IVAFE 2020: scadenze e aliquote, calcolo pagamento e come si paga F24

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IVAFE 2020: scadenze e aliquote, calcolo pagamento e come si paga F24

IVAFE 2020 imposta prodotti finanziari denuti all'estero da persone fisiche residenti in Italia, è una tassa introdotta dai commi da 18 a 22 del decreto legge n. 201 del 2011 che, hanno istituito un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.

 

Successivamente la norma è stata modificata dall’articolo 9 della legge 161/2014 che ha previsto che l’imposta patrimoniale sulle ricchezze detenute all’estero non venga più applicata alle attività finanziarie ma sui prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

 

IVAFE 2020: cos'è e come funziona?

Che cos'è l'IVAFE 2020?

  • L'IVAFE è l'imposta che le persone fisiche residenti in Italia devono pagare allo Stato, nel caso in cui detengano prodotti finanziari, conti correnti o libretti di risparmio all'estero.

  • L'aliquota IVAFE è pari al 2 per mille, aumento dovuto dall'incremento dell’imposta di bollo sui prodotti finanziari, e a differenza di quest'ultima che viene applicata direttamente dalla banca o dall'intermediario finanziario, l'IVAFE deve essere versata direttamente dal contribuente e dichiarata nel quadro RM del modello Unico. Inoltre, non è prevista alcuna esenzione IVAFE per i dipendenti che lavorano in via continuativa all’estero, in Paesi vicini all’Italia.

  • L’IVAFE rispetto all'IVIE che si applica sul valore degli immobili all’estero detenuti da residenti italiani, è una tassa che si applica sui prodotti finanziari detenuti da residenti italiani all’estero fatta eccezione di quelle detenute presso intermediari italiani per le quali è prevista l’applicazione di un’imposta di bollo come riformulata dallo stesso articolo 19 del decreto nell’ambito dell’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

  • L’IVAFE, è quindi un’imposta entrata in vigore dall’anno d’imposta 2011 con i commi 18, 20 e 21 dell’articolo 19 del decreto Monti, come tassa sulle attività finanziarie, poi modificata nel 2014 in tassa sui prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e ancora in vigore nel 2020.

 

Tassa sui prodotti finanziari detenuti all'estero 2020: chi la deve pagare?

I soggetti obbligati al pagamento della tassa sui prodotti finanziari detenuti all'estero 2020 sono coloro i quali sono proprietari o detentori di altro titolo o diritto reale di prodotti finanziari all’estero, pertanto, a prescindere dalla modalità di acquisizione della proprietà quindi anche se avute per atto di successione o donazione sono comunque obbligati al versamento dell’imposta.

 

Sono altresì obbligati al versamento dell’imposta, i lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa all’estero in via continuativa per i quali la residenza fiscale italiana è determinata ex legge, ovvero, in base alla nozione contenuta nell’articolo 2, comma 2, del TUIR, in base alla quale si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. 

Tali criteri possono sussistere anche in modo alternativo, e ciò è comunque sufficiente a considerare una persona fisica fiscalmente residente in Italia. 

 

Il requisito della residenza, è verificabile dal punto di vista temporale solo alla fine dell’anno solare perché solo al termine di tale periodo possono essere calcolati esattamente quanti giorni il soggetto interessato ha risieduto in Italia, ossia: Periodo minimo di permanenza obbligatorio per determinare la residenza fiscale della persona: 183 giorni che equivalgono a circa 6 mesi o 184 giorni in caso di anno bisestile.

 

Pertanto, per i lavoratori che prestano la loro attività all’estero ma che mantengono la residenza fiscale in Italia, è previsto, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, l’esonero dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi, sia in relazione al conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, che relativamente a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero.

 

Rientrano pertanto tra i soggetti in questione le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, nonché i lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in zone di frontiera e in paesi limitrofi.

 

Ivafe 2020 calcolo su polizze assicurative estere:

Calcolo IVAFE 2020: In base a quanto stabilito dall’articolo 3, comma 7, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 maggio 2012, sono soggette all’imposta di bollo prevista dall’articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. n. 642 del 1972, le polizze di assicurazione stipulate da soggetti residenti in Italia ed emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi che abbiano esercitato la facoltà prevista dall’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e quella per l’applicazione dell’imposta di bollo in modo virtuale.

 

Pertanto, per le imprese di assicurazione estere che abbiano esercitato entrambe le opzioni, le polizze assicurative emesse per conto di residenti italiani da compagnie estere subiscono un’imposizione tributaria equiparata alle analoghe polizze assicurative italiane, ritenendole come detenute in Italia e, quindi, non sono assoggettate all’IVAFE.

 

Qualora le compagnie estere non esercitino le opzioni e affidino invece le polizze ad una fiduciaria residente o ad un altro intermediario residente, è prevista l’imposta di bollo ma non l’IVAFE in quanto la società fiduciaria o l’intermediario si impegna ad applicare e versare le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste dall’ordinamento tributario sui redditi derivanti dalle attività oggetto del rapporto e, nelle ipotesi in cui le ritenute siano applicate a titolo d’acconto ovvero non siano previste, ad effettuare le comunicazioni nominative all’Amministrazione finanziaria.

 

Il contribuente che stipula una polizza assicurativa con una compagnia estera che eserciti le opzioni o affidi l’amministrazione ad un intermediario, è tenuto alla compilazione del del quadro RW del modello UNICO .

