Comunicazione IVA fatture: scadenza e poi abolizione

Scadenza Comunicazione IVA semestrale e trimestrale fatture emesse e ricevute, cos'è e come funziona abolizione e novità sul documento riepilogativo light

Redazione
di Redazione
11 settembre 2019 11:23
Comunicazione IVA fatture: scadenza e poi abolizione

La comunicazione IVA fatture, insieme alla comunicazione liquidazioni periodiche Iva, è un adempimento previsto dal decreto fiscale 193/2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale che prevede nello specifico, l’obbligo da parte dei soggetti passivi IVA di trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate, le due comunicazioni.

 

Per la comunicazione IVA fatture però sono intervenute tante novità grazie alle modifiche del decreto fiscale recepite dal provvedimento dello spesometro light 2018, emanato dall'Agenzia delle Entrate il 5 febbraio scorso.

 

Ultimo aggiornamento 2019: con l'entrata in vigore della fattura elettronica 2019, lo spesometro fatture è abolito dal 1° gennaio 2019, pertanto il 30 aprile 2019 sarà l'ultimo invio per chi deve trasmettere i dati del secondo semestre 2018.

 

Comunicazione IVA cos'è?

Che cos’è la Comuncazione IVA? 

  • La Comunicazione IVA, è il nuovo obbligo previsto dall’articolo 4 del decreto 193/2016 che contiene diverse nuove norme finalizzate al recupero dell’evasione fiscale, soprattutto in materia di Iva.

  • Nello specifico, l’articolo 4 del decreto, contiene innanzitutto la riscrittura della norma relativa alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (articolo 21 Dl 78/2010) cd. spesometro, sancendo nella nuova formulazione, che viene introdotto per i soggetti passivi IVA, il nuovo obbligo di trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel corso del trimestre di riferimento e di quelle ricevute, registrate, ivi comprese le variazioni. Il nuovo obbligo prevede pertanto l'invio della Comunicazione IVA fatture emesse e ricevute.

  • Viene poi introdotto anche un nuovo adempimento, quello che obbliga gli stessi soggetti a trasmettere all’Agenzia, con le stesse modalità e termini, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis Dl 78/2010).

  • La comunicazione IVA è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

  • Sono esonerati dalla presentazione del nuovo spesometro i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazione periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

 

Comunicazione IVA: fatture e liquidazioni periodiche

A partire dal 1° gennaio dello scorso anno, i soggetti passivi IVA, non devono più presentare i dati delle fatture secondo la normativa dello spesometro e del modello polivalente ma devono usare due nuove comunicazioni, introdotte dal decreto 193/2016 e poi successivamente modificate dal nuovo provvedimento di spesometro light 2018.

Per effetto delle suddette novità, in Italia, sono previsti i seguenti adempimenti fiscali:

 

1) Comunicazione IVA trimestrale fatture: ossia, inviare per via telematica all’Agenzia delle entrate, tutti i dati delle fatture emesse e ricevute, le variazioni e le bolle doganali.

In particolare i contribuenti devono inviare tutti i dati identificativi dei soggetti con cui nel trimestre di riferimento, hanno svolto le operazioni, la data ed il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata, l’imposta ed il tipo di operazione, oppure, un documento riepilogativo in caso di registrazione di fatture sotto i 300 euro.

 

2) Spesometro trimestrale Liquidazioni periodiche IVA: ossia, trasmettere all’Agenzia, tutti i dati riepilogativi delle liquidazioni dell’imposta sul valore aggiunto, anche se a credito.

Leggi tutte le semplificazioni del nuovo spesometro light 2018.

Da questo nuovo obbligo, sono esonerati i soggetti non obbligati alla dichiarazione annuale IVA o quelli esonerati dall’effettuare le liquidazioni periodiche.

Le norme relative alle nuove comunicazioni trimestrali Iva prevedono l'abolizione dei seguenti adempimenti:

  • Abolizione spesometro annuale, sostituito dal nuovo spesometro trimestrale. 

  • Elenchi Intrastat degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute;

  • Comunicazioni dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing;

  • Comunicazione black list;

  • Per la Dichiarazione Iva la nuova scadenza 2019 è tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

 

Scadenza Comunicazione IVA semestrale e trimestrale fatture 2018

Scadenza Comunicazione IVA semestrale e trimestrale fatture 2018: Per effetto della nuova normativa introdotta dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018, è stata data la possibilità per i soggetti passivi IVA obbligati allo spesometro 2018, di poter provvedere all'invio delle comunicazioni trimestralmente o semestralmente.

Nello specifico, la:

 

Scadenza comunicazione IVA semestrale 2018 dati fatture, è:

1° e 2° trimestre: comunicazione IVA semestrale entro il 30 settembre 2018;

3° e 4° trimestre: scadenza 30 aprile 2019.

 

Scadenza comunicazione IVA trimestrale 2018:

  • I° trimestre: entro il 31 maggio 2018;

  • II° trimestre: entro il 30 settembre 2018;

  • II° trimestre entro il 30 aprile 2019.

  • IV° trimestre: entro il 30 aprile 2019.

 A tale proposito vedi anche opzione spesometro semestrale.

 

Comunicazione liquidazione IVA 2019: scadenza

  • I° trimestre: entro il 31 maggio 2019;

  • II° trimestre: entro il 16 settembre 2019;

  • II° trimestre entro il 18 novembre 2019;

  • IV° trimestre: entro l 28 febbraio 2020.

Vedi anche: nuovo modello comunicazione IVA liquidazioni periodiche.

 

Comunicazione IVA 2019 omessa, inviata in ritardo o insufficiente: sanzioni

Il decreto 193/2016, oltre a prevedere i nuovi obblighi di comunicazione dati IVA, prevede anche le nuove sanzioni che si applicano ai soggetti che seppur tenuti all'obbligo non provvedono al suo invio, lo ritardano o lo fanno in modo insufficiente.

Le nuove sanzioni comunicazione IVA sono:

  • Omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura: sanzione da un minimo di 25 euro ad massimo di 25mila euro. In questo caso, non si applica la disposizione relativa al concorso di violazioni e alla continuazione;

  • Omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva: sanzione da 5mila a 50mila euro.

Sanzioni comunicazione IVA dimezzate, grazie al decreto di novembre, pertanto, le nuove sanzioni sono:

  • Omessa o ritardata comunicazione iva fatture per ogni fattura: sanzione minimo 2 euro per fattura ad un massimo di 1.000 euro a trimestre (*)

  • Omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche: sanzione minimo 500 euro a massimo 2.000 euro (*).

*La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

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