Certificato ricovero ospedale: pronto soccorso e day hospital

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Certificato ricovero ospedale: pronto soccorso e day hospital

Il certificato di ricovero ospedaliero, day hospital e pronto soccorso del dipendente pubblico o privato assente dal posto di lavoro, per legge, deve essere trasmesso per via telematica all'INPS direttamente dalla struttura sanitaria ospedaliera.

 

Con la circolare n.113/2013 INPS, l'Istituto ha reso nota l'attivazione di un nuovo sistema telematico che consente alle strutture ospedaliere di inviare per via telematica  all'INPS i certificati medici di ricovero e dimissioni del lavoratore dipendente pubblico e privato.

 

Nel caso in cui poi, l'ospedale, sebbene obbligato alla trasmissione telematica della certificazione di ricovero e di malattia, sia nell'impossibilità di trasmetterlo online, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato medico di ricovero cartaceo e trasmetterlo all'INPS e una copia al proprio datore di lavoro.

 

Certificato di ricovero ospedaliero day hospital e pronto soccorso:

Cosa deve fare il dipendente pubblico e privato che viene ricoverato presso una struttura ospedaliera, o effettua un day hospital o si reca al pronto soccorso?


Il dipendente pubblico e privato che viene ricoverato presso l'ospedale ha quindi bisogno di un certificato medico da inviare all'INPS per giustificare l'assenza dal posto di lavoro e ottenere l'indennità di malattia per ricovero.

 

Tale certificato, deve essere trasmesso all'INPS per via telematica direttamente dalla struttura ospedaliera.

 

Il decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2012, ha infatti stabilito come termine ultimo per le Regioni per adeguare le strutture ospedaliere all'invio telematico dei certificati di ricovero all'INPS, la data di marzo 2014 e a partire da tale termine, gli ospedali e le case di cura convenzionate con il SSN, devono essere in grado di poter trasmettere online all'INPS:

  • Comunicazioni di inizio ricovero.

  • Certificati di malattia dimissioni.

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L'ospedale ha l'obbligo di inviare la comunicazione d'inizio ricovero all'Inps?

Il sistema di comunicazione dell'INPS consente alle strutture ospedaliere di trasmettere per via telematica all'Istituto, il certificato INPS attestante la data di inizio del ricovero del lavoratore dipendente pubblico e privato.

 

In sede di accettazione del ricovero del paziente, l'amministrazione dell'ospedale provvede ad inviare all'INPS la comunicazione di inizio ricovero, identificata con il codice PUCIR, Protocollo Univoco della Comunicazione di inizio ricovero.

 

Su richiesta del paziente-lavoratore, l'ospedale può rilasciare la copia cartacea della suddetta comunicazione.

Attenzione: nel caso in cui la Comunicazione di Inizio Ricovero non venga però inviata nei tempi richiesti, non sarà possibile l’emissione telematica del certificato di malattia in sede di dimissione, che dovrà quindi essere rilasciato in modalità cartacea.

 

Certificato di dimissioni dall'ospedale:

Certificato di dimissioni dall'ospedale: è un servizio di comunicazione che consente all’azienda sanitaria di inviare all’Inps i dati di chiusura del certificato di ricovero per dimissioni del lavoratore e/o del trasferimento dello stesso presso un altro ospedale.

 

Tale servizio, consente inoltre al medico dell'ospedale di poter riprendere la comunicazione di inizio ricovero mediante la ricerca del codice PUCIR e del codice fiscale del lavoratore, e aggiornare il certificato cona la diagnosi e l’eventuale prognosi per la convalescenza.

 

L’accettazione del certificato di dimissione da parte dell’Inps, prevede la restituzione di un numero di protocollo univoco del certificato stesso chiamato PUC che dimostra che la trasmissione per via telematica del certificato all'INPS è andata a buon fine.

Un'altra funzione del nuovo sistema software gestionale della Struttura sanitaria, consente anche di poter stampare le comunicazioni di ricovero e dimissioni, in modo tale da essere rilasciate in copia al lavoratore.

