Uno dei provvedimenti più significativi messi in campo dalla squadra di Governo con il DL Liquidità è sicuramente la possibilità per imprese e professionisti di poter richiedere dei finanziamenti alle banche garantiti dallo stato.
Misure definite dal Premier Conte una “potenza di fuoco”, un “intervento così poderoso” mai accaduto nella storia della nostra Repubblica.
Tra queste la più rilevante, per professionisti e PMI, è la possibilità di richiedere fino a 25.000 euro di finanziamento a tasso agevolato, garantito al 100% da parte dello Stato, immediata e senza alcuna verifica del merito creditizio del soggetto richiedente.
Chiunque, sentendo le parole di Patuanelli nella conferenza stampa del 6 aprile 2020, ha subito pensato di poter presentarsi in banca il giorno dopo, firmare due-tre moduli da consegnare al funzionario dello sportello bancario e tornare a casa con 25.000 euro caricati sul conto corrente.
In realtà purtroppo non è così.
Analizziamo quindi alcune criticità che si stanno riscontrando nell’applicazione pratica di quanto previsto dal decreto liquidità.
Il parametro dei ricavi
La norma di riferimento è l’art. 13, comma 1, lettera m): “…. sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti …. in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.
La prima problematica che si riscontra, leggendo la norma, è che la garanzia è vero che opera per richieste di finanziamento fino a 25.000 euro, ma la stessa è comunque limitata all’ammontare dei ricavi conseguiti e verificati dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata prima della domanda.
Quindi ragionevolmente per poter richiedere la somma massima garantita al 100% dallo stato è necessario aver conseguito ricavi per almeno 100.000 euro attestabili con le predette documentazioni.
Ad esempio, un’impresa che nell’ultimo bilancio approvato, relativo al 2018, ha conseguito ricavi per 50.000 euro, l’ammontare massimo garantito al 100% dal Fondo di Garanzia sarà solamente di 12.500 euro, ovvero il 25% del totale dei ricavi.
Il nodo delle risorse
Un ulteriore problematica è relativa alle risorse stanziate dal governo per le garanzie.
Questo perché il Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia ha stabilito per questo tipo di finanziamenti una percentuale di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio del 30%. Tradotto significa che per ogni euro di garanzia vengono erogati tre euro di finanziamenti.
Considerando gli 1,7 miliardi stanziati dal DL Liquidità, il Fondo potrebbe coprire al massimo 340-350 mila pratiche di finanziamento (in merito a ciò, il ministro Patuanelli ha annunciato che nel decreto di aprile sarà previsto un aumento del plafond fino a 7 miliardi di euro).
Vincoli di utilizzo delle somme garantite
A differenza della garanzia rilasciata dalla SACE, di cui all’art. 1 del decreto liquidità, che prevede diversi vincoli di utilizzo per il beneficiario del finanziamento garantito, quella rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI non prevede alcun particolare vincolo di utilizzo.
La documentazione necessaria per la richiesta del finanziamento
Per richiedere il finanziamento previsto dall’art. 13 comma 1 lettera m) del DL liquidità, come anche chiarito dal comunicato ABI del 16 aprile 2020, è necessario inoltrare alla banca, per posta ordinaria o PEC, il modulo di richiesta del finanziamento messo a disposizione dalla banca sul proprio sito internet, l’allegato 4-bis per la richiesta della copertura del fondo di garanzia per PMI, disponibile sul sito (fondidigaranzia.it) e un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
Un problema che si sta riscontrando con alcuni istituti di credito è la richiesta di una serie di ulteriore documentazione non necessaria e soprattutto non prevista dalla norma, che sta complicando notevolmente l’accesso al credito per molte imprese.