Cartella esattoriale 2020: notifica ricorso annullamento come funziona

Cartella esattoriale 2020 Agenzia delle Entrate-Riscossione cos'è e come funziona il ricorso, la prescrizione e la notifica nuove cartelle esattoriali?

Cartella esattoriale 2020: notifica ricorso annullamento come funziona

Cartella esattoriale 2020 notifica, pagamento, ricorso e annullamento: forse non tutti i contribuenti se ne saranno accorti ma a seguito dell'abolizione di Equitalia e all'entrata in vigore del nuove Ente, Agenzia delle Entrate Riscossione, sono cambiare le cartelle di pagamento esattoriale per la riscossione dei tributi emessi dall’Agenzia delle Entrate che controlla e verifica le omissioni e violazioni dei contribuenti ed intraprende direttamente le attività di riscossione nazionale dei tributi. 

 

Vediamo quindi la nuova cartella esattoriale 2020' cos'è e come funziona il ricorso, la prescrizione e la notifica.

 

Nuova cartelle esattoriale Agenzia delle Entrate-Riscossione:

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo ente per la riscossione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha provveduto, al fine di garantire una migliore fruibilità delle informazioni e una maggiore chiarezza e trasparenza al contribuente, ad approvare il nuovo modello di cartella di pagamento.

 

Nella nuova cartella esattoriale 2020, sono contenute diverse informazioni quali:

  • la descrizione degli addebiti

  • le istruzioni sulle modalità di pagamento

  • l’invito a pagare entro 60 giorni le somme descritte

  • le indicazioni per l’eventuale proposizione del ricorso

  • il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella di pagamento. 

Per cui una volta che ricevuta l’iscrizione a ruolo, l'Agenzia, attiva le procedure per il recupero del credito inviando ai contribuenti, come primo atto formale, la cartella di pagamento.

 

La notifica della Cartella al contribuente avviene mediante il personale autorizzato dell’Agente della riscossione o da altri soggetti abilitati dallo stesso Agente, la suddetta notifica, può  avvenire anche per raccomandata con avviso di ricevimento.

 

Cartella esattoriale: che cos'è l'iscrizione a ruolo?

Nelle cartelle esattoriali che cos'è l'iscrizione a ruolo e cosa significa?

A seguito degli accertamenti e delle verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria, Agenzia delle Entrate, le somme che risultano dovute in quanto omesse o parzialmente pagate vengono iscritte a ruolo. 

 

Il ruolo è un elenco stilato dall’ente impositore che contiene i debitori, ovvero, le generalità dei contribuenti sui quali è stata rilevata la violazione e le somme da essi dovute.

 

Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 16/2012, è stato aumentato l'importo minimo per procedere all’iscrizione a ruolo, pertanto, l’Agenzia delle Entrate non può più richiedere l’iscrizione a ruolo e la conseguente riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, se la somma dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi, non è maggiore, per ciascun credito e con riferimento a un singolo periodo d ’imposta, a 30 euro. Tale applicazione della norma, non è prevista invece se il credito del debitore è derivato dalla ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.

 

Non è più prevista iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento per le somme contenute negli avvisi di accertamento emessi - ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell’Irap, dell’Iva, delle ritenute e delle imposte sostitutive - dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° ottobre 2011, relativamente ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi dei cosiddetti “accertamenti esecutivi”.

 

Il ruolo è trasmesso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione che provvede a:

  • Predisporre e notificare le cartelle di pagamento esattoriale;

  • Riscuotere le somme e riversarle nelle casse dello Stato e degli altri enti impositori;

  • Avviare l’esecuzione forzata, in caso di mancato pagamento.

 

Scadenza notifica cartella esattoriale: entro quanto tempo deve avvenire?

Qual è la scadenza per la notifica di una cartelle esattoriale? Le cartelle esattoriali devono essere notificate entro determinati termini, che, per la riscossione di imposte dirette e Iva, variano in relazione ai tipi di controllo.

 Cartella esattoriali 2020 scadenza notifica 2020
Somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni 

31 dicembre del terzo anno (*) successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre

Somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni 

 

31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazioni

 * del quarto anno, in caso di liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni in forma di capitale.

 

Mancato pagamento cartella: cosa succede?