 

Nel caso in cui le compagnie estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi non esercitati le opzioni e le polizze non siano oggetto di contratti di amministrazione con una fiduciaria residente o con altri intermediari residenti, sulle polizze è dovuta l’IVAFE, in quanto tali polizze si considerano detenute all’estero.

 

Calcolo pagamento valore prodotto finanziario:

La misura dell’imposta viene calcolata sulla base imponibile ossia sul valore dei prodotti finanziari ovvero in base al loro valore di mercato, a fine anno solare infatti per ciascuna attività viene rilevato il suo valore nel Paese in cui è detenuta e in base al periodo di reale godimento della suddetta attività da parte del contribuente italiano, poiché se questa non è più posseduta fino alla data del 31 dicembre, il valore di mercato di riferimento coincide con il termine del periodo di detenzione.

 

IVAFE 2020 aliquota 2 per mille:

L’Ivafe tassa conti correnti, libretti di risparmio e prodotti finanziari detenuti all’estero da persone fisiche residenti in Italia a differenza dell'IVIE tassa sugli immobili esteri detenuti da persone fisiche residenti in Italia, non è prevista alcuna soglia di esenzione per il versamento dell’imposta ed è pertanto dovuta nella seguente misura da calcolare in proporzione agli effettivi giorni di detenzione e alla quota di possesso se le attività finanziarie sono cointestate:

  • Anno 2011 e 2012: 1 per mille;

  • Anno 2013: 1,5 per mille;

  • IVAFE 2014 e 2015 2 per mille;

  • IVAFE 2016 aliquota 2 per mille;

  • IVAFE 2017 aliquota 2 per mille.

  • IVAFE 2018 e 2019 aliquota 2 per mille.

  • IVAFE 2020 aliquota 2 per mille.

 

Conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Europa

Nei Paesi appartenenti all’Unione Europea e nei Paesi aderenti al SEE come per esempio la Norvegia, ove viene garantito lo scambio di informazioni, l’imposta per ciascun conto corrente e libretto di risparmio detenuti da residenti italiani è stabilita un’imposta in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al D.P.R. n.642 del 1972, attualmente pari a euro 34,20.

 

Il bollo conti corrente 2020 e libretti di 34,20 euro va calcolata in base al numero dei giorni effettivi di detenzione del conto o libretto che viene ridotta in caso di estinzione o di apertura di tali rapporti in corso d’anno mentre non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a euro 5.000. In caso di conto corrente con giacenza media annuale di valore negativo, tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l’esenzione.

In caso di esenzione, per conti correnti che non superano la soglia di euro 5.000 annui detenuti in Paesi dell’Unione Europea e aderenti al SEE, il contribuente non deve indicare tali conti nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione dell’eventuale obbligo di compilazione del modulo RW.

 

IVAFE 2020 scadenze e come si paga f24?

Il decreto prevede che per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso relativi all’IVAFE si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

I prodotti finanziari detenuti all'estero, devono essere dichiarati per il loro valore nel quadro RW del modello UNICO Persone fisiche, nello specifico va indicato il controvalore in euro degli importi in valuta calcolato in base all’apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 

 

Scadenza IVAFE 2020: Il versamento dell’IVAFE 2020 va effettuato entro il termine del pagamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento in base a quanto stabilito dall’articolo 17, commi 1 e 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, inoltre non sono previsti acconti ma è consentito rateizzare l’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

 

Per cui la scadenza IVAFE 2020 è:

  • Primo acconto IVAFE 2020: entro il 30 giugno.

  • Saldo IVAFE 2020 o unica soluzione IVAFE entro il 30 novembre 2020.

 

IVAFE 2020 come si paga F24? Il versamento dell’IVAFE deve essere effettuato tramite Modello F24 utilizzando i codici tributo:

  • “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - SALDO.

  • “4047” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - ACCONTO PRIMA RATA.

  • “4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE.

 

Calcolo acconto 2020 IVAFE, ultime novità:

Coronavirus, calcolo acconto IVAFE 2020 novità Decreto Liquidità: in questo periodo emergenziale da Covid-19, il decreto Liquidità ha introdotto delle novità circa la modalità di calcolo degli acconti delle imposte 2020.

 

Con la Circolare 9 del 13.04.2020 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità da Coronavirus, in merito alle scadenze di Irpef, Ires e Irap.

 

IVAFE acconti 2020 con metodo storico o previsionale senza sanzioni:

Il calcolo quest'anno si può effettuare secondo il metodo storico, e cioè calcolare l'imposta dovuta sulla base di quanto dovuto per l’anno precedente, considerando detrazioni, crediti di imposta e ritenute.

 

In alternativa, si può utilizzare il metodo previsionale senza temere di incorrere in more o sanzioni per omesso e insufficiente versamento

 

In particolare nella Circolare AdE si legge che "al fine di ridurre il fabbisogno finanziario delle imprese, viene favorito l’utilizzo del metodo previsionale ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il 2020, introducendo, un regime di favore che prevede la mancata applicazione di sanzioni (per omesso o insufficiente versamento) ed interessi nell’ipotesi in cui l’acconto versato col metodo previsionale non sia inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso".

 

Lo stesso principio si applica anche alle seguenti imposte:

  • imposta sostitutiva sui redditi;

    Irpef;

  • cedolare secca sul canone di locazione;

  • IVIE

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