Dl Sostegni 2021

Cartelle e Pignoramenti stop fino al 30 aprile, ripartono dal 1 maggio

Dl Sostegni 2021, l’attività di notifica nuove cartelle esattoriali, atti e procedure e pignoramenti stipendi, pensione sono sospesi fino al 30 aprile 2021

Cartelle e Pignoramenti stop fino al 30 aprile, ripartono dal 1 maggio

Approvato ed in vigore il testo del “Decreto Sostegni” (DL n. 41/2021), recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha voluto riassumere in una semplice e piccola guid, tutte le novità intervenute in materia di riscossione.

Vediamo in questo articolo quali sono le novità previste dal “Decreto Sostegni” per quanto riguarda la sospensione di attività di notifica e pignoramenti.

 

Attività di notifica riprende dal 1° maggio 2021:

Avendo già visto nel precedente articolo come funziona la sospensione dei pagamenti cartelle esattoriali, accertamenti e avvisi fino al 30 aprile ma con pagamento entro il 31 maggio 2021, ora facciamo il focus su un altro aspetto molto importante che è stato modificato ed aggiornato nelle scadenze dal nuovo decreto Sostegni 2021: la sospensione dell'attività di notifica

 

L'attività di notifica è dunque sospesa fino al 30 aprile 2021 per:

  • nuove cartelle,

  • altri atti di riscossione

  • procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.

La notifica di questi atti, cartelle e procedure riprenderà dal 1° maggio 2021.

Leggi anche come funziona lo stralcio cartelle esattoriali 2021.

 

Pignoramenti sospesi fino al 30 aprile 2021:

Sempre il DL Sostegni 2021 ha previsto anche la sospesione fino al 30 aprile degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020) su:

  • stipendi,

  • salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego,

  • pensioni e trattamenti assimilati;

le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

 

Cessati gli effetti della sospensione, quindi, a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e dunque la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

 

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