EditorialiOpinioniAnalisiInchiesteIntervisteScenariFirme

Credito d’imposta per botteghe e negozi: circolare Agenzia Entrate

Coronavirus Decreto Cura Italia affitti, Credito d’imposta per botteghe e negozi – La circolare dell’Agenzia delle Entrate di fatto ha riscritto la norma

Credito d’imposta per botteghe e negozi: circolare Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate con una circolare (la n. 8/e del 3 aprile 2020) di ben 76 pagine è intervenuta con numerosi chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel decreto-legge “Cura Italia” approvato dal Governo lo scorso 17 marzo. Tuttavia in questo caso, di fatto l’amministrazione finanziaria ha finito per  “riscrivere” totalmente la norma.

 

Vediamo il perché. Il quesito che è stato formulato all’Agenzia delle Entrate è il seguente:

 “L’articolo 65 del Decreto prevede testualmente che il credito è riconosciuto «nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020». Quindi, letteralmente, sembrerebbe spettare in relazione al canone pattuito senza necessità di verifica dell'eventuale pagamento del medesimo; peraltro, la relazione tecnica ha effettuato la stima sulla base dei contratti registrati che riportano il canone pattuito. Si chiede, in proposito, di chiarire se il credito d’imposta in esame previsto dall’articolo 65 del Decreto matura in relazione al canone di affitto pattuito indipendentemente dal pagamento del medesimo”. La risposta fornita dall’Agenzia è negativa: il credito d’imposta previsto dall’art. 65 del decreto-legge 18/2020, avente natura di ristoro del costo sostenuto per il canone di locazione del mese di marzo, maturerà solamente a seguito del suo integrale pagamento.

 

A ben vedere nella relazione tecnica al DL 18/2020 è scritto che “La disposizione in esame stabilisce l’introduzione di un credito d’imposta, a favore dei soggetti titolari di partita IVA, pari al 60 per cento delle spese sostenute nel mese di marzo 2020 per canoni di locazione di immobili con categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) per i quali in tale mese risulta sospesa l’attività”. Per poter applicare correttamente la norma, così come voluta dal legislatore, è importante capire cosa si intende per “spesa sostenuta”. Infatti, sebbene il chiarimento fornito dall’amministrazione finanziaria sia condivisibile per le imprese che determinano il reddito applicando il regime di cassa (dal 2017 anche le imprese minori in contabilità semplificata) lo stesso non può essere valido per le imprese che applicano il principio di competenza (ovvero tutte le imprese in contabilità ordinaria).

 

Per quest’ultime, ci viene in aiuto l’art. 109 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Il citato articolo, al punto b) del comma 2, stabilisce infatti che "i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi”. Quindi, il momento in cui la spesa si considera “sostenuta” non coincide il pagamento della stessa, ma con la sua maturazione.

 

Peraltro, relativamente al credito d’imposta su investimenti pubblicitari incrementali, nella FAQ n. 13 del 23 ottobre 2019 ilConsiglio dei Ministri (con il supporto della stessa Agenzia delle Entrate) aveva chiarito, correttamente, che per individuare l’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria era necessario applicare il principio di competenza ex art. 109 comma 2 punto b) del TUIR.

 

Sostenere una diversa interpretazione significherebbe contrastare il principio fondamentale "Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit" (Dove la legge volle, parlò; dove non volle, tacque). Trattandosi di un decreto-legge è auspicabile che in sede di conversione in Legge si faccia maggior chiarezza sulla reale portata della norma, ciò per evitare possibili contenziosi con l'amministrazione finanziaria.

COPYRIGHT THEITALIANTIMES.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA