2, del DL "Cura Italia", ha esteso la sospensione prevista originariamente per il settore turistico, anche ai soggetti operanti nei settori economici elencati nelle lettere a) e q) dello stesso comma, sospendendo inoltre i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020, precedentemente non previsto.

 

Si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate, con la (risoluzione 12/e del 18 marzo 2020), ha fornito un primo chiarimento sulla portata della norma, elencando, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche interessate dalla disposizione governativa.

 

I versamenti sospesi possono essere versati in unica soluzione, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 o fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

 

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione è estesa fino al 30 maggio 2020 e i versamenti possono essere effettuati a partire dal 30 giugno 2020.

 

 

Sospensione dei versamenti per le attività con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro

Il DL 18/2020 ha previsto inoltre una specifica sospensione per tutti i contribuenti, esercenti attività d’impresa, arte o professione e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio italiano, che non hanno avuto, nell’anno di imposta 2019, un volume di ricavi o compensi percepiti superiore a 2 milioni di euro.

Per tali contribuenti sono sospesi, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

  • i versamenti relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati in qualità di sostituti d’imposta;

  • i versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto;

  • i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

 

Per i contribuenti che hanno domicilio, sede legale o sede operativa nelle provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

 

I versamenti sospesi possono essere versati in unica soluzione, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 o fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

 

 

Contributi previdenziali trattenuti al dipendente – La circolare INPS 37/2020

Particolare attenzione deve essere prestata per le ritenute previdenziali trattenute ai dipendenti sulle retribuzioni di febbraio 2020. Infatti, sebbene la norma approvata non lascia spazio a ulteriori interpretazioni, pochi giorni fa l’INPS, in relazione alle sospensioni di versamento dei contributi previste dagli articoli 5 e 9 del DL 9/2020, ha emanato una circolare la (circolare 37/2020) sostenendo testualmente che "Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, pertanto, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a proprio carico, sia quella a carico del lavoratore.

Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento". Sarebbe pertanto auspicabile un chiarimento immediato da parte dell’Istituto.

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