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Ecco chi e come può prorogare i versamenti di tasse e contributi

Gli ultimi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sulla proroga tasse e contributi. Bisogna dimostrare il calo del 33 per cento del fatturato ad aprile

Ecco chi e come può prorogare i versamenti di tasse e contributi

In attesa del nuovo decreto-legge, inizialmente DL “Aprile”, ora rinominato DL “Rilancio”, che dovrebbe avere il via libera a breve dal Consiglio dei Ministri  (sperando che questa volta il “bazooka” del Premier Conte non sia caricato “a salve”, così come lo è stato con il DL “Liquidità”), si fornisce un vademecum operativo per applicare correttamente la proroga dei versamenti prevista dal DL 23/2020 (cioè dal decreto Liquidità), in scadenza 18 maggio 2020, con gli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con le circolari 9/E del 13 aprile 2020 e 11/E del 6 maggio 2020.

 

La condizione: aver avuto un calo del 33 per cento del fatturato. Per usufruire della proroga dei versamenti, in scadenza il prossimo 18 maggio, è necessario verificare di aver subito un calo di almeno il 33% del fatturato (per le imprese con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, la riduzione deve essere almeno del 50%) nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese precedente periodo d’imposta.

 

Per quei soggetti che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019 e per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa possono beneficiare della proroga senza verificare la suddetta condizione.

 

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 9/E del 13 aprile 2020, la condizione va verificata prendendo come riferimento le operazioni eseguite nel mese di aprile 2020, fatturate o certificate, che hanno conseguentemente partecipato alla liquidazione periodica, a cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel mese di aprile non rilevanti ai fini IVA, e confrontarle, seguendo lo stesso criterio, con il mese di aprile 2019.

 

Nel caso di fatture differite la data dell’operazione è quella dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (andranno pertanto escluse le fatture differite emesse entro il 15 aprile ma riferite a operazioni del mese di marzo, mentre andranno incluse quelle fatturate entro il 15 del mese di maggio ma riferite a operazioni del mese di aprile).

 

Un ulteriore chiarimento, fornito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 11/E di recente pubblicazione, riguarda la verifica del calo del fatturato per le società che hanno posto in essere una fusione per incorporazione.In questo caso l’Agenzia ha confermato che il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato di aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi al mese di aprile 2019.

 

Ed ecco il dettaglio dei versamenti prorogati. La disposizione prevista dall’art. 18 del DL 23/2020 prevede la proroga dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

  • Alle trattenute IRPEF operate dai sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;

  • All’imposta sul valore aggiunto;

  • Ai contributi previdenziali e assistenziali;

  • Ai premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).

  • Rientrano tra i versamenti prorogati anche l’IVA relativa al I trimestre 2020, per i soggetti con liquidazione trimestrale dell’imposta, e i contributi INPS della gestione artigiani e commercianti.

 

Un nodo da sciogliere è relativo ai contributi INPS per i soci lavoratori obbligati all’iscrizione nella gestione artigiani e commercianti. La norma infatti sembrerebbe escluderli in quanto il calo del fatturato sarebbe verificabile solo per la società di cui fanno parte.Tuttavia, un’interpretazione così restrittiva penalizzerebbe di fatto la scelta imprenditoriale di costituirsi in società, spesso per avere un maggior peso nel mercato del lavoro, rispetto a un’iniziativa imprenditoriale individuale.Sul punto si attende un chiarimento dall’INPS, sperando, volto ad evitare questa disparità di trattamento non conforme con la ratio della norma.

 

Ed ecco i termini di versamento. I soggetti che beneficiano della proroga, possono provvedere al versamento delle somme entro il 30 giugno 2020 (termine che molto probabilmente slitterà al 16 settembre 2020 con il decreto-legge di prossima emanazione), in unica soluzione o in 5 rate di pari importo a partire dalla predetta data, senza applicazione di sanzioni e interessi.

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