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Guida alla sospensione cartelle

Ecco quanto c’è da sapere sulla sospensione delle cartelle esattoriali

Molte le novità per i contribuenti introdotte dal decreto legge 129/2020. Attenzione anche al differimento dei termini di decadenza e di prescrizione

Ecco quanto c’è da sapere sulla sospensione delle cartelle esattoriali

Con il Decreto-legge 129/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 ottobre 2020, il governo ha concesso la proroga al 31 dicembre 2020 della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, inizialmente prevista dall’art. 68 del Decreto Cura Italia, e della sospensione dei pignoramenti da parte dell’Agente della riscossione, su stipendi e pensioni. Nel decreto approvato è contenuta inoltre una norma che proroga di 12 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento, in scadenza nell’anno 2021, diverse da quelle già differite con l’art. 157 comma 3 del decreto-legge 34/2020.

 

Vista la quantità di norme succedutesi nel corso dell’emergenza sanitaria, cercheremo di raccordare le varie disposizioni previste in materia di differimento dei termini in modo da chiarire i dubbi che inevitabilmente potrebbero sollevarsi.

 

Sospensione termini di versamento delle cartelle esattoriali

Con il decreto in epigrafe sono stati sospesi i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione, in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020.

In sostanza viene prorogato al 31 dicembre la sospensione, inizialmente fissata al 15 ottobre 2020 dall’art. 99 del decreto-legge 104/2020, di tutti i versamenti relativi a cartelle di pagamento, riguardanti sia entrate tributarie che non tributarie, così come le rate di piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020.

Tali versamenti, andranno eseguiti entro il mese successivo al termine periodo di sospensione (quindi entro il 31 gennaio 2021).

 

Sospensione termini di versamento rate rottamazione TER

In merito alla sospensione dei versamenti delle rate della rottamazione TER, il decreto approvato non ha disposto alcuna proroga. Pertanto, rimanendo invariata la scadenza prevista dall’art. 68 del DL/2020, tutte le rate in scadenza nell’anno 2020 dovranno essere versate entro e non oltre il 10 dicembre 2020, pena la decadenza dalla definizione agevolata.

 

Sospensione delle notifiche delle cartelle esattoriali e dei pignoramenti su stipendi e pensioni

Con la proroga della sospensione dei versamenti, in base alla norma contenuta nel comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 159/2015, vengono sospese fino al 31 dicembre 2020 le notifiche delle cartelle di pagamento.

Inoltre, con la modifica dell’art. 152 del decreto-legge 34/2020 sono sospesi fino alla stessa data gli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi, sulle somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro o di pensione.

Fino al 31 dicembre 2020 quindi le somme sottoposte a pignoramento non hanno alcun vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato.

 

Proroga dell’agevolazione prevista sulla decadenza dal piano di rateizzazione

Con l’art. 99 del DL104/2020 veniva prevista la possibilità di non decadenza dai piani di dilazione in essere con l’Agente della riscossione alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020 in caso di mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive, in luogo delle ordinarie 5 rate. Beneficio che, con l’approvazione del decreto 129/2020, è esteso alle richieste di dilazione presentate fino al 31 dicembre 2020.

 

Proroga dei termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento

Nel decreto approvato il 20 ottobre 2020, è stata aggiunta una norma, pro-fisco, che proroga di 12 mesi i termini di decadenza e di prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Per meglio comprendere la portata del provvedimento, è necessario ripercorrere i vari interventi del legislatore succeduti nel corso del periodo emergenziale.

 

Prima di tutto, è il caso di premettere che nel nostro ordinamento giuridico esiste già una norma, contenuta nell’art. 12 del D.Lgs. 159/2015, che prevede in caso di sospensione, per eventi eccezionali, dei termini di versamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, per lo stesso periodo di tempo sono sospesi i termini di decadenza e prescrizione per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e di riscossione.

 

Inoltre, il comma 2 del citato articolo 12, prevede che i suddetti termini di decadenza e di prescrizione, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno (o degli anni) durante il quale si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

 

In merito ai termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, il legislatore è intervenuto già con l’art. 157 del DL Rilancio (il n. 34/2020) prevedendo al comma 3, la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle esattoriali relative:

  • alle somme dovute a seguito di avvisi bonari art. 36-bis dpr 600/73 e 54-bis dpr 633/72 relative alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018;

  • alle somme dovute a seguito di liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi, soggetti a tassazione separata, per indennità di fine rapporto e su riscatti delle posizioni in forme pensionistiche individuali, relative alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017;

  • alle somme dovute per controlli formali ex art. 36-ter dpr 600/73, relative alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018.

Con il comma 4-bis dell’art. 68 dl18/2020, viene generalizzata, per tutte le cartelle esattoriali, la proroga di 12 mesi del termine di decadenza in scadenza nell’anno 2021.

 

Ricapitolando quindi:

  • per la notifica delle cartelle di pagamento i cui termini di prescrizione e decadenza scadono nel 2020, l’ente impositore avrà tempo fino al 31 dicembre 2022;

  • per la notifica delle cartelle di pagamento i cui termini di prescrizione e decadenza scadono nel 2021, l’ente impositore avrà 12 mesi di tempo in più per procedere alla loro notificazione.

Ancora una volta è evidente la sproporzionata agevolazione, in termini temporali, concessa all’amministrazione finanziaria in momenti in cui dovrebbe prevalere il buon senso e la fattiva collaborazione tra contribuente e fisco, mai come in questo periodo inesistente.

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