In caso di mancato pagamento delle cartelle entro 60 giorni dalla data di notifica, sulle somme iscritte a ruolo saranno calcolati gli interessi di mora in base al tasso legale vigente, per ogni giorno di ritardo, nonché l’intero compenso dovuto all’Agente della riscossione (calcolato sul capitale e sugli interessi di mora) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o intempestivo) pagamento della cartella.

 

Formula calcolo interessi: Interesse al tasso legale x tributo x n° giorni trascorsi dalla violazione/ 36.500.

 

Trascorso il termine dei 60 giorni, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avviare azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati, ovvero, anche su genitori o figli, soci, ecc come, per esempio:

  • il fermo amministrativo di beni mobili registrati;

  • il pignoramento dei beni;

dal momento che il debitore risponde dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri come sancito dall’articolo 2740 del Codice Civile.

 

Cosa succede se non pago la cartella esattoriale?

Se il contribuente non paga entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale e non presenta ricorso, e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente impositore o della Commissione tributaria, Equitalia procede al recupero forzato delle somme iscritte a ruolo.

 

Equitalia, nei confronti del debitore e dei coobbligati, a seconda dei casi può pertanto procedere con:

  • Iscrizione di un fermo amministrativo sui beni mobili registrati, come per esempio su autovetture private o societarie;

  • Iscrizione ipoteca sui beni immobili;

  • Pignoramento mobiliare e pignoramento presso terzi nelle forma di pignoramento stipendio e pensione e pignoramento conto corrente;

  • Pignoramento immobiliare;

  • Azioni esecutive, cautelari o conservative che l’ordinamento attribuisce in genere al creditore.

     

Cartella esattoriale non pagata entro 60 giorni: ipoteca, pignoramenti e ganasce fiscali

Con il decreto legge n. 70/2011 sono state introdotte importanti disposizioni in tema di riscossione e di applicazione delle misure cautelari.

Ulteriori novità sono state previste, in materia di pignoramenti e di iscrizioni ipotecarie, dal recente decreto legge n. 16/2012 e descritte nella seguente modo:

  • per i debiti minori fino a 2 mila euro: prima di intraprendere le misure cautelari ed esecutive, obbligatorio inviare 2 solleciti di pagamento e che tra il primo e il secondo avviso, da spedire per posta ordinaria, debbano trascorrere almeno sei mesi. Se dopo l’invio dei due solleciti le somme dovute continuano a non essere pagate, Equitalia può intraprendere le azioni previste per il recupero coattivo, inviando al contribuente un apposito avviso come l’iscrizione del fermo amministrativo, atto di pignoramento, ecc.

  • Calcolo degli Interessi: gli interessi moratori dovuti a seguito del mancato pagamento di una cartella vanno calcolati solo sulle imposte e non più sull’intero debito iscritto a ruolo, comprendente sanzioni e interessi. Inoltre, le misure degli interessi fiscali applicabili al versamento, alla riscossione e al rimborso dei tributi, possono essere stabilite esclusivamente dal ministero dell’Economia e delle Finanze nel limite di un solo punto percentuale di differenza rispetto al tasso legale (in precedenza erano tre i punti percentuali).

  • Fermo Amministrativo: detto anche “ganasce fiscali” consiste in una misura cautelare attivata da Equitalia attraverso l’iscrizione del fermo del bene mobile registrato come un’automobile nel PRA, Pubblico registro automobilistico cosicchè il mezzo non possa più circolare fino all’estinzione del debito. Inoltre, dal 13 luglio 2011, per la cancellazione del fermo amministrativo su beni mobili registrati, il debitore non deve più pagare le relative spese sostenute da Equitalia, dal PRA e dagli altri Pubblici registri.

 

Quando vi è l'iscrizione ipoteca?

L’iscrizione di Ipoteca è un’altra misura cautelate che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può intraprendere per recuperare il credito, essa, è una misura che garantisce il credito, attribuendo all’ente creditore il diritto di essere soddisfatto con preferenza nel caso di espropriazione.

 

Tale misura, può riguardare beni del debitore o del coobbligato (ipoteca legale) o di un terzo (ipoteca volontaria).

 

Si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. 

Prima di iscrivere ipoteca, l'Agenzia, è tenuta a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avvertimento che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all’iscrizione d’ipoteca. Il preavviso deve essere notificato esclusivamente al proprietario dell’immobile e non a persone diverse, anche se le stesse vantano sull’immobile diritti di altra natura (per esempio, l’usufrutto).

