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Credito imposta per la pubblicità sale al 50 per cento, eccetto la RAI

I decreti Cura Italia e Rilancio hanno eliminato il vincolo della spesa incrementale per il bonus pubblicità. Per il 2020 nuova “finestra” a settembre

Credito imposta per la pubblicità sale al 50 per cento, eccetto la RAI

Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio hanno rimodulato in senso più favorevole il credito d’imposta pubblicità, escludendo il vincolo della spesa incrementale. Pertanto oggi sull’intero investimento pubblicitario effettuato nel 2020 spetta un credito d’imposta pari al 50%. Ciò detto, un approfondimento merita l’ambito oggettivo, cioè  le spese agevolabili. Fino al Decreto Cura Italia l’ambito oggettivo limitato alle spese di pubblicità su tutti i mezzi di stampa, anche on line e alle spese di pubblicità su radio locali e tv locali. Con il decreto Rilancio (art. 186 D.L. 34/2020), si palesa la possibilità di un estensione dell’ambito oggettivo dell’agevolazione ammettendo al beneficio anche gli investimenti effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali  (non partecipate dallo Stato, quindi la Rai). 

 

La questione non è ancora perfettamente chiara, in quanto l’art.186 del D.L. 34/2020, da un lato fa un richiamo al comma 1 dell’art.57-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n.50, che limita il perimetro delle spese pubblicitarie alle sole radio e tv locali oltre la stampa; ma lo stesso art. 186, laddove indica le risorse stanziate e la ripartizione, fa un rimando agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti e radiofoniche locali e nazionali, non partecipate dallo stato, a cui vengono destinati 20 milioni dei 60 milioni complessivamente destinati alla misura. Si prende atto che la questione è dubbia, anche se alcuni commentatori del settore hanno optato per una lettura estensiva della misura, sicuramente ne sapremo di più nei prossimi giorni.

 

Per accedere al credito di imposta è necessario presentare un’ apposita comunicazione telematica che vale come “prenotazione” del beneficio. Per il 2020, in via eccezionale, è stata introdotta una nuova finestra temporale: dal 1° al 30 settembre. Va precisato che le prenotazioni già presentate entro il 31 marzo restano valide ed inoltre i contribuenti che vorranno ampliare i propri investimenti pubblicitari per utilizzare appieno le più favorevoli condizioni stabilite per il 2020 potranno “sostituire” la prenotazione già inviata a marzo con una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 30 settembre 2020. Una precisazione è importante: trattandosi di incentivi con copertura finanziaria predefinita, in caso di insufficienza delle risorse, alla prenotazione segue un meccanismo di ripartizione delle risorse disponibili, proporzionalmente all’ importo degli incentivi richiesti da ciascun contribuente, senza perciò escludere nessun beneficiario. Tendenzialmente, quindi, il contributo spettante a ciascun contribuente difficilmente sarà pari all’ intero ammontare richiesto.

 

Ultima considerazione, importante per le Agenzie di comunicazione: le spese sostenute per l’acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d’imposta, che concorrono a formare la base di calcolo del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, pertanto, ma non quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità.

 

Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle "imprese editoriali", ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall'importo relativo al compenso dell'intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l’emittente radio-televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria. Discorso diverso per le società specializzate le cosiddette concessionarie, infatti le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta, in quanto costituiscono, per l’operatore economico committente, l’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto degli spazi pubblicitari.

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