Domanda Rem 2021

Reddito emergenza 2021: domanda Inps per le 4 mensilità dal 1° luglio

Dal 1 al 31 luglio 2021 sarà possibile presentare domanda per le ulteriori 4 mensilità del Reddito di emergenza. Come fare domanda, a chi spetta contributo

Reddito emergenza 2021: domanda Inps per le 4 mensilità dal 1° luglio

Il Decreto Sostegni bis ha approvato quattro nuove mensilità del Reddito di emergenza, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, dopo le tre del primo Decreto Sostegni.

 

Chi può richiedere le nuove mensilità Rem? Quando e dove va presentata la domanda?  

 

Reddito emergenza domanda Inps 4 mensilità dal 1° luglio 2021

A breve sarà possibile presentare domanda per le nuove mensilità del Reddito di emergenza (Rem), quelle di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 del Decreto Sostegni bis che si vanno ad aggiungere alle tre di marzo, aprile e maggio del primo Decreto Sostegni approvato a metà marzo 2021.

 

L’Inps ha comunicato ufficialmente che le domande di Reddito di Emergenza per le nuove quote di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 riconosciute dal decreto legge n. 73/2021, potranno essere presentate all’Inps esclusivamente dal 1° luglio al 31 luglio 2021.

 

I nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare la domanda attraverso i seguenti canali:

  • sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN, se in possesso, (si ricorda che l’Inps non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;

  • gli Istituti di patronato.

 

Nel messaggio n. 2406 del 24 giugno 2021 l’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti sui requisiti e sulle incompatibilità con altri benefici.

 

Rem 2021: a chi spetta e incompatibilità con il Reddito di cittadinanza

Il governo ha deciso di prorogare il Reddito di emergenza di altri quattro mesi fino a settembre 2021 con il Decreto Sostegni bis, confermando i requisiti per il Rem ai nuclei familiari in possesso, congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti Rem di seguito indicati:

  • la residenza in Italia del richiedente;

  • un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa con riferimento al mese di aprile 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio incrementata, in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;

  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;

  • un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

 

L’Inps ricorda poi che le ulteriori quote di Rem non sono compatibili:

  • con le indennità COVID-19 istituite dall’articolo 10 del decreto-legge n. 41/2021, nonché con l’indennità per i collaboratori sportivi e l’indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca di cui, rispettivamente, agli articoli 44 e 69 del decreto-legge n. 73/2021;

  • con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;

  • con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;

  • con il Reddito o la Pensione di cittadinanza, per tutto il periodo di fruizione del Rem.

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