 

a) L’iscrizione dell’IPOTECA prima del 1° marzo 2012, non poteva essere eseguita se l’importo complessivo del debito era inferiore a:

  • 20.000 euro, se il debito iscritto a ruolo era stato contestato in giudizio o erano ancora aperti i termini per la contestazione, e l’immobile costituiva per il debitore (e proprietario) la sua abitazione principale

  • 8.000 euro, negli altri casi

b) L’iscrizione dell’IPOTECA dopo il 1° marzo 2012:

Equitalia può iscrivere la garanzia ipotecaria solo se l’importo complessivo del credito per cui si procede non è inferiore, complessivamente, a 20.000 euro. Questi stessi importi valgono anche per il procedimento di espropriazione immobiliare.

 

Pignoramento immobiliare, presso terzi, stipendio, pensione, TFR e conto corrente:

Equitalia in caso di mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo entro 60 giorni può in base all’importo della somma e il tipo di tributo procedere con un altro tipo di misura cautelare per il recupero forzato nei confronti del debitore, ovvero, il Pignoramento.

Esistono diverse forme di Pignoramento che possono essere così riassunte:

 

Pignoramento mobiliare: Equitalia può procedere al pignoramento di beni mobili di proprietà del debitore, disponibili presso l’abitazione o nei locali dove il debitore svolge l’attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all’asta.

 

Pignoramento immobiliare: dopo l’iscrizione d’ipoteca, se il contribuente continua a non pagare il debito, l'Agenzia, può procedere al pignoramento immobiliare, ossia, all’atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all’asta dell’immobile.

 

Pignoramento verso terzi: l'Agenzia può richiedere a terzi di pagare le somme di cui il contribuente è debitore entro i limiti dell’importo dovuto.  

Il decreto legge n. 16/2012 ha modificato il limite di pignorabilità delle somme erogate come stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. 

Limite somme pignorabili:

  • 1/10 per importi fino a 2.000 euro;

  • 1/7 per importi da 2.000 a 5.000 euro;

  • 1/5 per importi oltre i 5.000 euro.

 

Se mi arriva una cartella esattoriale a chi devo e posso rivolgermi?

Per avere informazioni sugli addebiti riportati in una cartella di pagamento occorre rivolgersi all’ente che ha emesso il ruolo e che richiede il sanamento della posizione debitoria del contribuente nei suoi confronti, questo perché non è sempre l’Agenzia delle Entrate ad eseguire le richieste di pagamento in quanto il più delle volte, tali cartelle riguardano contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative di vario tipo, tasse comunali, contributi per iscrizione ad albi, bolli auto ecc.

 

Il contribuente, pertanto, per avere maggiori informazioni sulle somme iscritte a ruolo deve rivolgersi all’ente responsabile dell’addebito indicato nella cartella, anche perché Equitalia non fornisce informazioni in merito alla cartella, non conoscendone i motivi della levata.

 

Se il tributo dovuto è dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può rivolgersi:

  • a qualsiasi ufficio territoriale degli Uffici dell’Agenzia

  • telefonare al Centro di assistenza multicanale n. 848.800.444

Se il tributo da pagare riguarda Contravvenzioni, Multe o Bolli Auto, il contribuente deve rivolgersi agli enti del proprio Comune di residenza, come per esempio:

Comune di Roma: telefonando allo 060606

Comune di Milano: telefonando allo 020202 o andare sul sito ufficiale del Comune di Milano Cartelle Esattoriali.

 

Estratto Conto Online:

L’Estratto conto online Agenzia delle Entrate-Riscossione è un servizio telematico messo a disposizione per i contribuenti che vogliono conoscere la propria situazione debitoria senza rivolgersi direttamente agli sportelli.

 

Per poter accedere al servizio dell’Estratto Conto Online, il contribuente deve necessariamente disporre delle credenziali fornite:

  • dall’Agenzia delle Entrate per utilizzare il “Cassetto fiscale”.

  • dall’Inps per utilizzare i servizi online, PIN Dispositivo;

  • SPID.

Mediante l’accesso all’estratto conto online il contribuente, può verificare la sua posizione debitoria dal 2000 a oggi mentre per documenti anteriori al 2000 l’utente dovrà rivolgersi direttamente all’Agente della riscossione di competenza. 

