IVIE 2020: scadenze, calcolo, aliquote case estero e pagamento F24

IVIE 2020 cos'è, aliquote e come si calcola sul valore dell'immobile detenuto all’estero, case terreni posseduti dai residenti in Italia come funziona

IVIE 2020: scadenze, calcolo, aliquote case estero e pagamento F24

IVIE 2020 Imposta sul valore degli immobili situati all’estero è la tassa prevista dall’Articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni che ha difatto istituito un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero di proprietà di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato o in relazione ai quali, le stesse siano titolari di diritti reali.

 

Vediamo quindi cos'è e come funziona l'IVIE, chi deve pagare la tassa, quando e come.

 

Ivie 2020: cos’è?

Che cos'è l’Ivie 2020?

  • L'IVIE è la tassa che i contribuenti devono pagare allo Stato qualora detengano case all'estero ma sono residenti in Italia, l'imposta si applica in modo analogo all’IMU, l’imposta sugli immobili posseduti in Italia.

  • L’IVIE imposta sul valore immobili situati all'estero, pertanto, va pagata da tutti i proprietari che risiedendo in Italia e possiedono immobili all’estero a prescindere dalla loro destinazione d’uso, inclusi gli immobili che sono stati oggetto di operazioni di emersione in base al c.d. “scudo fiscale” sia mediante la procedura della regolarizzazione sia del rimpatrio giuridico.

  • L’IVAFE invece è una tassa inizialmente dovuta sulle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia, e poi trasformata dal 2014 in poi, come imposta sui prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero.

 

Abolizione IVIE prima casa:

IVIE prima casa abolita per effetto della Legge di Stabilità 2016. 

  • L'IVIE prima casa è stata abolita e non è più dovuta dai proprietari dell’immobile posseduto fuori dall’Italia e adibito a propria abitazione principale e le relative pertinenze. Per cui i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, la cui residenza fiscale rimane in Italia, l’IVIE è stata abolita per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.

  • L'esenzione IVIE 2020 rimane in vigore fino a quando il lavoratore presta la propria attività all’estero, nel momento in cui lo stesso lavoratore acquisisce di nuovo la residenza in Italia, l’aliquota Ivie viene applicata allo 0,76 per cento, in quanto seconda casa.

Nella nuova disposizione, non rientrano però gli immobili di lusso adibiti ad abitazione principale fuori dall'Italia per i quali continua ad applicarsi l'aliquota dello 0,4% con detrazione pari a 200 euro. Il contribuente che lavora all’estero per lo Stato italiano può detrarre l’imposta Ivie sugli immobili adibiti a prima abitazione e relative pertinenze fino ad un massimo di euro 200. In questo caso non si applica la soglia di esenzione di euro 200 di cui all’articolo 19, comma 15, del decreto.

 

Aliquote IVIE 2020: quali sono?

L'aliquota IVIE 2020 è pari allo 0,76% del valore degli immobili, ed è in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'effettivo possesso. Il versamento dell'imposta da parte dei contribuenti italiani che detengono un immobile o terreno all'estero, non deve essere effettuato se l'importo dovuto non supera le 200 euro, per cui non va neanche comunicato in dichiarazione dei redditi mediante la compilazione dei dati immobile dell quadro RM, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW2.

 

L'aliquota IVIE ridotta allo 0,4% per gli immobili di lusso adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo ammontare): 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale + detrazione di 50 euro per figlio sotto i 26 anni per gli anni 2012 e 2013, fino ad un massimo di 400 euro.

 

IVIE 2020 esenzioni, limiti e soglie:

L’IVIE 2020 imposta sul valore degli immobili all’estero detenuti da residenti italiani va calcolata con aliquota pari allo 0,76% da applicare al valore dell’immobile determinato sulla base rendita catastale o del valore dell’acquisto o al valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario se previsto dal paese in cui è ubicato l’immobile, per i coefficienti Imu.

 

Il versamento dell’imposta, non è dovuto se l’importo ottenuto non supera i 200 euro, in quanto sono state previste delle esenzioni Ivie per gli immobili il cui valore complessivo non supera euro 26.381 circa. Per il contribuente che non supera i suddetti limiti, oltre a non dover pagare l’Ivie non è tenuto neanche ad indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW2.

 

Inoltre, l’imposta è dovuta in modo proporzionale alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale diritto. Nello specifico, se il diritto si è protratto per almeno quindici giorni nell’arco del mese, tale periodo deve essere computato per intero.

 

Per evitare la doppia imposizione, dal calcolo dell’Ivie va sottratta l’imposta patrimoniale pagata all’estero nel medesimo anno. Qualora l’imposta patrimoniale sia corrisposta anche con riferimento ad altri beni, diversi dagli immobili, occorre effettuare un calcolo  proporzionale al fine di individuare la quota parte dell’imposta riferibile agli immobili.

Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonchè per il contenzioso, relativamente all’imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

Quando e come si paga acconto e saldo IVIE 2020? Scadenza, Modello F24 e codice tributo:

L’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero da residenti in Italia 2020 segue le seguenti scadenze IVIE:

  • Primo acconto IVIE 2020: scadenza 30 giugno.

  • Secondo acconto IVIE 2020 o unica soluzione, entro il 30 novembre.

Se il versamento viene effettuato in ritardo è possibile sanare la violazione entro 30 giorni dalla scadenza originaria, applicando una maggiorazione alle somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 

 

Modello f24 e codici tributo IVIE acconto e saldo:

Il versamento dell’IVIE deve essere effettuato tramite Modello F24 IVIE editabile utilizzando i codici tributo:

  • 4041 per il SALDO.

  • 4042 Società fiduciarie – SALDO.

  • 4044 ACCONTO PRIMA RATA.

  • 4045 ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE.

  • 4046 Società fiduciarie – ACCONTO.

La dichiarazione IVIE 2020, valore degli immobili situati all’estero da parte del contribuente deve avvenire tramite la compilazione Quadro RW del modello UNICO Persone fisiche 2020, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta calcolato in base all’apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

 

Si ricorda inoltre, che per il versamento dell’Ivie non sono dovuti acconti ed è consentito rateizzare l’imposta, inoltre, non si deve eseguire il versamento per il debito della singola imposta o addizionale risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00. Conseguentemente nel caso in cui il debito di imposta relativo all’IVIE non sia superiore a 12 euro il versamento non deve essere effettuato. 

 

Calcolo acconto 2020 IVIE, ultime novità:

Coronavirus, calcolo acconto IVIE 2020 novità Decreto Liquidità: in questo periodo emergenziale da Covid-19, il decreto Liquidità ha introdotto delle novità circa la modalità di calcolo degli acconti delle imposte 2020.

 

Con la Circolare 9 del 13.04.2020 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità da Coronavirus, in merito alle scadenze di Irpef, Ires e Irap.

 

IVIE acconti 2020 con metodo storico o previsionale senza sanzioni:

Il calcolo quest'anno si può effettuare secondo il metodo storico, e cioè calcolare l'imposta dovuta sulla base di quanto dovuto per l’anno precedente, considerando detrazioni, crediti di imposta e ritenute.

 

In alternativa, si può utilizzare il metodo previsionale senza temere di incorrere in more o sanzioni per omesso e insufficiente versamento.

 

In particolare nella Circolare AdE si legge che "al fine di ridurre il fabbisogno finanziario delle imprese, viene favorito l’utilizzo del metodo previsionale ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il 2020, introducendo, un regime di favore che prevede la mancata applicazione di sanzioni (per omesso o insufficiente versamento) ed interessi nell’ipotesi in cui l’acconto versato col metodo previsionale non sia inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso".

 

Lo stesso principio si applica anche alle seguenti imposte:

  • imposta sostitutiva sui redditi;

    Irpef;

  • cedolare secca sul canone di locazione;

  • IVAFE.

 

Come si calcola l'imposta sul valore degli immobili esteri?

IVIE 2020 come si calcola l’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero da proprietari residenti in Italia?

Per il calcolo occorre per prima cosa definire in base alla normativa vigente cosa s’intende e quali sono i criteri per definire la residenza delle persone fisiche, per farlo è necessario far riferimento alla nozione contenuta nell’articolo 2, comma 2, del TUIR, in base alla quale si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Tali criteri possono sussistere anche in modo alternativo, e ciò è comunque sufficiente a considerare una persona fisica fiscalmente residente in Italia. 

 

Il requisito della residenza, è verificabile dal punto di vista temporale solo alla fine dell’anno solare perché solo al termine di tale periodo possono essere calcolati esattamente quanti giorni il soggetto interessato ha risieduto in Italia, ovvero: 

Periodo minimo di permanenza obbligatorio per determinare la residenza fiscale della persona: 183 giorni che equivalgono a circa 6 mesi o 184 giorni in caso di anno bisestile.

Sono altresì residenti, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Al riguardo si ricorda che, fino all’emanazione del citato decreto, si considerano residenti in Italia i cittadini emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. 4 maggio 1999 la cosiddetta black list.

 

Chi deve pagare l'IVIE e su cosa?

I soggetti passivi dell’imposta sul valore degli immobili esteri detenuti da residenti italiani, IVIE sono:

  • Proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il titolare della nuda proprietà);

  • Concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; 

  • Locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 

Per poter invece verificare la sussistenza dei diritti reali che attribuiscono ai titolari, l’obbligo passivo dell’imposta, è necessario fare riferimento agli ordinamenti esteri in cui l’immobile è ubicato.

