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Fondo solidarietà mutui prima casa: esclusi artigiani e commercianti

DL 23/2020 – Il fondo solidarietà mutui prima casa - fondo Gasparrinie e l'errore che lascia esclusi gli artigiani e commercianti, Decreto Cura Italia

Fondo solidarietà mutui prima casa: esclusi artigiani e commercianti

Se non fosse per il fatto che milioni di imprenditori individuali stanno vivendo la peggior crisi economica dalla Grande Depressione, verrebbe quasi da ridere.Eppure, un errore grossolano da parte del legislatore ha di fatto escluso gli artigiani e commercianti dal fondo di solidarietà mutui “prima casa” (c.d. Fondo Gasparrini).

 

La possibilità, per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti di accedere al fondo, che prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, era in realtà già prevista dall’art. 54 del DL “Cura Italia”. 

Tuttavia, è sorto successivamente un dubbio interpretativo relativamente alla possibilità di accesso al fondo per i titolari di ditta individuale (commercianti e artigiani). Tant’è che nell’attuale domanda di accesso al fondo presente sul sito del MEF aggiornata con le previsioni del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020, una nota a piè di pagina ha definiva testualmente come lavoratore autonomo il soggetto la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (attività non imprenditoriali. Sono pertanto escluse le imprese e le ditte individuali).

 

Per risolvere questa problematica è intervenuto il Governo con l’art. 12 del DL liquidità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile scorso.

Infatti, nella relazione illustrativa alla norma, è ben evidente l’intento del legislatore a chiarire che nell’ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini", secondo la disciplina transitoria di cui all’art. 54 del D.L. n. 18 del 2020, rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.

 

Tuttavia, il legislatore è incappato in un grossolano errore. Infatti, il testo della norma recita testualmente: per lavoratori autonomi, ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui all’art. 27, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020.  

 

Tutto molto bello se non fosse che l’art. 27 richiamato si riferisce all’indennità di 600 euro prevista a professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. E la cosa ancor più bizzarra è che, molto probabilmente, l’errore è stato commesso per aver utilizzato, durante la stesura, la bozza di decreto-legge n. 18/2020, che dedicava l’articolo 27 ai commercianti e artigiani.

 

Attendiamo l’Errata Corrige.

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