 

Sospensione cartella di pagamento: quando?

I contribuenti che ricevono una cartella di pagamento per tributi già pagati o per i quali esiste un provvedimento di sgravio o sospensione, possono interrompere le procedure di riscossione presentando semplicemente un’autodichiarazione.


In base alla direttiva n. 10 del 6 maggio 2010, infatti, il contribuente che è in grado di dimostrare mediante un provvedimento di sgravio o di sospensione emesso dall’ente creditore, una sospensione giudiziale, una sentenza della magistratura, o anche un pagamento effettuato in data precedente all’iscrizione del ruolo, Equitalia sospende immediatamente la riscossione.

 

Per richiedere la sospensione della riscossione della cartella di pagamento in presenza delle suddette condizioni, è sufficiente consegnare compilato allo sportello Equitalia il modello di autodichiarazione, reperibile allo sportello stesso o scaricabile online, allegando i provvedimenti ottenuti dall’ente o dall’autorità giudiziaria oppure le ricevute di pagamento.

 

La sospensione amministrativa: può essere disposta anche in base al decreto legislativo 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011, che prevede che l’esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli Agenti della riscossione (Adr) dell’accertamento esecutivo. La sospensione non si applica per le azioni cautelari e conservative e in presenza di fondato pericolo per la  riscossione.


La sospensione giudiziale è disposta dal giudice della commissione tributaria o giudice ordinario, in sede di Ricorso Tributario, su richiesta del contribuente. Per la richiesta all’autorità giudiziaria occorre dimostrare l’apparente illegittimità dell’addebito e il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dal pagamento della cartella/avviso.

 

Bollettino RAV cartella di pagamento: dove si paga?

La cartella di pagamento notificata al contribuente, contiene i bccp precompilati per il pagamento delle somme iscritte a ruolo comprese le sanzioni e gli interessi di mora. Questi bollettini premarcati sono chiamati RAV e possono essere utilizzati solo se il pagamento avviene entro la scadenza del termine indicato nella cartella e sul Bccp.

I pagamenti con i bollettini Rav allegati possono essere effettuati:

  • online sul sito di Agenzia delle Entrate - Riscossione (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/) con carta di credito emessa in Italia;

  • alle poste e in banca;

  • tramite home banking;

  • sportelli automatici bancari e postali abilitati;

  • presso i tabaccai convenzionati;

  • presso gli sportelli dell’Agente della riscossione che li ha emessi.

In caso di pagamento dall’estero:

  • utilizzando il bollettino RAV;

  • online sul sito di Agenzia delle Entrate;

  • tramite home banking;

  • con bonifico sul conto corrente bancario intestato all’Agente della riscossione.

 

E se si vuole pagare a rate?

I contribuenti che non possono pagare una cartella di pagamento a causa di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà e non hanno, quindi, la possibilità di pagare in un’unica soluzione il debito indicato nella cartella di pagamento, possono rivolgersi ad Equitalia per richiedere una Rateizzazione Cartella Esattoriale.

La Rateizzazione del pagamento deve essere richiesta direttamente dal contribuente interessato presentando la relativa domanda in carta libera tramite:

  • raccomandata a/r

  • a mano direttamente agli sportelli Equitalia

  • rateazione Equitalia semplificata.

Vedi anche le novità condono cartelle di pagamento.

 

Cartella esattoriale ingiusta? Ecco come fare ricorso e annullamento

Annullamento e sgravio a seguito di Autotutela dell’ufficio:

Qualora il contribuente ritenga infondato l’addebito delle somme iscritte a ruolo può presentare le sue contestazioni all’ufficio impositore, chiedendone l’annullamento totale o parziale, se l’ufficio accoglie le contestazioni e dichiara illegittima la riscossione, procede ad annullare la riscossione in base alle norme sul’lautotutela ed effettua lo “sgravio” degli importi iscritti a ruolo.

 

Qualora il ricorso Commissione tributaria da parte del contribuente viene accolto, il contribuente ha diritto a ottenere lo sgravio dall’ente entro 90 giorni dalla notifica della decisione contestualmente allo sgravio della cartella esattoriale.

Per maggiori informazioni leggi: Ricorso in autotutela 2020 Agenzia delle Entrate.

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