La proroga

Superbonus 110% proroga 2023: le novità nella Legge di Bilancio 2022

Il Consiglio dei ministri ieri ha dato il via libera alla Nadef che prevede anche la proroga al 110% l’aliquota di detrazione di specifici interventi

Superbonus 110% proroga 2023: le novità nella Legge di Bilancio 2022

Il Consiglio dei ministri ieri ha dato il via libera alla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef) che prevede tra le varie misure, la conferma e la proroga del superbonus al 110% al 2023. "Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 - si legge nell'introduzione della Nadef - consente di coprire le esigenze per le cosiddette politiche invariate e il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale, fra cui quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di garanzia per le Pmi e agli incentivi all'efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi". 

Ciò significa che i contribuenti potranno continuare a fruire del superbonus al 110% fino al 2023. La misura entrerà nella legge di bilancio 2022.

 

Superbonus 110% proroga fino al 2023

"La conferma della proroga al 2023 del superbonus al 110% è un'ottima notizia - ha detto la vice ministra dell'Economia Laura Castelli -. È una misura che funziona molto bene, oltre ad essere uno dei principali pilastri della transizione ecologica che sta aiutando l'economia del Paese a ripartire". 

 

Cos’è il Superbonus 110%?

Come spiegato nella guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrare, il Superbonus è un’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio che aumenta al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per determinati interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

 

La nuova scadenza nella Legge di Bilancio 2022

Originariamente la detrazione per le suddette spese era solo per il periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ma per effetto di successive modifiche e proroghe, il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il:

  • 30 giugno 2022 dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, situate all'interno di edifici plurifamiliari (cfr. art. 119, commi 1 e 4 del Decreto Rilancio);

  • 30 giugno 2022 dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Solo nel caso in cui alla scadenza del predetto termine del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (cfr. art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio);

  • 31 dicembre 2022 dai condomìni (cfr. art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio) * 30 giugno 2023 dagli IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per gli interventi di risparmio energetico. Qualora a tale data (30 giugno 2023) siano stati effettuati lavori (finalizzati al risparmio energetico o antisismici) per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (cfr. art. 119, commi 3-bis e 8-bis).

Le suddette scadenze ora dovranno essere riviste alla luce dell’approvazione ieri della NaDef da parte del CdM contenente la proroga Superbonus 110% per tutto il 2023 e che il rinnovo sarà inserito nella Legge di Bilancio 2022.

 

Si ricorda inoltre che le detrazioni Supebonus vanno ad aggiungersi a quelle previste per gli interventi del bonus ristrutturazioni, compresi quelli  Sismabonus e Ecobonus e bonus facciate.

Superbonus anche con sconto o cessione del credito

Con il Superbonus 110% il contribuente ha la possibilità di scegliere anziché la detrazione in 5 anni tramite dichiarazione dei redditi, il contributo anticipato sotto forma di:

  • sconto applicato direttamente dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, 

  • cessione del credito a corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 12 ottobre 2020.

 

Si Superbonus 100% a chi spetta

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni; 

  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento; 

  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate; 

  • Istituti autonomi case popolari (Iacp); 

  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
    I soggetti Ires possono beneficiare della misura nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali. Superbonus 110 quali sono gli interventi agevolabili 


Interventi principali o trainanti che danno diritto al 110%

Il Superbonus spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri;

  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;

interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

 

Interventi aggiuntivi o trainati

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:

  • interventi di efficientamento energetico;

  • installazione di impianti solari fotovoltaici;

  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;

  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e)


Documenti necessari

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;

  •  Asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

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