 

Per esempio per gli immobili detenuti nei Paesi di common law può sussistere sia un diritto di proprietà fondiaria assoluta la c.d. “freehold” cioè un diritto al possesso dei beni che una “leasehold” che dà diritto al possesso di beni immobili, in modo separato dalla proprietà, solitamente per un periodo di tempo molto elevato, dietro il pagamento di un corrispettivo. Tali ipotesi, trovando molte analogie a quello che in Italia viene chiamato usufrutto, l’Agenzia ha ritenuto chiarire che in questi casi sono tenuti al pagamento dell’imposta Ivie sia i titolari deo diritto reale sia i titolari di proprietà fondiaria assoluta.

 

Per le Proprietà detenute in Comunione, ai fini dell’imposta, essa  è dovuta da ciascun soggetto partecipante alla comunione con riferimento al valore relativo alla propria quota.

L’Ivie è pertanto una tassa obbligatoria per tutti i soggetti sopra elencati e sia per coloro che detengono immobili all’estero pur risiedendo in Italia anche se intestati a società fiduciaria o ad altre entità giuridiche come società, fondazioni, o trust che agiscono quali persone interposte mentre l’effettiva disponibilità degli immobili è da attribuire a persone fisiche residenti. 

 

Calcolo valore immobile IVIE 2020:

Per calcolare l’Ivie 2020 è necessario far riferimento al valore dell’immobile detenuto all’estero da residenti italiani. Tale valore, è determinabile dal costo che risulta dall’atto di acquisto o dai contratti in cui sono indicati i costi complessivamente sostenuti per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà, qualora tali valori non possano essere evinti dai contratti verranno calcolati secondo i criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l’immobile è situato.

  • Valore Immobile Costruito: Se l’immobile viene costruito, per desumere il suo valore si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione, qualora tale dato non possa essere rilevato per mancanza di documentazione, si prenderà come riferimento il suo valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile.

     

  • Valore Immobile cessato prima del 31 dicembre: Qualora l’immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno si deve fare riferimento al valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione.

     

  • Valore Immobili acquisiti per successione o donazione: il valore dell’immobile in caso di successione è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. In mancanza di tale dato, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal defunto o dal donante come risultante dalla relativa documentazione, in assenza anche di tale documentazione si assume il valore di mercato.

 

Valore degli Immobili situati in Europa:

Il valore degli immobili situati in territori appartenenti all’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), quindi anche Norvegia e l’Islanda, ossia in quei paesi per i quali sussiste un adeguato scambio di informazioni, il valore per determinare l’imposta Ivie è in base al valore catastale dell’immobile. 

Se per uno stesso immobile sono attribuibili diversi valori catastali per la determinazione delle imposte reddituali e delle imposte patrimoniali, ai fini dell’imposta IVIE deve essere preso in considerazione il valore catastale utilizzabile per la determinazione delle imposte patrimoniali, comprese quelle di competenza di enti locali e territoriali. Pertanto, per gli immobili ubicati in Europa, il calcolo dell’imposta Ivie avviene sulla base del valore catastale utilizzato per la determinazione di imposte ivi dovute.

 

Nel caso in cui venga a mancare il valore catastale così come sopra descritto, il calcolo Ivie verrà effettuato in base al costo dell’immobile risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

 

Per maggiore equità, nei confronti di proprietari che hanno acquistato il loro immobile in diversi periodi e qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi siano meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, può essere assunto come base imponibile dell’IVIE il valore dell’immobile che risulta dall’applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU:

  • 160: Fabbricati aventi il carattere di abitazione, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici, alloggi tipici del Paese, magazzini e locali di deposito, nonché stalle, scuderie, rimesse e autorimesse senza fine di lucro, tettoie chiuse o aperte;

  • 140: Collegi, convitti, case di cura e ospedali senza fine di lucro, scuole, biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, laboratori per arti e mestieri, locali per esercizi sportivi senza fine di lucro;

  • 80: Uffici e studi privati;

  • 60: Alberghi e pensioni;

  • 55: Negozi e botteghe;

  • 135 -110: Terreni agricoli.

In questi casi, il reddito medio ordinario è calcolato tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale, come avviene per esempio, sugli immobili siti in Francia, per i quali il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50% ai fini dell’applicazione della tax fonciere.

 

Nella circolare del 5 giugno 2012, circolare n.28 E dell’Agenzia delle Entrate, in allegato, sono elencati i Paesi europei Tabella 1 Elenco Paesi UE e SEE distinguendo quelli per i quali:

 

Paesi per i quali l’Ivie viene assunta in base al valore catastale dell’immobile: Austria, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,  Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

 

Paesi per i quali il calcolo della base imponibile dell’imposta Ivie deve essere effettuata in base al valore rilevato dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile o a scelta del contribuente, al valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario, eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per i coefficienti IMU: Belgio, Francia, Irlanda e Malta.

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