 

Queste comunicazioni cartacee insieme ai certificati di malattia senza ricovero rilasciati dall'ospedale, servono al lavoratore per prendere visione della corretta digitazione dei dati anagrafici e, tra questi, dell’indirizzo di reperibilità, la cui esatta indicazione rimane un onere a carico del lavoratore stesso.

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Certificato di malattia rilasciato da medico ospedale e libero professionista:

Il nuovo sistema INPS di comunicazione tra strutture ospedaliere, strutture mediche del SSN e liberi professionisti, consente anche di rilasciare e trasmettere online i Certificati di malattia senza ricovero all'INPS. Tale sistema, è stato infatti implementato con nuovi campi che consentono al medico dell'ospedale o al medico libero professionista di:

  • dichiarare il proprio ruolo al momento del rilascio del certificato medico al dipendente pubblico o privato, quidi se in qualità di Medico Servizio Sanitario Nazionale o di Libero professionista.

  • di indicare l'evento traumatico e di specificare meglio la diagnosi anche nel caso di una eventuale responsabilità di terzi.

  • di segnalare l’esistenza di una patologia grave che richiede terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta. Perché tale specifica, esclude il dipendente pubblico e in alcuni casi il dipendente privato, dall'obbligo di rispettare gli orari visita fiscale.

  • di indicare dove è stata eseguita la visita quindi se ambulatoriale, domiciliare o al pronto soccorso.

  • possibilità del lavoratore di dichiarare che il rilascio del certificato è stato effettuato con interruzione dell’attività lavorativa o al termine della giornata lavorativa.

 

Certificati di malattia, ricovero e di dimissioni cartacei: quando?

I certificati di malattia, ricovero e dimissioni possono essere ancora accettati cartacei?

Si, in alcune condizioni il lavoratore può ricevere il certificato di malattia, ricovero e dimissioni su carta.

 

Ad esempio, il lavoratore può essere rilasciato un certificato di malattia in forma cartacea quando la struttura ospedaliera o il medico convenzionato SSN, non ha possibilità di accedere temporaneamente al sistema telematico INPS. 

 

In questo caso cosa deve fare il lavoratore?

Deve presentare la documentazione alla propria amministrazione o datore di lavoro, secondo le modalità tradizionali, spedizione tramite raccomandata, pec o fax o consegna a mano del certificato medico cartaceo.

 

L'amministrazione o il datore di lavoro, a loro volta segnalano via PEC, entro 48 ore, alla azienda sanitaria di riferimento del medico di aver ricevuto certificazione cartacea al posto del certificato medico telematico.

 

La possibilità di rilasciare il certificato di ricovero, dimissioni o del pronto soccorso in forma cartacea è quindi ancora possibile, si ricorda pertanto che il lavoratore assente per malattia, è tenuto a consegnare la suddetta documentazione all'amministrazione o al datore di lavoro nelle modalità tradizionali sopra elencate.

  • Certificati di malattia cartacei rilasciati da medici privati: a tale riguardo occorre fare subito una premessa: nel settore del pubblico impiego assenza per malattia superiore ai 10 giorni, e comunque sempre dopo il secondo evento di malattia nel corso dello stesso anno solare, l'assenza deve essere certificata esclusivamente da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Fatta questa premessa, possiamo comunque affermare che la possibilità che al dipendente possa essere rilasciato un certificato di malattia cartaceo da parte di un medico privato è molto rara, in quanto la trasmissione del certificato di malattia telematico è ormai diventata una routine.

  • Per quali categorie di lavoratori non è obbligatorio il certificato di malattia telematico? La trasmissione telematica delle certificazioni di malattia non è obbligatoria per tutte le categorie di lavoratori. Nello specifico i lavoratori che sono esclusi dall'obbligo del certificato medico telematico, e quindi non soggetti alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001, sono: magistrati, avvocati dello Stato, professori universitari, personale delle forze armate, di polizia, vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatica e prefettizia e le altre categorie disciplinate dai propri ordinamenti. Per le suddette categorie di lavoratori, sono rimaste invariate le modalità di rilascio e invio dei certificati medici attestati la malattia, il ricovero, la degenza e le dimissioni anche presso strutture sanitarie ospedaliere, day hospital e pronto soccorso.

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