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Contagi Covid, cosa fare se viene cancellato il volo aereo o il treno

L’aumento dei casi di positivi, in isolamento o quarantena, sta causando cancellazioni e modifiche nei programmi di viaggio di molti cittadini. I consigli

Contagi Covid, cosa fare se viene cancellato il volo aereo o il treno

I dati parlano chiaro. Se è vero che i contagi sono quadruplicati nell’ultima settimana, a cavallo di Natale, e decuplicati in un mese, le conseguenze si sentono non solo in ambito medico, con una crescita dei ricoveri, ma anche nel settore dei trasporti. Molti piloti, hostess, ma anche personale delle Ferrovie dello Stato, è stato costretto a quarantena e isolamento, dopo contatti con persone positive.

Il risultato è stata la cancellazione di molti collegamenti ferroviari e aerei. Che fare?

 

I voli cancellati

Secondo il sito Flightware, solo nel giorno del 28 dicembre sono stati cancellati oltre 3mila voli, mentre il 29 dicembre ne sono stati sospesi più di 2mila. Ma l’effetto domino, a cui il Governo ha cercato di porre rimedio rivedendo le norme sulle quarantene per contatti con positivi, sembra non potersi fermare a breve. Secondo il Corriere della Sera, nelle prossime settimane verranno cancellati in Italia almeno 2.800 voli, lasciando a terra circa 500mila persone che avevano già prenotato tratte nazionali e internazionali. 

 

Il Regolamento UE sulle cancellazioni

Che fare, dunque, se non si può partire? Come ricorda l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile sul proprio sito, in alcuni casi il passeggero può chiedere il rimborso o approfittare di una soluzione alternativa, almeno se si tratta di collegamenti in ambito europeo. Come si legge nell’apposita sezione, infatti, le norme del Regolamento europeo 261/2004 si applicano “ai voli in partenza da un aeroporto comunitario o da un aeroporto situato in un Paese non comunitario ma con destinazione in un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo cha non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale”.

 

Le tre opzioni

Come ricorda Enac, in caso di cancellazione il passeggero può scegliere tra tre possibilità: il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata; l’imbarco su un volo alternativo il prima possibile o in un’altra data che vada bene per il passeggero. Oppure l’utente può ricevere assistenza, compresa un’eventuale sistemazione in albergo e, in alcuni casi, una compensazione pecuniaria che varia dai 250 ai 600 euro.

 

Quando non c’è risarcimento

Il risarcimento, però, non è automatico. Per esempio, non è previsto nel caso in cui il volo sia stato sospeso per condizioni meteo avverse, quindi che non dipendono dalla compagnia aerea. Non c’è compensazione neppure se la cancellazione o modifica del volo è stata comunicata con un preavviso congruo, come due settimane prima della partenza o “nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza, nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all'orario”.

Nessun risarcimento nemmeno se la compagnia aerea ha dato l'avviso della cancellazione “meno di sette giorni prima, nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un'ora prima dell'orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l'orario originariamente previsto”, come spiega Enac.

 

Infine, in caso di cancellazione o difficoltà a contattare la compagnia aerea, l’associazione dei consumatori Altroconsumo consiglia di scrivere sempre tramite posta elettronica certificata, che ha valore legale. In generale, regole identiche sono previste anche nel caso di cancellazione di convogli ferroviari, per i quali scattano di norme risarcimenti o erogazione di buoni per l'acquisto di nuovi biglietti di viaggio.

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