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Bonus affitti: pronto il modello per la cessione del credito d’imposta

Dal 13 luglio c'è il via libera dell'AdE all’opzione per la cessione tramite comunicazione via web per negozi e canoni di immobili a uso non abitativo

Bonus affitti: pronto il modello per la cessione del credito d’imposta

Per il credito d’imposta per botteghe e negozi del Decreto Cura Italia e per il credito d’imposta per la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda del Decreto Rilancio, dal prossimo 13 luglio c’è il via libera all’opzione per la cessione tramite comunicazione via web. Un altro passo avanti sul piano operativo, infatti con un provvedimento del 1° luglio il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito termini e modalità di opzione per la cessione dei crediti d’imposta affitti, approvando il modello e le relative istruzioni. Ricordiamo che l’articolo 122 del Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto la possibilità, per i crediti di imposta concessi da diversi provvedimenti di contrasto all’emergenza da Covid-19, anche l’opzione della cessione, in tutto o in parte, dei crediti stessi, comunicando la scelta al fisco, con modalità da definire con successive disposizioni attuative.

 

Quali sono le modalità per la comunicazione?

Con il provvedimento del primo luglio, sono state definite per l’appunto le modalità dei primi due crediti interessati (affitti botteghe e negozi e canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto di azienda), ora si resta in attesa delle disposizioni attuative per la cessione dei crediti per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione.


Ecco le modalità della comunicazione: Il provvedimento ha stabilito che i beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi e del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda che scelgono di cedere il credito devono comunicare l’avvenuta cessione inviando l’apposito modello dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, esclusivamente attraverso il servizio web messo a disposizione all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Un successivo provvedimento delle Entrate definirà le modalità per l’invio della comunicazione anche attraverso un intermediario.

 

Cosa comunicare: all’interno della comunicazione vanno specificati alcuni dati, tra cui, oltre i codici fiscali di cedente e cessionari, la tipologia del credito d’imposta ceduto, l’ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l’importo ceduto a ciascun cessionario, gli estremi di registrazione del contratto e la data di cessione del credito.


Come utilizzare i crediti ricevuti dalla cessione: il cessionario del credito di imposta può utilizzarlo con le stesse modalità previste in capo al cedente. Se il credito è impiegato in compensazione nel modello F24 non si applicano i limiti annui di un milione di euro (per il 2020) o di 250 mila euro (crediti da RU).

 

L’utilizzo in compensazione da parte del cessionario scatta a partire dal giorno lavorativo successivo alla trasmissione della comunicazione di cessione da parte del cedente e previa accettazione da parte del cessionario stesso, da comunicare alle Entrate, anche in questo caso in via diretta (cioè senza avvalersi di un intermediario), mediante funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet. I cessionari del credito possono, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione, cedere ulteriormente i crediti di imposta acquisiti. Valgono, per la comunicazione di questa sub-cessione, le stesse modalità della prima: modello telematico da inviare direttamente e accettazione, da comunicare via web dal sub- cessionario prima di utilizzare il credito. Si precisa che oltre il termine del 31 dicembre 2021, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

 

Ricordo infine che l’utilizzo diretto in compensazione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda è a tutti gli effetti operativo, avendo l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 32/E del 06/06/2020 istituito il codice tributo 6920.

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