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Fondo Garanzia PMI e finanziamento 25000 euro – facciamo chiarezza

Analizziamo alcune criticità che si stanno riscontrando nell'applicazione pratica del Fondo Garanzia PMI garantito al 100% da parte dello Stato Dl Liquidità

Fondo Garanzia PMI e finanziamento 25000 euro – facciamo chiarezza

Uno dei provvedimenti più significativi messi in campo dalla squadra di Governo con il DL Liquidità è sicuramente la possibilità per imprese e professionisti di poter richiedere dei finanziamenti alle banche garantiti dallo stato. 

 

Misure definite dal Premier Conte una “potenza di fuoco”, un “intervento così poderoso” mai accaduto nella storia della nostra Repubblica.

 

Tra queste la più rilevante, per professionisti e PMI, è la possibilità di richiedere fino a 25.000 euro di finanziamento a tasso agevolato, garantito al 100% da parte dello Stato, immediata e senza alcuna verifica del merito creditizio del soggetto richiedente.

 

Chiunque, sentendo le parole di Patuanelli nella conferenza stampa del 6 aprile 2020, ha subito pensato di poter presentarsi in banca il giorno dopo, firmare due-tre moduli da consegnare al funzionario dello sportello bancario e tornare a casa con 25.000 euro caricati sul conto corrente.

 

In realtà purtroppo non è così. 

 

Analizziamo quindi alcune criticità che si stanno riscontrando nell’applicazione pratica di quanto previsto dal decreto liquidità.

 

 

Il parametro dei ricavi

La norma di riferimento è l’art. 13, comma 1, lettera m): “…. sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi   finanziamenti …. in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti  attività di impresa, arti o professioni la cui attività  d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza  COVID-19   come    da    dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali  finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non  prima  di  24  mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo  non superiore al 25 per cento  dell'ammontare  dei  ricavi  del  soggetto beneficiario,  come  risultante  dall'ultimo  bilancio  depositato  o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della  domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il  1° gennaio  2019,  da  altra  idonea  documentazione,   anche   mediante autocertificazione  ai  sensi  dell'articolo  47  del   decreto   del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.

 

La prima problematica che si riscontra, leggendo la norma, è che la garanzia è vero che opera per richieste di finanziamento fino a 25.000 euro, ma la stessa è comunque limitata all’ammontare dei ricavi conseguiti e verificati dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata prima della domanda.

 

Quindi ragionevolmente per poter richiedere la somma massima garantita al 100% dallo stato è necessario aver conseguito ricavi per almeno 100.000 euro attestabili con le predette documentazioni.

 

Ad esempio, un’impresa che nell’ultimo bilancio approvato, relativo al 2018, ha conseguito ricavi per 50.000 euro, l’ammontare massimo garantito al 100% dal Fondo di Garanzia sarà solamente di 12.500 euro, ovvero il 25% del totale dei ricavi.

 

 

Il nodo delle risorse

Un ulteriore problematica è relativa alle risorse stanziate dal governo per le garanzie.

Questo perché il Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia ha stabilito per questo tipo di finanziamenti una percentuale di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio del 30%. Tradotto significa che per ogni euro di garanzia vengono erogati tre euro di finanziamenti.

Considerando gli 1,7 miliardi stanziati dal DL Liquidità, il Fondo potrebbe coprire al massimo 340-350 mila pratiche di finanziamento (in merito a ciò, il ministro Patuanelli ha annunciato che nel decreto di aprile sarà previsto un aumento del plafond fino a 7 miliardi di euro).

 

 

Vincoli di utilizzo delle somme garantite

A differenza della garanzia rilasciata dalla SACE, di cui all’art. 1 del decreto liquidità, che prevede diversi vincoli di utilizzo per il beneficiario del finanziamento garantito, quella rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI non prevede alcun particolare vincolo di utilizzo.

 

 

La documentazione necessaria per la richiesta del finanziamento

Per richiedere il finanziamento previsto dall’art. 13 comma 1 lettera m) del DL liquidità, come anche chiarito dal comunicato ABI del 16 aprile 2020, è necessario inoltrare alla banca, per posta ordinaria o PEC, il modulo di richiesta del finanziamento messo a disposizione dalla banca sul proprio sito internet, l’allegato 4-bis per la richiesta della copertura del fondo di garanzia per PMI, disponibile sul sito (fondidigaranzia.it) e un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Un problema che si sta riscontrando con alcuni istituti di credito è la richiesta di una serie di ulteriore documentazione non necessaria e soprattutto non prevista dalla norma, che sta complicando notevolmente l’accesso al credito per molte imprese.

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